SENTENZA
N. 16
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,
32, 34, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30
giugno 1951, n. 574 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre
1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Umberto Coronas, per la
Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio
1972 e depositato il 29 febbraio 1972 il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5,
8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige", in relazione agli artt. 1, 2, n. 8; 5, nn. 4, 5, 9, 12, 14, 18,
19, 20, 21, 24; 6, nn. 3, 6 ,7, 8, 9, 16, 10, 11, 16, 23, 39, 51, 52, 53 della
legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante "Modificazioni ed
integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", nonché
dell'articolo 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante
"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
2. - In particolare, le censure mosse dalla
Provincia ricorrente al d.P.R. n. 574 del 1951 investono:
a) l'esclusione del diritto di voto del
Presidente della Giunta provinciale che partecipi alle sedute del Consiglio dei
ministri (art. 2), per contrasto con l'art. 23 della legge cost. n. 1 del 1971
che nulla dispone intorno al voto;
b) la prescrizione della maggioranza
assoluta del Consiglio provinciale per l'impugnazione delle leggi e degli atti
con forza di legge (art. 5) per contrasto con l'art. 51 della citata legge
cost. che non richiede nessuna maggioranza particolare;
c) la limitazione della potestà legislativa
provinciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche e la sua esclusione
in caso di domande concorrenti una delle quali rientri nella competenza
dell'autorità statale (art. 8, primo e secondo comma), per contrasto con gli
artt. 6, n. 9, e 16 della citata legge cost. che rispettivamente attribuiscono
alla Provincia potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione di
acque pubbliche e prescrivono la formazione di un piano generale di intesa tra
Stato e Provincia;
d) i limitati poteri spettanti alla
Provincia (ricevere comunicazioni dei decreti di concessione ed esprimere il
proprio parere) in materia di grandi derivazioni (artt. 10 e li), per contrasto
con gli artt. 10, 11 e 16 della citata legge cost. che dettano un nuovo
ordinamento delle concessioni di grandi derivazioni;
e) la riserva allo Stato di poteri di
vigilanza, di intesa, di amministrazione attiva in materia di agricoltura,
industria e commercio, fiere interregionali, miniere, ferrovie comunicazioni e
trasporti, urbanistica e piani regolatori, polizia e sicurezza pubblica (artt.
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53), per contrasto con gli artt. 5, nn. 21 e 24, 16, 2, n. 8, 5, nn. 9 e
12, 6, nn. 3 e 8, 5, n. 14, 5, nn. 18 e 4, 5, n. 19, 5, 18 e 19, 5, n. 18, 5,
n. 5, 5, nn. 4 e 20, 6, nn. 6 e 7, della citata legge cost. che attribuiscono
alla Provincia potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, foreste
e settori affini compresa la bonifica, di opere idrauliche di terza, quarta e
quinta categoria, artigianato fiere e mercati (e potestà legislativa
concorrente per il commercio e incremento della produzione industriale),
miniere comprese le acque minerali, cave e torbiere, comunicazioni e trasporti
di interesse provinciale, servizi pubblici, urbanistica e piani regolatori,
istituzioni culturali, turismo e industria alberghiera (e potestà legislativa
concorrente in materia di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica
sicurezza e di esercizi pubblici)
f) la limitazione della rappresentanza e
difesa dell'Avvocatura dello Stato alle controversie riguardanti le sole
funzioni delegate alla Provincia (art. 43), per contrasto con l'articolo 1
della cit. legge cost. che conferisce alla Provincia una posizione costituzionale
analoga a quella della Regione;
g) la limitazione della facoltà della
Provincia di prendere visione delle operazioni di accertamento tributario
compiuto dallo Stato nei soli tributi assegnati in tutto o in parte alla
Provincia (art. 62), per contrasto con gli artt. 71 dello Statuto del 1948 e 39
della cit. legge cost., il primo non menzionando tale limitazione, il secondo
postulando la visione degli accertamenti relativi a tutti i tributi statali;
h) la limitazione dell'applicabilità
dell'art. 54 dello Statuto, che prescrive la proporzionale rappresentanza dei
due gruppi linguistici nella costituzione degli organi, ai soli enti pubblici
che svolgano attività nella Provincia o in entrambe le provincie, e sempre che
ciò sia possibile (art. 67, primo e secondo comma), per contrasto con l'art. 54
dello Statuto del 1948 e dell'art. 51 della cit. legge cost., il primo non
stabilendo tale limitazione, il secondo consacrando la tutela costituzionale
delle minoranze linguistiche;
i) la prevalenza attribuita alla lingua
italiana nelle riunioni degli organi collegiali e nell'uso scritto della lingua
tedesca (artt. 70 e 72), per contrasto con gli artt. 52 e 53 della citata legge
cost. che stabiliscono la completa parificazione delle lingue italiana e
tedesca.
3. - Resiste al ricorso il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, con deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede che venga
dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il contrasto tra le
norme impugnate e la legge costituzionale sopravvenuta nel 1971, che si
caratterizzasse per la diretta ed immediata applicabilità della nuova
normativa, tanto da colmare ogni possibile lacuna nella disciplina della
materia, non darebbe luogo ad una ipotesi di conflitto tra norme, bensì di
successione tra norme, demandato non al giudice della legittimità
costituzionale ma, secondo i principi generali, al giudice ordinario. Nel
merito si chiede la dichiarazione di infondatezza del ricorso poiché l'esplicito
riconoscimento contenuto negli artt. 57 e seguenti della legge costituzionale
n. 1 del 1971 della necessità di nuove norme di attuazione importa che nel
frattempo, per l'oggettiva incertezza di applicazione del nuovo assetto
statutario, debbano continuare ad aver vigore le precedenti norme di
attuazione.
