SENTENZA
N. 31
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi 27 Ottobre 1966, n. 910
(provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e
successive modificazioni; 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il
finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone
depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n.
1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso del 19 febbraio 1972 la Provincia autonoma di Bolzano rappresentata e
difesa dall'avv. prof. Giuseppe Guarino ha chiesto a questa Corte di voler
dichiarare, per contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26; e 39, nella
parte in cui istituisce l'art. 68 ter, della legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1, e per contrasto con l'art. 13 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5, l'illegittimità costituzionale delle leggi 27 ottobre
1966, n. 910, 14 agosto 1971, n. 817, 20 ottobre 1971, n. 912 e 6 dicembre
1971, n. 1044.
Nel relativo
giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità ed in
subordine la non fondatezza del ricorso ed ha avanzato le conseguenti
richieste.
2. - Ha
sostenuto, anzitutto, la Provincia ricorrente che le quattro leggi denunciate
prevedono una vasta gamma di interventi statali in materia di competenza locale
e contengono "una serie di norme dirette a coordinare gli interventi
statali con quelli regionali nei settori interessati", prevedendo allo
scopo l'esplicazione diretta delle competenze legislative ed amministrative
delle Regioni in materia, la partecipazione degli organi regionali alla
elaborazione dei programmi, la stessa predisposizione dei programmi medesimi, e
l'erogazione, a favore delle Regioni o di enti in esse operanti, di sovvenzioni
e finanziamenti statali. E però tali leggi non contengono alcun riferimento
alle province autonome del Trentino-Alto Adige, dotate di proprie competenze
legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle materie medesime.
Orbene,
codeste leggi, sempre che si ritenga che vincolino la Provincia di Bolzano al
di là dei limiti di cui al preambolo dell'art. 4 della legge costituzionale n.
5 del 1948, sarebbero in contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1
del 1971 e con l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948 secondo cui
alla Provincia spetta la competenza legislativa ed amministrativa nelle
seguenti materie: urbanistica e piani regolatori (n. 5); tutela del paesaggio
(n. 6); agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed
ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie
sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21); assistenza e beneficenza
pubblica (n. 25), e scuola materna (n. 26).
Secondo la
Provincia ricorrente, poi, sarebbero costituzionalmente illegittime, perché
poste in violazione del citato art. 68 ter dello Statuto e dei principi
in tema di finanziamento degli enti territoriali costituzionali, le parti delle
dette leggi in cui essa Provincia, in materia di competenza alla stessa
riservata, é esclusa dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni, e in cui é
disposta l'erogazione dei mezzi finanziari statali a vantaggio di soggetti ed
enti operanti nell'ambito dei settori di competenza provinciale riservata, e
non a favore della Provincia affinché essa possa impiegarli in base alle sue
scelte politico-discrezionali.
3. - Ha
osservato, in contrario, l'Avvocatura generale dello Stato che nella specie
mancano radicalmente i presupposti per la richiesta declaratoria di
illegittimità costituzionale.
Le nuove
norme costituzionali di cui si é lamentata la lesione, infatti, non potrebbero
mai applicarsi immediatamente alle materie disciplinate dalle leggi denunciate
e pertanto queste, almeno fino all'emanazione delle indispensabili norme di
attuazione, dovrebbero continuare a trovare applicazione.
E ove mai
alcune di tali norme costituzionali, fossero ritenute d'immediata applicazione,
non sarebbe configurabile la questione di legittimità costituzionale proposta
dalla Provincia perché il contrasto si risolverebbe in base ai principi della
successione delle norme nel tempo e gli interessi della Provincia
costituzionalmente garantiti dovrebbero essere tutelati contro i concreti atti
delle autorità statali che si ritenessero lesivi delle competenze riservate
alla Provincia stessa.
4. -
All'udienza del 26 novembre 1975 per la Provincia ricorrente l'avv. Umberto
Coronas e per la Presidenza del Consiglio dei ministri l'avv. Giorgio Azzariti
hanno insistito nelle precedenti e rispettive ragioni e richieste.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
assume che siano costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 5,
nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le leggi: 27 ottobre 1966, n. 910
(provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e
successive modificazioni; 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il
finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone
depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n.
1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato).
