ORDINANZA
N. 40
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge
17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, come modificato
dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Daniele Rosario e Ruocco Ciro, iscritta al n.
310 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che
con ordinanza in epigrafe, emessa dal giudice istruttore presso il tribunale di
Napoli, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 109, quarto e quinto comma della legge 17 luglio 1942, n. 907
(integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953), nella
parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati
a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai
competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del
prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice
competente a conoscere del reato e che la vendita potrà essere negata se il
mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento
del reato.
Considerato
che la questione, prospettata negli stessi termini dal tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Nicoletti Severino ed altri con ordinanza
emessa il 21 febbraio 1972, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte
con sentenza 28
maggio 1974, n. 161.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 953, proposta, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione,
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.