SENTENZA
N. 14
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95 e 108 del codice di
procedura penale e dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 28 novembre 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a
carico di Menin Elia, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio
1974;
2) ordinanza
emessa il 14 novembre 1973 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a
carico di Vallone Claudio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
3) ordinanza
emessa il 14 ottobre 1974 dal pretore di Sora nel procedimento penale a carico
di Gabriele Giovanni, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio
1975.
Udito nella
camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso dell'istruttoria penale dinanzi al pretore di Napoli a carico di Claudio
Vallone, imputato di lesioni colpose, la parte lesa, costituita parte civile,
chiedeva che fosse liquidata una somma a titolo di provvisionale nei confronti
dell'assicuratore, al quale, su conforme provvedimento pretorio, l'istanza
veniva notificata.
Dopo di che,
esso pretore, con ordinanza 14 novembre 1973, sollevava questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente la
citazione del responsabile civile nel corso dell'istruzione (sommaria)
pretorile; e dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento
all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prescrive che la dichiarazione di
costituzione di parte civile sia notificata, prima del dibattimento, anche al
responsabile civile.
In via
subordinata, e per l'ipotesi in cui l'assicuratore non fosse da qualificarsi
responsabile civile, lo stesso pretore sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, in
riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente, nell'istruttoria
pretorile, la citazione dell'assicuratore e la condanna del medesimo al
pagamento di somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Nel formulare
le prime due questioni, il pretore muove dal presupposto che l'assicuratore sia
legittimato ad assumere la veste di responsabile civile; e deduce che, allo
scopo di evitare che questi possa essere pregiudicato da una sua citazione
nello stadio di una già avanzata istruttoria, occorrerebbe accogliere anche la
seconda questione, sì da metterlo in condizione di poter intervenire
tempestivamente nel processo, dopo aver avuto conoscenza della costituzione
della parte civile.
Invece, nella
subordinata ipotesi in cui fosse da escludere la predetta legittimazione
dell'assicuratore, non sussisterebbero ostacoli alla sua presenza nella
procedura di assegnazione della somma nella fase istruttoria; ma, non essendo
parte nel processo penale, l'assicuratore resterebbe privo delle garanzie della
difesa tecnica e del contraddittorio, dato che egli non potrebbe partecipare
agli atti ai quali hanno diritto di assistere i difensori, né, a causa del
segreto istruttorio, avere cognizione di quelli dal magistrato già compiuti.
2. - Nel
procedimento penale contro Elia Menin, il pretore di Padova, con ordinanza 28 novembre
1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, cod. proc. pen., nonché dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., ritenendo di non
poter provvedere sulla domanda di assegnazione della cosiddetta provvisionale,
previa citazione dell'assicuratore, avanzata dalla parte civile.
3. - Nel
procedimento penale, in fase istruttoria, dinanzi al pretore di Sora, contro
Giovanni Gabriele, imputato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale,
la parte civile chiedeva l'assegnazione in suo favore di una somma da imputarsi
nella liquidazione definitiva del danno, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
990 del 1969.
Con ordinanza
14 ottobre 1974, il pretore riteneva rilevante ai fini della decisione di tale
domanda e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 108 cod. proc. pen.,
nella parte in cui non consente, nell'istruzione sommaria (nella specie,
pretorile), la citazione del responsabile civile.
4. - In
nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi é stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le
questioni sottoposte alla Corte dalle tre ordinanze in epigrafe sono le
seguenti:
a) se l'art.
108, primo comma, del codice di procedura penale, unitamente all'art. 24 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, non consentendo la citazione, quale
responsabile civile, dell'assicuratore nell'istruzione sommaria (nella specie,
pretorile) violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) se l'art. 95, primo
comma, cod. proc. pen. - prescrivendo che la dichiarazione di costituzione di
parte civile sia notificata, prima del dibattimento, solo al pubblico ministero
e all'imputato - violi l'art. 24 Cost., in quanto non dispone che la notifica
sia fatta anche all'assicuratore, quale responsabile civile;
c) in via
subordinata, qualora debba escludersi che l'assicuratore possa assumere la
veste di responsabile civile, se l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 - nella
parte in cui prevede la chiamata dell'assicuratore e la di lui condanna al
pagamento di somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno - violi
l'art. 24 della Costituzione.
2. - Pur
nella varietà delle situazioni processuali quali emergono dalle tre ordinanze
di rimessione (e dagli atti dei relativi procedimenti), le questioni concernono
la stessa materia ed i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
3. - Che
l'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato
nella circolazione stradale, ex art. 18, primo comma, della legge n. 990 del
1969 - si inquadri nella figura del responsabile civile prevista dal codice di
diritto processuale é ritenuto dalla prevalente dottrina ed é stato già
riconosciuto nella motivazione, tra l'altro, delle decisioni di questa Corte n. 24 del 1973
e n. 172 del
1974: e, pertanto, la partecipazione dell'assicuratore al procedimento
penale contro l'assicurato, nella fase istruttoria o dibattimentale, é regolata
dalle norme di detto codice processuale relative al responsabile civile.