2. -
Nell'intestazione del ricorso e nelle conclusioni si denunciano come
costituzionalmente illegittime le dette quattro leggi e quindi tutte le norme
di ciascuna di esse.
Sennonché,
nei due motivi vengono in sostanza mossi rilievi solo relativamente ad alcune
parti di codeste leggi. La Provincia ricorrente, infatti, in motivazione, si
riporta alle "norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli
regionali nei settori interessati", (ed in particolare agli artt. 38, 39,
53 e 54 della legge n. 910 del 1966; 1, 2, 4, 5 e 6 della legge n. 1044 del
1971; 4 della legge n. 817 del 1971; e 1 e 2 della legge n. 912 del 1971) e
mette in evidenza che "alcun riferimento contengono i testi normativi
sopra indicati alle provincie autonome del Trentino-Alto Adige, dotate di
proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle
materie medesime" (primo motivo); ed aggiunge che le disposizioni delle citate
quattro leggi sarebbero incostituzionali "nella parte in cui escludono
dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni la Provincia di Bolzano, in materia
di competenza ad essa riservata (cfr. artt. 2 legge n. 912/1971; 1 e 2 legge n.
1044/1971); sia per la parte in cui dispongono l'erogazione dei mezzi
finanziari statali non a favore della Provincia... bensì direttamente a
vantaggio di soggetti ed enti operanti nell'ambito dei settori di competenza...
provinciale riservata (cfr. artt. 22, 32, 40, 54, 55 legge n. 910/1966; 2 legge
n. 817 del 1971" (secondo motivo).
Per le
indicate parti di dette leggi, poi non é evidenziato, e per altro non esiste,
un rapporto di essenzialità con le rimanenti parti delle stesse leggi.
Si potrebbe,
per ciò, ritenere che le questioni in effetti siano prospettate nei termini
specificati in motivazione.
3. - Le
questioni, relative a norme di leggi statali emanate in epoca anteriore
all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1971, si fondano sul
preteso contrasto di quelle norme con disposizioni statutarie risultanti dalla
legge costituzionale n. 5 del 1948 ovvero sostituite o istituite con la legge
costituzionale n. 1 del 1971.
In
particolare, le ripetute norme violerebbero, come si é sopra ricordato, l'art. 5,
nn. 5, 6, 21, 25 e 26 e l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948
(primo motivo) e l'art. 39 istitutivo dell'art. 68 ter, della legge
costituzionale n. 1 del 1971 e dei principi in tema di finanziamento degli enti
territoriali costituzionali (secondo motivo).
Lo Stato, in
sostanza, avrebbe legiferato in materie riservate con la legge costituzionale
n. 1 del 1971 alla competenza provinciale primaria.
In
considerazione di ciò (stando la Corte all'assunto della Provincia ricorrente e
prescindendo dalla valutazione del contenuto e della portata delle disposizioni
statutarie di raffronto), deve dirsi qui operante il principio di continuità di
cui allo art. 92 dello Statuto speciale (ed ora all'art. 105 del t.u. del 1972)
secondo il quale "nelle materie attribuite alla comptenza della regione o
della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato". E deve
ritenersi correlativamente che la competenza legislativa statale é limitata non
dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate dalla provincia
ricorrente ma dal concreto esercizio della potestà legislativa della Provincia
stessa su ciascuna delle materie ad essa attribuite.
E per tanto
il ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse.
4. -
Ulteriore conseguenza di quanto precede é che non rileva il fatto che, a
proposito della legge di cui si tratta, la competenza legislativa provinciale
specificamente invocata dalla ricorrente possa non confliggere con quella
spettante allo Stato, stante che quelle leggi sarebbero relative ad interventi
difettanti solo di coordinamento con le attribuzioni della Provincia; ed
altresì il fatto che relativamente ad una legge (la n. 1044 del 1971), almeno
di una delle competenze provinciali (e cioé di quella in materia di scuola
materna) non sarebbe ipotizzabile una invasione, stante che la materia degli
asili-nido é distinta da quella della scuola materna e neppure vi rientra come
specie a genere.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt.
5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge
costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei
confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo
dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni;
della legge
14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per
lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
della legge
20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone
depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e
della legge 6
dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido
comunali con il concorso dello Stato).
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.