SENTENZA
N. 17
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (disciplina giuridica degli
studi di assistenza e di consulenza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio
1973 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Puri Ambrogio,
iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13
novembre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale a
carico di Puri Ambrogio, il pretore di Genova, accogliendo l'eccezione proposta
dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), in relazione all'art. 41,
primo comma, della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la
norma denunciata vieta in modo tassativo l'esercizio in forma associativa di
un'attività di consulenza e assistenza tecnica in genere, fatta eccezione
soltanto per l'ipotesi in cui si costituisca una società, istituto, ufficio,
agenzia o ente usando la denominazione studio commerciale o simili, e indicando
analiticamente i nomi e i titoli professionali dei singoli associati. Ciò
impedirebbe tra l'altro, la costituzione di società azionarie che si
prefiggano, nell'ambito dell'oggetto sociale, una attività di consulenza.
La disposizione, nata per tutelare
l'attività professionale contro il rischio della spersonalizzazione, con
correlativa attenuazione della responsabilità, sarebbe inadeguata alla attuale
realtà economico-industriale ed inoltre si porrebbe in contrasto con il
principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 primo
comma, della Costituzione. La disposizione, infatti, si tradurrebbe in un
divieto assoluto dell'esercizio in forma associativa dell'attività di
progettazione industriale e, al tempo stesso, determinerebbe un limite
all'espletamento della libera iniziativa economica in quei settori che
postulino una preventiva adeguata progettazione su scala imprenditoriale di
impianti e tecniche di produzione.
Non vi é stata costituzione della parte
privata, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Il pretore di Genova solleva, in
riferimento all'art. 41, primo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815,
sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, che vieta di
costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella
prevista dall'art. 1 della stessa legge, "società, istituti, uffici,
agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri
consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia
tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".
Secondo l'ordinanza di rimessione, la normativa denunciata risponderebbe ad una
concezione individualistica dell'attività professionale in genere, e di quella
ingegneristica in specie, che dovrebbe ritenersi ormai inadeguata, nell'attuale
realtà economica, rispetto alle finalità peculiari della progettazione
industriale, la quale "non può di fatto essere affidata a singoli
professionisti o a studi tecnici che comunque conservino una nitida impronta
personalistica, ma al contrario postula una complessa organizzazione di uomini
e mezzi che soltanto un'attività strutturata su base imprenditoriale può
garantire".
Le condizioni imposte dalla legge, che
"vieta in modo tassativo l'esercizio in forma associativa di un'attività
di consulenza e assistenza tecnica in genere", e tra l'altro
"impedisce la costituzione di società azionarie che si prefiggano nell'ambito
dell'oggetto sociale anche l'espletamento dell'attività suddetta",
comporterebbero "la pratica impossibilità di esercizio" dell'attività
di progettazione industriale su vasta scala.
Il divieto sancito dall'art. 2 della legge
n. 1815 del 1939 dovrebbe quindi ritenersi illegittimo, per contrasto con il
principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata.
2. - Giova preliminarmente precisare che la
vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si
riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia delle
professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 del codice
civile, richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla
base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali,
accertati di regola da ordini, collegi o associazioni professionali, sotto la
vigilanza dello Stato. Per queste attività, rispetto alle quali la legge
sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali
(cfr. art. 2232 codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 non
esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa, ma
testualmente dispone che "le persone che, munite dei necessari titoli di
abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche
attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per
l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio o nei rapporti
coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e
cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati". Tale esercizio
professionale associato deve inoltre essere notificato all'organizzazione
sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati (art. 1, secondo
comma). La stessa legge stabilisce che sono esclusi dal divieto di cui all'art.
2 sia gli enti ed istituti pubblici, sia anche, fermo l'obbligo della
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 1, "gli uffici che le
società, ditte o aziende private costituiscono per la propria organizzazione
interna nelle materie indicate nei precedenti articoli".
Non occorre sottolineare le ragioni che
giustificano la vigente normativa, dettata sia per la tutela degli interessi,
non soltanto economici o corporativi, delle categorie professionali, sia per
garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei confronti
dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene
fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla
responsabilità personale del professionista.
3. - Ciò premesso, a giudizio di questa
Corte non sussiste nella disposizione denunciata alcun vizio di
incostituzionalità, per contrasto con il principio della libertà
dell'iniziativa economica privata. Invero, la questione, prospettata
dall'ordinanza di rimessione con speciale riferimento alle attività di progettazione
industriale, deve essere considerata sotto due profili distinti, anche se
connessi: e precisamente, con riguardo alla ammissibilità della costituzione di
società per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, ai sensi
degli artt. 2247 e seguenti del codice civile, e con riguardo alla asserita
esigenza tecnica che determinate attività professionali, come la progettazione
industriale, richiedano oggi un'organizzazione a base imprenditoriale,
realizzabile tipicamente nella forma giuridica della società per azioni.
