SENTENZA
N. 26
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14
febbraio 1948, n. 43 (divieto delle associazioni di carattere militare),
promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed
iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il Presidente
della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, secondo
comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed
all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1948, n.
43, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 3 e, ove necessario,
dell'art. 2 della legge censurata.
Detto art. 2
vieta alle associazioni ed organizzazioni dipendenti o collegate con partiti
politici o aventi anche indirettamente fini politici di dotare di uniformi i
propri aderenti, eccettuando solo le associazioni od organizzazioni costituite
a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale ed educativo.
Il successivo
articolo, più genericamente, autorizza il ministro per l'interno a vietare, per
determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o divise di
associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura. Per questa sua formulazione
onnicomprensiva, sarebbe applicabile a tutte le associazioni operanti nella
Provincia di Bolzano e si porrebbe, pertanto, in contrasto sia con le garanzie
costituzionali, dettate a tutela delle caratteristiche etniche e culturali
delle minoranze linguistiche, sia con la specifica competenza legislativa della
provincia in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare e di usi e costumi locali, in quanto applicabile alla libera
associazione degli "Schutzen", operante nella Provincia di Bolzano,
con il compito di preservare la tradizionale organizzazione di tiratori
tirolesi.
Non essendo
l'associazione collegata a partiti politici, non potrebbe valere per essa il
divieto di cui all'art. 2, la cui ampia formulazione, per altro, induca a
prospettare la questione di legittimità costituzionale anche per tale norma
che, se interpretata nel senso da renderla applicabile alla specie, sarebbe
lesiva dei medesimi precetti costituzionali.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, si é ritualmente costituito, concludendo per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso o, per la sua reiezione, nel merito.
Osserva
l'Avvocatura che con l'applicabilità diretta ed immediata delle nuove norme
statutarie, introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 1971, si avrebbe
una caducazione delle norme impugnate, accertabile secondo i normali criteri
ermeneutici sulla successione di norme, ad opera del giudice ordinario.
Parimenti
inammissibile sarebbe il ricorso nell'ipotesi di permanenza in vigore delle
precedenti leggi statali, e cioé in forza del principio di continuità,
argomentabile, fra l'altro, dagli artt. 56 e 57 della legge cost. n. 1 del 1971
e 92 della legge cost. n. 5 del 1948, sino a che esse non vengano debitamente
adeguate ai principi introdotti dalle recenti modifiche statutarie.
Nel merito,
deduce che nello stesso ricorso si sarebbe riconosciuto che l'associazione
degli "Schutzen" non rientrerebbe nelle previsioni del denunziato
art. 2; e che, comunque, i poteri attribuiti alle amministrazioni statali per
la sicurezza del Paese e per la tutela dell'incolumità dell'ordine pubblico non
potrebbero venir meno con le attribuzioni conferite alla Provincia di Bolzano,
la quale, comunque, troverebbe una sufficiente protezione dei suoi interessi
nel sindacato giurisdizionale degli atti di volta in volta emanati dalla
pubblica amministrazione.
Considerato in diritto
1. - La
Provincia di Bolzano ha chiesto che sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 3 e, ove necessario, l'art. 2 del decreto legislativo 14
febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), che
violerebbero le garanzie costituzionali poste a tutela delle caratteristiche
etniche e culturali delle minoranze linguistiche, nonché la competenza
legislativa statutariamente attribuita alla Provincia per la tutela del
patrimonio storico, artistico e popolare e degli usi e costumi locali, di cui
sarebbe espressione l'associazione degli Schutzen, operante in tale Provincia
(artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1; art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).
2. - Le
eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato non
possono essere attese.
Non può
invero valere il principio di continuità, non essendo la Provincia abilitata a
rimuovere, con propria legge le suddette norme di fonte statale, che attengono
all'ordine pubblico, del tutto estraneo all'ambito provinciale (e regionale).
Criterio,
questo, più volte seguito dalla giurisprudenza di questa Corte; vedasi la sentenza n. 13 del
1974, l'ordinanza
n. 269 del 1974, le sentenze nn. 86
e 239 del 1975.
3. - Nel
merito - come, del resto, la stessa provincia riconosce - é da precisare che
l'art. 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948 ha un ambito limitato alle
"associazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche
indirettamente fini politici", e non può quindi riguardare il tipo di
associazione indicato nel ricorso. Il quale, pertanto, sotto questo aspetto é
palesemente infondato.
Quanto
all'art. 3, che consente al ministero dell'interno per un tempo determinato di
vietare "l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di tutte le
associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura", non mancano
nell'ordinamento i normali mezzi di garanzia amministrativa e giurisdizionale,
sicché anche sotto questo profilo la questione non ha fondamento sul piano
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di
carattere militare), proposta dal Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 2, secondo
comma, 5, nn. 3 e 4 , 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e
all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.