SENTENZA
N. 18
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 500 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
24 gennaio 1975 dal tribunale di Monza sull'incidente di esecuzione proposto da
Sapia Pasquale, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 27
novembre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in
fatto
Il tribunale di Monza, nel procedimento per
incidente di esecuzione promosso da Sapia Pasquale, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente
l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non prevede
che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto della
sentenza emessa a suo carico.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28 maggio 1975, ma
non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 500 del codice di
procedura penale prevede la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato
contumace. Analogo adempimento non é invece prescritto per l'imputato
considerato "assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto
notizia dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad
assistervi (artt. 427, secondo comma, e 497, secondo comma, c.p.p.) o sia stato
allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434, terzo e quarto
comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur materialmente assente, é
tuttavia considerato dalla legge presente a tutti gli effetti, con la
conseguenza che la notificazione della sentenza é sostituita dalla lettura in
udienza del dispositivo (art. 472, u.c., c.p.p.).
Questa diversità di disciplina, considerata
in riferimento all'ipotesi di assenza volontaria, non é parsa al tribunale di
Monza giustificata ed é comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto di
difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per incidente di
esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e pecuniaria in esito
a dibattimento celebrato in sua assenza poiché aveva espressamente rinunziato a
presenziarvi. Onde é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella
parte in cui non prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella
situazione di cui sopra.
Si assume nell'ordinanza che la mancata
previsione del suddetto adempimento porrebbe l'imputato "assente" in
una posizione ingiustamente deteriore rispetto al contumace e che ciò sarebbe
sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di cui
all'art. 3 della Costituzione. Ma non meno fondati, sempre secondo il giudice a
quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24 Cost., in considerazione
delle difficoltà che l'imputato "assente" potrebbe incontrare, in
mancanza della predetta notifica, nel venire a conoscenza dell'esito del
processo in tempo utile per proporre un'eventuale impugnazione.
2. - La questione, come sopra identificata,
non é fondata. Per vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare
analoga questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il
quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della
sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti
nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura), in tutti i casi di
"assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale
dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del
giudizio e della data, almeno iniziale, di esso (sent. n.
136 del 1971, e ord. n. 76
del 1973). Sicché l'imputato
"assente" é nella condizione di poter assumere informazioni, sol che
lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto
della sentenza allorché verrà emanata. Deve pertanto escludersi che la mancata
notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa
dell'imputato assente, tanto più se si considera che egli é rappresentato per
tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di
interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di motivi,
da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 del
codice di procedura penale.
Né priva di giustificazione é, poi, la
disparità di trattamento tra imputato assente e imputato contumace per ciò che
concerne la notifica della sentenza, che, come si é già accennato, é prevista
soltanto per l'imputato contumace.
Tale disparità di trattamento é infatti
pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni. Invero, stando alle
già ricordate decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha
manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza
in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio
o la data del dibattimento. Il che, per le ragioni esposte, non può mai
verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente, ricorrendo l'ipotesi di cui
all'ordinanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale
di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio
1976.