Per quanto concerne le società di
professionisti in genere, sarebbe fuori luogo esaminare in questa sede le
questioni largamente discusse in dottrina circa la possibilità di configurare
l'esercizio delle professioni intellettuali sotto l'aspetto esclusivo o
prevalente dell'attività economica a scopo di lucro, e di riferire l'attività
personale dei professionisti, esercitata in forme di collaborazione
associativa, ad un ente giuridico astratto o ad un gruppo unificato. Sarebbe
del pari superfluo ricordare precedenti legislativi forniti da ordinamenti
stranieri ed anche da quello italiano, come la legge 23 novembre 1939, n. 1966
sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione, per tacer dei disegni
di legge sottoposti all'esame del Parlamento. Ciò che qui unicamente importa
accertare é l'eventuale conflitto della normativa vigente con l'art. 41, primo
comma, della Costituzione: e tale conflitto sicuramente non sussiste, dati i
limiti che lo stesso art. 41 prevede nel secondo e terzo comma, riservando alla
legge ogni opportuno controllo delle iniziative ed attività economiche. In
particolare, l'esercizio delle professioni intellettuali é stato sempre oggetto
di speciale disciplina, pur con forme, modalità e limitazioni diverse nei tempi
e nel vario regolamento delle singole professioni. Le osservazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione prospettano l'opportunità di una eventuale riforma
legislativa, non l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale. É
infatti chiaro che il riconoscimento dell'ammissibilità della costituzione di
società per l'esercizio delle attività professionali protette appartiene alla
discrezionalità di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di
stabilire se, e a quali condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme
societarie.
In questa materia, la necessità di una
congrua normativa appare evidente, per evitare la possibilità dell'esercizio
abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello
sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e
autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d'altro canto, con
riguardo alla diversa qualità delle prestazioni professionali, un preciso
regolamento delle responsabilità sociali e personali, sia nei confronti dei
clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni
professionali o sindacali.
4. - Non é possibile ravvisare l'ipotizzato
conflitto con l'art. 41 nemmeno per quanto concerne le attività di progettazione
industriale che, secondo il giudice a quo, richiederebbero oggi una complessa
organizzazione di uomini e di mezzi, talché il divieto di costituire società
per azioni, che si prefiggano, nell'oggetto sociale, anche l'espletamento di
dette attività, determinerebbe una inammissibile preclusione, riguardante
"tanto l'attività di pura progettazione in se stessa, quanto le attività
industriali direttamente produttive di beni e servizi a cui la prima assicura
le indispensabili basi tecnologiche, l'una e le altre concretando tipiche
manifestazioni della iniziativa economica".
Si prospetta qui l'esigenza di forme
associative di attività professionale organizzate come vere e proprie imprese,
con apprestamento di un complesso di beni e mezzi strumentali necessari per il
loro esercizio. Occorre ricordare, al riguardo, che l'art. 2238 del codice
civile prevede bensì che l'esercizio d'una professione possa costituire
elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, (nel qual caso debbono
applicarsi anche le disposizioni degli artt. 2082 e seguenti che disciplinano
il lavoro nell'impresa, e vige l'esclusione sancita dall'art. 3 della legge 23
novembre 1939, n. 1815); ma non si può evidentemente sostenere che il principio
della libertà di iniziativa economica postuli senz'altro l'ammissibilità d'una
diversa fattispecie, in cui un professionista, o un gruppo di professionisti,
costituiscano una impresa, con conferimento ed organizzazione di mezzi
strumentali e beni aziendali, per svolgere attività di progettazione
industriale, connesse o non alla diretta produzione di beni o servizi (non
professionali). Per siffatte forme complesse di attività imprenditoriale,
l'esigenza sopra illustrata di una speciale disciplina normativa appare ancor
più palese, trattandosi di regolare la costituzione e l'esercizio non solo di
una società tra professionisti, ma di una società professionale organizzata in
forma di impresa, ciò che comporta la soluzione di particolari e gravi problemi
giuridici. Le esigenze prospettate dal giudice a quo concernono pur sempre una
questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale, perché il
parametro offerto dal primo comma dell'art. 41 della Costituzione non comporta,
nemmeno sotto questo speciale profilo, l'ammissibilità di una piena
"liberalizzazione" quanto all'esercizio delle attività tecniche
proprie dell'ingegneria industriale, che sono pur sempre attività
professionali, soggette alla discrezionale disciplina del legislatore,
sindacabile in questa sede soltanto con riguardo alla ragionevolezza dei limiti
imposti al loro esercizio.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento
all'art. 41, primo comma, della Costituizione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla
disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, sollevata dal
pretore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio
1976.