SENTENZA
N. 34
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato l'11 dicembre 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed
iscritto al n. 58 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Vezio
Crisafulli;
udito l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso notificato l'11 dicembre 1972 e depositato il 21 dicembre 1972 il
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili", in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione; 2 della
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; 2, 3, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971,
n. 1, recante modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge costituzionale.
La norma
impugnata, facendo dipendere l'esclusione dell'imposta per i circoli culturali,
ricreativi, sportivi ed educativi operanti a livello provinciale dalla loro
adesione alle organizzazioni nazionali, ovvero dalla rappresentanza dei
sindacati locali nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si
porrebbe in contrasto con il riconoscimento costituzionale dei diritti
inviolabili dell'uomo, con il principio di eguaglianza e con la tutela
costituzionale assicurata alle minoranze etniche linguistiche.
Sotto altro
profilo le stesse norme sarebbero illegittime, in quanto approvate dal
Consiglio dei ministri senza la partecipazione del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano.
2. - Resiste
al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 5 gennaio 1973
nelle quali chiede una dichiarazione di infondatezza della questione.
3. - Alla
pubblica udienza le parti hanno insistito sulle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Il
ricorso della Provincia di Bolzano ha per oggetto l'art. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, nella parte in cui, nello stabilire l'esenzione della
detta imposta per gli immobili dati in locazione e totalmente destinati allo
svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive, educative o sindacali,
esige peraltro che tali attività siano applicate - rispettivamente - da
"circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente
riconosciute" (lett. b) e dai sindacati dei lavoratori dipendenti od
autonomi rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(lett. c): con esclusione pertanto delle similari formazioni associative
operanti su scala locale e conseguentemente di quelle espresse dalle minoranze
tedesca e ladina nell'ambito della Provincia ricorrente.
Si deduce
violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971, per la
mancata partecipazione del Presidente della Provincia alla seduta del Consiglio
dei ministri nella quale la disposizione testé rammentata venne approvata,
trattandosi - secondo l'assunto - di questione che riguardava la Provincia. Si
deduce, altresì, nel merito, violazione degli artt. 2, 3, 6 della Costituzione,
2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige legge cost. n. 5 del 1948, 2, 3, 50 e
51 della successiva legge cost. n. 1 del 1971, già citata, portante
modificazioni al detto Statuto. E cioè, in sostanza, violazione del principio
di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, per il trattamento
deteriore fatto alle associazioni rientranti nelle accennate categorie, che,
per la loro natura, esauriscono la propria attività a livello provinciale.
2. -
Conformemente ai criteri in precedenza affermati dalla Corte (sentenze nn. 192
del 1970, 86
e 240 del 1975),
inammissibili devono dichiararsi le censure che hanno esclusivo e diretto
riferimento a norme della Costituzione (artt. 2 e 3), la cui asserita
violazione non si risolve in lesione della autonomia costituzionalmente
garantita alla Provincia ricorrente.
3. - Nel
merito, le censure prospettate nel ricorso non sono fondate.
Deve
rilevarsi preliminarmente che il decreto presidenziale n. 643 del 1972 é stato
adottato in attuazione della riforma tributaria ed in applicazione dei principi
e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. E
nei confronti di norme siffatte non é dato individuare un interesse
giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincie autonome di
Bolzano e di Trento, tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute
del Consiglio dei ministri dei rispettivi Presidenti.
Così, per
quanto più particolarmente concerne la specie, la istituzione e la disciplina
dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (compreso
quanto attiene alle relative esenzioni) é materia che interessa l'intera
comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, interessa anche le
singole regioni e le provincie di Trento e Bolzano.
Non sussiste,
dunque, l'asserita violazione dell'art. 23 della legge cost. n. 1 del 1971, più
volte rammentata.
4. - Quanto
alle più specifiche censure mosse alla normativa dell'art. 3 del decreto
legislativo in oggetto, é da ricordare anzitutto, con particolare riferimento
alla lett. c, che questa Corte, in altra recente occasione, ha ritenuto che lo
status professionale (di datore di lavoro o di lavoratore) assorbe in sé ogni
diversità di lingua o di origine etnica, identici essendo gli interessi che
direttamente vi si riconnettono per tutti gli appartenenti alla medesima
categoria (sentenza
n. 86 del 1975). E questa premessa sarebbe già sufficiente a dimostrare la
infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla
ricorrente per la limitazione del beneficio fiscale di cui al terzo comma del
menzionato art. 3, n. 2, ai soli sindacati rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.
