ORDINANZA
N. 37
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale
della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il 10 settembre 1974, recante
"Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con
distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 settembre 1974,
depositato in cancelleria l'8 ottobre successivo ed iscritto al n. 16 del
registro ricorsi 1974.
Visto l'atto
di costituzione della Regione Puglia;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge approvata il 22
aprile 1972 e riapprovata il 10 settembre 1974 dal Consiglio regionale della
Puglia, recante costituzione in comune autonomo della frazione di Porto
Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce, per contrasto
con l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 63 dello Statuto
regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 439, in relazione agli artt.
21 e 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27;
che con atto
depositato il 19 gennaio 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato al ricorso e tale rinuncia é stata accettata dal Presidente della Regione
Puglia.
Considerato
che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, il processo é da dichiararsi estinto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
estinto il processo per rinuncia.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio
1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.