SENTENZA
N. 35
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente
tra Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153
del 12 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11
dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza 22 giugno 1973 (emessa
nel procedimento civile vertente tra Gaetano Vitagliano e Franca Pulvirenti,
avente ad oggetto pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal
tribunale con provvedimento di separazione legale dei coniugi), la Corte di
appello di Palermo - chiamata a pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto - ha sollevato, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2941, n. 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che resti sospesa la
prescrizione fra coniugi nell'ipotesi che gli stessi siano separati legalmente.
Secondo il giudice a quo la norma
denunziata contrasterebbe infatti con il precetto di cui all'art. 3 della
Costituzione "attribuendo al coniuge separato - con l'esonero dalla cura
della tutela dei propri interessi nei confronti dell'altro coniuge una
posizione di ingiustificato privilegio" rispetto alla generalità degli
altri cittadini.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi
é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato
in diritto
1. - Il giudice a quo dubita - come
in narrativa detto - della legittimità dell'art. 2941, n. 1, del codice civile,
per la parte in cui dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi
(anche se) legalmente separati; ed ipotizza violazione del precetto
costituzionale dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che
verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti della generalità
degli altri cittadini, con l'esonero da ogni attività o cura e persino dalla
semplice messa in mora per la tutela dei propri diritti nei confronti
dell'altro coniuge.
2. - La questione non é fondata.
Ed invero - pur tenuto conto delle
limitazioni degli effetti del vincolo matrimonialé che il regime di separazione
personale comporta (cfr. le sentenze
di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del
1970) - é indubitabile che, nei rapporti
reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio
non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento
giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma
attenuata) vincolo coniugale.
Tale qualificazione - diversificando la
situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra tra soggetti non
coniugati - esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione
dell'art. 3 della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non
sono tra loro omogenee.
3. - La disciplina impugnata appare,
d'altra parte, pienamente legittima anche sotto il profilo della intrinseca
razionalità.
Lo stato di separazione, infatti, pur
rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva
frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la
conciliazione) della coesione familiare.
E non é irrazionale che, per salvaguardare,
appunto, nei limiti del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore
comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata
dall'art. 2941, n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati,
esonerandoli così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la
prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire le
ragioni del contrasto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di
appello di Palermo in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio
1976.