SENTENZA
N. 28
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641,
così come modificato dalla legge 17 febbraio 1968, n. 106 (norme in materia di
edilizia scolastica), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso notificato il 19 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio dei ministri
e depositato il 29 febbraio successivo, il Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del Titolo
I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (nel testo risultante dalle integrazioni
apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106) per contrasto con gli artt. 5,
n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante
modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13
del predetto Statuto.
Le norme
impugnate, le quali prevedono che la costituzione, l'ampliamento, il
completamento ed il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti
sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche,
nonché agli istituti statali di educazione sono eseguite in base a programmi
(statali) quinquennali, contrasterebbero - secondo quanto si assume nel ricorso
- con le sopravvenute norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
sopra ricordate, le quali attribuiscono alla competenza esclusiva della
Provincia di Bolzano la materia dell'edilizia scolastica precludendo così ogni
possibilità di intervento di organi ad essa estranei sia in sede legislativa
che in sede amministrativa.
2. - Si é
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con foglio di deduzioni
depositato il 9 marzo 1972, chiedendo una pronunzia di inammissibilità o di
reiezione del ricorso. Sotto il primo profilo si osserva che le sopraggiunte
modifiche statutarie, quand'anche fossero suscettibili di immediata
applicazione, determinerebbero un problema non già di conflitto ma di
abrogazione per successione di norme, la cui soluzione non spetta alla Corte
costituzionale. Comunque, l'esame delle disposizioni denunziate darebbe la
riprova che l'asserito contrasto non esiste o che esso può risolversi solo
attraverso un'opera di coordinamento legislativo tra norme statali e
provinciali.
3. -
All'udienza del 26 novembre 1975, preso atto della entrata in vigore delle
norme di attuazione relative all'edilizia, scolastica, emanate con d.P.R. 1
novembre 1973, n. 687, entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel Titolo I della legge
statale 28 luglio 1967, n. 641 (concernente l'edilizia scolastica), nel testo
risultante dalle integrazioni apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106,
per contrasto con gli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della
legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e
integrazioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto
Statuto. Nel ricorso si assume che le norme impugnate, le quali riservano allo
Stato il compito di provvedere in base a programmi quinquennali, alla
costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici
destinati alle scuole elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli
istituti statali di educazione, contrastino con le sopravvenute norme dello
Statuto speciale per la Regione del Trentino-Alto Adige, sopra ricordate, che
hanno attribuito alla competenza esclusiva della Provincia di Bolzano la
materia dell'edilizia scolastica (art. 5, n. 28); prevedendo altresì che nelle
materie riservate alla competenza esclusiva della Provincia la quota ad essa spettante
di investimenti nel settore deve essere alla medesima devoluta (art. 68 ter)
ed, inoltre, che "qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle
Provincie di Trento e Bolzano, in esecuzione di piani straordinari di edilizia
scolastica, l'impiego dei fondi stessi é effettuato di intesa con la
Provincia" (art. 17 quater).
2. - Il
ricorso é inammissibile.
Per vero,
tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, secondo i principi
affermati da questa Corte con la sentenza n. 13 del
1974 e successivamente ribaditi con l'ordinanza n. 269 del
1974, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potestà legislativa
le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza
del legislatore nazionale in virtù di norme di rango costituzionale, emanate in
epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a
proporre ricorso al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità
costituzionale perché possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito
delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti prefissati a tale attività,
il risultato della quale rimane soggetto al sindacato di questa Corte.
La Provincia
ricorrente, cui l'art. 5 n. 28, legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
(ora art. 8, n. 28, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, t.u. delle leggi sullo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), innovando alla legislazione
preesistente, ha attribuito competenza normativa primaria in materia di
edilizia scolastica, non si é avvalsa della summenzionata facoltà e non ha
legiferato in materia, nemmeno dopo l'entrata in vigore delle norme di
attuazione di cui al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 16 novembre 1973), intervenuta nel corso del presente giudizio,
con piena osservanza della normativa di cui agli artt. 57 e seguenti della già
citata legge costituzionale n. 1 del 1971 (ora artt. 107 e segg. del tu.).
Pertanto
stante che con il ricorso si assume l'invasione della competenza legislativa
della Provincia di Bolzano, é evidente il difetto d'interesse di quest'ultima a
proporre il presente giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la Provincia di Bolzano, in
riferimento all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter
e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
(contenente modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il
Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato dalla
successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per l'edilizia
scolastica.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.