SENTENZA
N. 33
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con
ordinanza emessa il 1 ottobre 1974 dal pretore di Savona nella causa di lavoro
vertente tra Sardella Iolanda e la Compagnia assicuratrice UNIPOL, iscritta al
n. 451 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione
della Compagnia assicuratrice UNIPOL;
udito
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv.
Renato Scognamiglio, per la Compagnia assicuratrice, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
1 ottobre 1974, emessa nel corso del procedimento di lavoro iniziato da Jolanda
Sardella nei confronti della Compagnia assicuratrice UNIPOL, il pretore di
Savona ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale
dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla
legge 11 agosto 1973, n. 533.
Ad avviso del
giudice a quo, la norma denunziata, sottoponendo al rito speciale delle
controversie individuali di lavoro i rapporti degli agenti che si concretino in
prestazioni prevalentemente personali, darebbe luogo ad un'ingiusta
sperequazione tra essi e le società che hanno ad oggetto il disbrigo degli
affari di agenzia.
Nel giudizio
dinanzi a questa Corte si é costituita la società UNIPOL ed é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa
della società, richiamando sostanzialmente gli argomenti dell'ordinanza, chiede
che la norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
L'Avvocatura
generale, invece, conclude per l'infondatezza della questione.
Al riguardo
deduce che la disposizione denunziata, seguendo la medesima ratio che ha
indotto il legislatore a privilegiare l'attuazione giurisdizionale del diritto
del lavoratore subordinato, ha assoggettato al nuovo rito rapporti di lavoro
autonomo che, per il loro carattere continuativo, coordinato e prevalentemente
personale, realizzino una non occasionale dipendenza del prestatore di lavoro
dall'impresa del preponente, analoga alla dipendenza economica del prestatore
subordinato. Tale comune caratteristica sarebbe confermata dal rilievo che
l'attività professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, prima di
essere disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 316, ha formato oggetto di
accordi economici collettivi, alcuni dei quali sono stati resi obbligatori erga
omnes, in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, al pari di altri
contratti collettivi di lavoratori subordinati.
Deriverebbe
da tutto ciò che l'assunta sperequazione tra agenti puri e semplici e società
costituite per il disbrigo degli affari di agenzia si profilerebbe quale
applicazione, anziché deroga, del principio di eguaglianza.
La difesa
della società UNIPOL ha depositato memoria nella quale, insistendo nelle sue
conclusioni, esprime l'avviso che la tutela privilegiata del lavoratore
subordinato sarebbe stata ingiustamente estesa al rapporto di lavoro autonomo
degli agenti che sarebbero, invece, in ogni caso, imprenditori.
L'illegittimità
sussisterebbe anche perché non potrebbero avvalersi del nuovo rito né gli altri
imprenditori non "agenti", né i lavoratori autonomi non compresi
nella norma denunziata.
Non sarebbe,
poi, possibile fare distinzione nell'ambito interno della categoria degli
agenti per sottoporre alla speciale procedura del lavoro solo quelli che
esplichino una prestazione prevalentemente personale, per essere tale requisito
comune ad ogni attività di agenzia.
Per quanto
specificamente concerne gli agenti di assicurazione, la stessa difesa fa,
infine, presente che, di regola, la loro attività é organizzata in imprese di
medie o grandi dimensioni.
Considerato in diritto
1. - Il
pretore di Savona esprime l'avviso che l'art. 409, n. 3, del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sia
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: ciò in quanto "può creare e
crea sperequazioni tra agenti puri e semplici e società costituite per il
disbrigo di affari d'agenzia". Dalla laconica esposizione dell'ordinanza
sembra desumersi che l'eventuale accoglimento della censura porterebbe
all'esclusione del rito speciale nei confronti degli uni e delle altre.
2. -
Modificando la generica impostazione del giudice a quo, la difesa della società
UNIPOL prospetta che la discriminazione vi sarebbe perché dal rito speciale
sono esclusi imprenditori diversi dagli agenti (o rappresentanti), come pure
altri lavoratori autonomi.
Aggiunge che
un'ulteriore disparità vi sarebbe per la distinzione che si opera nell'ambito
della stessa categoria degli agenti, per i quali non può essere elemento
differenziatore la prestazione prevalentemente personale, perché tale carattere,
richiesto dalla norma denunziata, mancherebbe proprio negli agenti di
assicurazione (di cui trattasi nel giudizio di merito), che sarebbero degli
imprenditori di medie e grandi dimensioni e mai potrebbero configurarsi come
imprenditori che operano personalmente.
3. - Nei
limiti della prospettazione dell'ordinanza, va rilevato che la norma denunziata
estende il medesimo trattamento processuale, previsto per i lavoratori
subordinati, ad ampie categorie di lavoratori autonomi che abbiano una dipendenza
non occasionale ed esplichino prestazioni coordinate e prevalentemente
personali, e, pertanto, affida al magistrato la valutazione dei requisiti
richiesti.
Di tal che
sarà il giudice investito della controversia, nel suo apprezzamento, ad
accertare se la specifica natura delle prestazioni dell'agente di
assicurazione, nelle singole fattispecie, le collochi o meno nella sfera di
applicabilità della norma in esame, cioè se esse siano meramente ausiliarie
dell'attività imprenditoriale altrui oppure se integrino quell'autonomia di
impresa che é estranea all'ambito di applicazione della norma stessa.
La questione
é infondata.
E, invero, in
questa sede é sufficiente osservare che il sistema accolto ha come ratio la
tutela non solo del lavoro subordinato (e agricolo anche non subordinato), ma
altresì del lavoro autonomo che graviti attorno all'impresa, in quanto -
ripetesi - si estrinseca in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale: é una scelta, sul piano processuale, parallela a
quella che, sul piano sostanziale, é stata operata dalla legge 14 luglio 1959,
n. 741, la quale, all'art. 2, ha previsto che i decreti delegati per
l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici concernano,
oltreché rapporti di lavoro, di associazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, quelli di collaborazione che si concretino in prestazioni d'opera nel
senso su indicato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11
agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.