ORDINANZA
N. 38
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato
in cancelleria il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n.
152-A del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto
"Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".
Visto l'atto di costituzione del Presidente
della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre
1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv.
Guido Aula, per la Regione siciliana.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione
siciliana a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152, con il quale il
Presidente di detta Regione ha provveduto alla ricostituzione del
"Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi"
istituito con decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato
con modificazioni dalla successiva legge 16 dicembre 1948, n. 47;
che a sostegno del gravame si deduce che la
materia relativa al coordinamento e alla disciplina dei prezzi non rientra tra
le attribuzioni regionali e che, comunque, la legge regionale 16 dicembre 1948,
n. 47, deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto delle norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana relative all'industria e al
commercio, approvato con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
che resiste al ricorso la Regione siciliana
eccependo che attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo meramente
esecutivo si tenderebbe, in sostanza, alla impugnativa diretta di una legge
regionale manifestamente inammissibile per il decorso del termine perentorio,
all'uopo fissato dall'art. 127 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato
oppone al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la omessa
tempestiva impugnazione di una legge costituzionalmente illegittima non può
impedire che, d'ufficio, venga sollevata la relativa questione incidentale di
legittimità;
Considerato che, anzitutto, deve accertarsi
se sia fondato il motivo principale del ricorso, secondo il quale la legge
regionale in questione sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto delle
norme di attuazione dello Statuto regionale per la materia dell'industria e
commercio, come sopra emanate;
che tale motivo risulta infondato, in
quanto il coordinamento e la disciplina dei prezzi non rientrano nella
previsione dell'art. 14, lett. d dello Statuto suddetto, mentre, come risulta
dall'art. 1 del d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 347, sono attribuiti all'apposito
Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, del quale il Ministro per l'industria e commercio é soltanto uno dei
componenti, nonché (art. 3) ai Comitati provinciali, presieduti dai prefetti;
che, pertanto, in relazione alle richiamate
norme la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'Avvocatura
generale dello Stato appare non manifestamente infondata ed é indubbiamente
rilevante ai fini della decisione del sollevato conflitto;
che la preclusione che deriverebbe
dall'omessa tempestiva impugnazione della legge denunziata, eccepita al
riguardo dal patrocinio della Regione, non sussiste in quanto, come questa
Corte ha più volte affermato, anche nei giudizi davanti a sé medesima possono
essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità delle leggi da
applicare, non essendo ammissibile che la Corte costituzionale possa essere
tenuta ad applicare norme della cui legittimità costituzionale sia possibile
dubitare e non potendosi confondere la potestà dello Stato d'impugnare le leggi
regionali in via principale entro il termine previsto dall'art. 127 della
Costituzione, con la potestà non soggetta a preclusioni - di eccepirne la
illegittimità costituzionale in via incidentale in qualsiasi giudizio, né
potendosi confondere tale potestà col potere-dovere di qualunque giudice,
ugualmente non soggetto a preclusione, di sollevare questione di legittimità
costituzionale delle leggi delle quali debba fare applicazione;
che, in conseguenza, occorre sollevare la
questione suddetta e rinviare alla soluzione di essa ogni pronunzia sul
proposto conflitto di attribuzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione davanti a se
medesima della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo
del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, convertito nella
legge regionale 16 dicembre 1948, n. 47, in relazione agli artt. 14 e 17 dello
Statuto speciale siciliano approvato con r.d. legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
2) ordina il rinvio del presente giudizio
perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità
costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la
presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana;
4) ordina che la presente ordinanza sia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti
giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità di cui al n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio
1976.