4. - Il
complesso problema all'esame della Corte non investe la legittimità
dell'istituto della cosiddetta provvisionale, che, introdotta dalla più volte
citata legge n. 990 del 1969, é ispirata ad apprezzabili motivi d'ordine morale
e sociale (vedasi la sentenza n. 198 del
1975).
5. - É da
tener fermo che l'assicuratore, obbligato civilmente al risarcimento, é
abilitato ad intervenire come responsabile civile nell'istruttoria anche
sommaria (vedasi la sentenza n. 172 del
1974). Del che si ha riprova testuale nell'art. 95, secondo comma, cod.
proc. pen., per il quale "le istanze proposte (dalla parte civile) dopo la
citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del dibattimento
essere notificate anche al responsabile civile".
Tuttavia, il
problema sorge rispetto all'ipotesi in cui il danneggiato intenda chiedere la
provvisionale di cui all'art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti
dell'assicuratore, il quale non sia intervenuto nell'istruzione. Risulta dai
principii - ed é pacificamente riconosciuto - che l'istanza ex art. 24,
presuppone la costituzione di parte civile; ed é ovvio che in tanto l'istanza
medesima può essere rivolta nei confronti dell'assicuratore, in quanto l'azione
civile nel procedimento penale sia esercitata anche contro quest'ultimo.
Ora, mentre
ciò é possibile nella istruzione formale, é, invece, precluso nell'istruzione
sommaria, alla stregua del disposto dell'art. 108 cod. proc. pen., il quale -
con riguardo a tale tipo di procedimento - non consente la citazione del
responsabile civile se non per il dibattimento.
Ne consegue
che durante il corso dell'istruzione sommaria il danneggiato non potrebbe
chiedere la provvisionale contro l'assicuratore; il che, oltre a creare una
disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione
formale (durante la quale la predetta richiesta del danneggiato é ammissibile),
si risolve in una violazione dell'art. 24 Cost., rimanendo, durante tutto il
corso dell'istruzione sommaria, privo di tutela il diritto del danneggiato ad
ottenere la pronunzia di cui all'art. 24 della citata legge del 1969.
Ricorrono, cioè,
riguardo alla pretesa del danneggiato contro il responsabile civile, quelle
stesse ragioni che, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., hanno indotto
questa Corte a ritenere illegittima la normativa che, durante l'istruzione
sommaria condotta dal P.M., rendeva impossibile (per difetto dei poteri
decisori del P.M.) la proponibilità dell'istanza di provvisionale nei confronti
dell'imputato (sentenza
n. 198 del 1975).
Nella specie,
alla proponibilità della richiesta di provvisionale contro l'assicuratore
durante il corso dell'istruzione sommaria, osta - come si é detto - l'art. 108
del codice di procedura penale. Del quale, pertanto, va dichiarata
l'illegittimità costituzionale nella parte, appunto, in cui non consente, nel
corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui
confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del
1969.
6. - La
questione dell'illegittimità dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen. -
formulata dal pretore di Napoli sotto il profilo che la mancata prescrizione di
notificazione, prima del dibattimento, della dichiarazione di costituzione di
parte civile anche all'assicuratore quale responsabile civile, violi, in danno
del medesimo, l'art. 24 della Costituzione é - manifestamente infondata.
Questa Corte,
invero, con decisione
n. 172 del 1974, ha già dichiarato non fondata la predetta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. proc. pen. - sotto l'identico
profilo ora nuovamente prospettato - rilevando che "ai sensi dell'art. 3
della legge 15 dicembre 1972, n. 773, portante modifiche al codice di procedura
penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, applicabile anche
ai procedimenti con istruzione sommaria, sin dal primo atto di istruzione, il
giudice istruttore é obbligato ad inviare a coloro che vi possono avere
interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione
delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad
esercitare la facoltà di nominare un difensore, il che, per quanto attiene al
responsabile civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione
debba a questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile
nei confronti dell'imputato".
7. - Poiché,
come già detto nel paragrafo 3, l'assicuratore - sotto il profilo della
responsabilità per i danni cagionati dall'assicurato nella circolazione di
autoveicoli - si configura quale responsabile civile, resta assorbita la
questione di legittimità dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che é stata
proposta subordinatamente all'ipotesi che all'assicuratore non si riconosca la
predetta qualità di responsabile civile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione
sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda
la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
95, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, con riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli e già dichiarata non
fondata con sentenza
n. 172 del 1974.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI
- Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele
TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA -
Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 22 gennaio 1976.