Sentenza n. 28 del 1976
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SENTENZA N. 28

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1968, n. 106 (norme in materia di edilizia scolastica), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio dei ministri e depositato il 29 febbraio successivo, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (nel testo risultante dalle integrazioni apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106) per contrasto con gli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto.

Le norme impugnate, le quali prevedono che la costituzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione sono eseguite in base a programmi (statali) quinquennali, contrasterebbero - secondo quanto si assume nel ricorso - con le sopravvenute norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sopra ricordate, le quali attribuiscono alla competenza esclusiva della Provincia di Bolzano la materia dell'edilizia scolastica precludendo così ogni possibilità di intervento di organi ad essa estranei sia in sede legislativa che in sede amministrativa.

2. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con foglio di deduzioni depositato il 9 marzo 1972, chiedendo una pronunzia di inammissibilità o di reiezione del ricorso. Sotto il primo profilo si osserva che le sopraggiunte modifiche statutarie, quand'anche fossero suscettibili di immediata applicazione, determinerebbero un problema non già di conflitto ma di abrogazione per successione di norme, la cui soluzione non spetta alla Corte costituzionale. Comunque, l'esame delle disposizioni denunziate darebbe la riprova che l'asserito contrasto non esiste o che esso può risolversi solo attraverso un'opera di coordinamento legislativo tra norme statali e provinciali.

3. - All'udienza del 26 novembre 1975, preso atto della entrata in vigore delle norme di attuazione relative all'edilizia, scolastica, emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel Titolo I della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (concernente l'edilizia scolastica), nel testo risultante dalle integrazioni apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106, per contrasto con gli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto. Nel ricorso si assume che le norme impugnate, le quali riservano allo Stato il compito di provvedere in base a programmi quinquennali, alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici destinati alle scuole elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, contrastino con le sopravvenute norme dello Statuto speciale per la Regione del Trentino-Alto Adige, sopra ricordate, che hanno attribuito alla competenza esclusiva della Provincia di Bolzano la materia dell'edilizia scolastica (art. 5, n. 28); prevedendo altresì che nelle materie riservate alla competenza esclusiva della Provincia la quota ad essa spettante di investimenti nel settore deve essere alla medesima devoluta (art. 68 ter) ed, inoltre, che "qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle Provincie di Trento e Bolzano, in esecuzione di piani straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi é effettuato di intesa con la Provincia" (art. 17 quater).

2. - Il ricorso é inammissibile.

Per vero, tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, secondo i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1974 e successivamente ribaditi con l'ordinanza n. 269 del 1974, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potestà legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtù di norme di rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale perché possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti prefissati a tale attività, il risultato della quale rimane soggetto al sindacato di questa Corte.

La Provincia ricorrente, cui l'art. 5 n. 28, legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 8, n. 28, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, t.u. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), innovando alla legislazione preesistente, ha attribuito competenza normativa primaria in materia di edilizia scolastica, non si é avvalsa della summenzionata facoltà e non ha legiferato in materia, nemmeno dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16 novembre 1973), intervenuta nel corso del presente giudizio, con piena osservanza della normativa di cui agli artt. 57 e seguenti della già citata legge costituzionale n. 1 del 1971 (ora artt. 107 e segg. del tu.).

Pertanto stante che con il ricorso si assume l'invasione della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, é evidente il difetto d'interesse di quest'ultima a proporre il presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato dalla successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per l'edilizia scolastica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.