Ma alle
medesime conclusioni si perviene altresì, tanto per gli stessi sindacati, cui
si riferisce la lett. c, quanto per gli altri organismi associativi previsti
dalla precedente lett. b, sulla base di considerazioni di ordine più generale,
attinenti alla peculiare natura, alle finalità ed alla reale portata delle
disposizioni impugnate, riguardate che siano - come si deve - nel contesto
dell'intero decreto in cui sono contenute e della legge di delega che ne sta a
fondamento.
Quest'ultima,
com'è noto, ed é stato posto in evidenza più sopra al punto 3, ha per oggetto
la riforma tributaria, della quale prescrive i principi e i criteri direttivi.
Ovviamene, hanno del pari natura tributaria tutte le disposizioni del decreto
legislativo di cui é questione, come quelle degli altri che furono emanati in
virtù della detta delega. Più particolarmente, il n. 2 dell'art. 3 stabilisce
l'esenzione dall'imposta (gravante sui proprietari degli immobili) in favore
delle società contemplate nel primo comma del medesimo art. 3 ("società
che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di
immobili"), allorché ricorrano determinate condizioni, tra cui la
particolare destinazione dell'immobile, che sia per intero adibito
all'esercizio delle attività specificate nelle lett. a, b, c e d, purché ed in
quanto svolte dai soggetti rientranti nelle categorie ivi anch'esse indicate
(partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; circoli aderenti
alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute e sindacati rappresentati
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo il già detto;
istituzioni mutualistiche).
Ora,
prescindendo dai partiti politici e dalle istituzioni mutualistiche, che
rimangono fuori dell'ambito del presente giudizio, da quanto sin qui rilevato
si traggono i due seguenti corollari. Il primo é che, trattandosi di normativa
tributaria, e più specialmente, per quanto interessa in questa sede, di una
esenzione fiscale, questa, da un lato deve contenersi entro i limiti più
ristretti e, d'altro canto, ricevere applicazione uniforme, alla stregua di
criteri unitariamente omogenei, in tutto il territorio nazionale.
Il secondo
corollario é che solo indirettamente le disposizioni impugnate concernono in
qualche modo le diverse specie di formazioni associative menzionate alle
lettere b e c, e solo indirettamente perciò può dirsi ne derivi per queste un
onere di aderire ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute o ad
associazioni sindacali rappresentate nel CNEL, per la previsione di una
incidenza favorevole dello sgravio tributario disposto in favore del locatore
sui canoni di locazione che le associazioni predette sono tenute a
corrispondere.
5. - Sotto il
profilo da ultimo accennato, la posizione delle associazioni in oggetto,
formate da cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina,
é perfettamente eguale a quella delle associazioni similari operanti in
qualsiasi parte del territorio nazionale, a livello meramente locale. Né può
ravvisarsi nella imposizione dell'onere di adesione ad organizzazioni maggiori,
legalmente riconosciute o rappresentate nel CNEL, una menomazione delle
caratteristiche peculiarità tradizionalmente proprie di quelle associazioni,
attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che porti a snaturarle,
essendo rimesse alla loro libera determinazione la scelta tra aderire o non
aderire alle corrispondenti organizzazioni maggiori. Non ne risulta perciò
violato il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina,
di cui all'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, in relazione anche agli
artt. 6 cost. e 2 dello Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, pure
invocati dalla Provincia ricorrente.
Veramente,
invece, i diritti di tali minoranze sarebbero vulnerati qualora l'adesione
delle associazioni di cui alle lettere b e c del n. 2 dell'art. 3 alle
organizzazioni nazionali comportasse, in forza di particolari norme che queste
disciplinano o di concrete determinazioni adottate dai loro organi deliberanti,
delle limitazioni al modo d'essere originario delle prime, con specifico
riguardo alla differenziazione etnico - linguistica in esse esprimentesi; come
pure, per fare un esempio estremo, ove in ipotesi la richiesta di adesione
fosse respinta proprio a motivo di tale differenziazione.
Nei quali
casi, peraltro, non mancherebbero alle associazioni dei gruppi minoritari
contro siffatte indebite limitazioni i rimedi legali, esperibili davanti ai
giudici comuni, ordinari ed amministrativi, non essendo dubitabile che anche
norme di grado lato sensu regolamentare ed atti amministrativi concreti,
siano viziati da illegittimità quando contrastino con principi di ordine
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2,
lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, proposte con il
ricorso in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
b) dichiara
non fondate le questioni relative alle disposizioni predette, proposte con il
ricorso medesimo in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione del
Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, 2, 3, 23, 50
e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni
al detto Statuto (artt. 4, 5, 40, 97 e 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -
Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
e 6 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.