Alla pubblica udienza la difesa della
Provincia di Bolzano ha dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte.
L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, ha insistito per l'inammissibilità del
ricorso anche sotto il nuovo profilo dell'abrogazione espressa e della
sostituzione delle norme impugnate operata dai decreti legislativi,
successivamente intervenuti, recanti le nuove norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
Considerato
in diritto
1. - Con il ricorso in epigrafe la
Provincia di Bolzano denuncia una serie di norme di attuazione dello Statuto
del 1948 della Regione Trentino-Alto Adige, dettato dal d.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574, per contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1971, portante
innovazioni al detto Statuto, in relazione all'art. 13 di quest'ultimo
(attributivo alla Provincia delle funzioni amministrative nelle materie in
ordine alle quali le spetta potestà legislativa), nonché - in qualche caso
anche con altre norme del medesimo. Nel ricorso viene esplicitamente affermato,
e di volta in volta specificatamente ribadito per ciascuna, che la maggior
parte delle censure di illegittimità costituzionale sono proposte in linea
eventuale e subordinata, per la denegata ipotesi che le norme impugnate non
siano da ritenersi abrogate, o per puntuale incompatibilità o per nuova
disciplina della materia, in conseguenza della sopravvenuta legge
costituzionale del 1971, testé rammentata.
2. - Ma sopra tutto é da rilevare che il
ricorso é stato proposto con l'esplicita avvertenza, in limine che i problemi
in esso sollevati "riflettono esclusivamente il periodo transitorio
intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale
e la scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58,
primo comma) di quest'ultima: risultando, per l'appunto, dal combinato disposto
degli artt. 57 e 58 che, entro tale termine, avrebbero dovuto essere emanate le
nuove norme di attuazione, con lo speciale procedimento regolato dalla prima
delle due disposizioni ora citate.
A maggior chiarimento di siffatta
impostazione, si assume dalla Provincia ricorrente che, scaduto il biennio,
tutte le precedenti norme di attuazione, non sostituite od abrogate, diverrebbero
costituzionalmente illegittime per contrasto con il ricordato art. 57, in
quanto a suo tempo adottate attraverso un procedimento difforme da quello da
quest'ultimo prescritto. E non deve in questa sede indagarsi se tale censura,
di ordine formale, sia fondata o meno, dal momento che la Provincia non la
propone attualmente, ma semplicemente fa riserva di proporla, "se del
caso", dopo la scadenza del biennio, impugnando frattanto le norme del
decreto del 1951 sotto altri e diversi profili (sostanziali), come poc'anzi
accennato.
Soggiunge, infine, la Provincia ricorrente
che il proprio interesse alla "immediata impugnativa" delle norme di
attuazione del d.P.R. n. 574 del 1951 sorgerebbe - sempre con riguardo al solo
periodo transitorio - per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo,
qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione.
3. - Sennonché, a prescindere dal rilievo
che, ove una siffatta eventualità si fosse in concreto verificata, la Provincia
avrebbe ben potuto provvedere alla tutela della sua competenza esperendo i
rimedi consentiti dall'ordinamento (impugnativa di atti legislativi ovvero, a
seconda dei casi, di atti amministrativi in sede di conflitto di attribuzione),
sta di fatto che il biennio é ormai scaduto (e senza d'altronde che alcuna
nuova impugnativa sia stata proposta), venendo meno con ciò la ragion d'essere
del presente ricorso, così come in esso configurata e temporalmente delimitata.
Giacché una eventuale pronuncia di
illegittimità costituzionale delle norme di attuazione del 1951 non
implicherebbe certamente l'automatica caducazione degli atti in ipotesi emessi
in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali; mentre, ove in un
qualsiasi giudizio tuttora pendente si dovesse farne applicazione, la questione
della legittima vigenza o meno della norma su cui si fonda si sarebbe posta o
si porrebbe come questione incidentale, rilevante ai fini della definizione di
quel giudizio.
4. - D'altronde, successivamente al
ricorso, sono sopravvenuti i decreti legislativi presidenziali nn. 49, 686 e
691 del 1973, nn. 279 e 381 del 1974 e nn. da 469 a 475 del 1975, contenenti
nuove norme di attuazione, così come previste dagli artt. 57 e 58 della legge
costituzionale anzidetta, aventi ad oggetto - tra le altre - materie su cui
incidevano numerose norme del decreto legislativo n. 574 del 1951 impugnate
dalla Provincia ricorrente: le quali, perciò, o perché da quelle sostituite e
quindi tacitamente abrogate, o perché oggetto di clausole abrogative espresse che
si rinvengono in taluni dei decreti qui sopra menzionati (art. 53 del d.P.R. n.
49 del 1973; art. 16 del d.P.R. n. 279 del 1974; art. 38 del d.P.R. n. 381
dello stesso anno), hanno cessato di avere vigore.
5. - Per le suesposte considerazioni le
censure prospettate nel ricorso della Provincia di Bolzano devono dichiararsi
inammissibili
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 30 giugno
1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio
1976.