SENTENZA
N. 19
ANNO
1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo
per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di
Caserta), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal tribunale di S.
Maria Capua Vetere nella causa di lavoro vertente tra Addonisio lolanda e la
società SAGIS - Istituto sanatoriale l'Abetaia, iscritta al n. 196 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Uffciale della Repubblica n. 159 del
19 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 27
novembre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in
fatto
nel giudizio civile in materia di lavoro
vertente tra Iolanda Addonisio e la società SAGIS - Istituto sanatoriale
"l'Abetaia", il tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 30
ottobre 1973, premesso che per quanto concerne alcune domande avanzate
dall'attrice dovrebbe applicarsi il contratto collettivo integrativo 8 febbraio
1960 relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di
Caserta, ha proposto, in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2
gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per
lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di
Caserta), che ha reso obbligatorio erga omnes il detto contratto
collettivo, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n.
1027, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte.
Nel presente giudizio le partì non si sono
costituite e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri; e pertanto la causa é stata trattata in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato
in diritto
Con la sentenza n. 106 del
1962, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, con il quale
era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta
nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di
quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli
accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione
della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.
Per effetto della predetta sentenza vengono
ad essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali
emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.
Nel caso in esame, l'impugnato decreto del
Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un contratto
collettivo integrativo stipulato l'8 febbraio 1960, fu emanato in forza
dell'art. 1 della detta legge, e ne va, pertanto, dichiarata l'illegittimità.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul
trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di
cura privati della provincia di Caserta".
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio
1976.