ORDINANZA
N. 13
ANNO
1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda
di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio 1975, emanato dal Ministro
per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, avente per oggetto
"Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni", che ha determinato il conflitto di attribuzione
sollevato, per la Regione siciliana, dal Presidente della Giunta regionale, con
ricorso notificato il 15 settembre 1975, depositato il 18 successivo ed
iscritto al n. 30 del registro conflitti 1975.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Antonino De
Stefano;
uditi l'avv.
Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
la Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento, previa
sospensione della esecuzione, del decreto 23 luglio 1975 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 del successivo 25 luglio), emesso
dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il
quale sono state dettate, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta
sul valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione delle disposizioni
dell'art. 38, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
che in tale
ricorso la Regione siciliana - nel confermare e reiterare le censure
d'incostituzionalità svolte in altro precedente ricorso del 7 agosto 1975
(iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1975), con cui essa Regione ha
sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, contenente
modifica della disciplina del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 20, 21, 36 e 43
dello Statuto della Regione siciliana e con gli artt. 2 e 8 delle relative
norme di attuazione in materia finanziaria, emanate con decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 - precisa che il decreto ministeriale
23 luglio 1975, del quale chiede l'annullamento, può anche considerarsi non
collegato da un nesso di necessaria conseguenzialità all'impugnato decreto
legislativo 2 luglio 1975, n. 288, poiché, in sede esecutiva, il Governo
avrebbe dovuto tener presente la speciale posizione costituzionale della
Regione siciliana e confermare, sia pure in via provvisoria, in attesa delle
norme di coordinamento, l'originaria disciplina in materia di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto, e sottolinea che l'applicazione del suddetto
decreto ministeriale cancellerebbe, quasi del tutto, la voce di entrata del
bilancio regionale relativa all'imposta sul valore aggiunto, determinando
ripercussioni molto gravi nei riguardi della finanza regionale;
che in
conseguenza la Regione siciliana chiede sia anzitutto sospesa l'esecuzione di
tale decreto ministeriale, facendo presente che, ove essa venisse accordata,
continuerebbero ad essere applicate nel suo territorio le intese intervenute e
concretatesi nella nota del Ministero delle finanze n. 109691 dell'11 novembre
1974; intese delle quali il Ministero anzidetto aveva previsto la durata fino a
quando la materia non sarebbe stata disciplinata da apposite norme, e che
riconoscevano l'opportunità di far gravare sul bilancio dello Stato i rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto richiesti in Sicilia;
che resiste
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il patrocinio della quale - nel
richiamare espressamente le argomentazioni svolte per contrastare l'impugnativa
riguardante l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975,
n. 288 - osserva che i problemi prospettati dalla ricorrente potranno trovare
soluzione in sede di elaborazione delle norme di coordinamento della disciplina
delle entrate tributarie della Regione siciliana, previste dall'art. 12, comma
secondo, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega legislativa al
Governo per la riforma tributaria; che le doglianze della Regione si limitano a
prospettare inconvenienti, fondandosi su ipotesi di "possibilità" che
vengano accollati al bilancio regionale rimborsi su quote di imposta non
affluite a tale bilancio, senza però denunciare alcuna concreta censura;
infine, che non ricorrono i presupposti per far luogo alla sospensione della
esecuzione del decreto ministeriale 23 luglio 1975, mancando qualunque
ipotizzabile contrasto con il pubblico interesse, derivante dall'esecuzione
dell'atto impugnato, mentre, invece, tale sospensione comporterebbe gravi
inconvenienti per gli operatori siciliani;
che, nelle
more del presente giudizio, l'Assessore per le finanze della Regione siciliana,
con suo decreto 29 agosto 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 42 del successivo 27 settembre), ha disposto che, fino a
quando la materia non sarà puntualmente e definitivamente disciplinata in sede
di norme di coordinamento di cui allo art. 12, n. 4, della legge delega per la
riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, il decreto ministeriale 23 luglio
1975 non si applichi nell'ambito del territorio della Regione siciliana,
facendosi quindi obbligo agli uffici I.V.A. della Sicilia di continuare a
versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore aggiunto, in conto
entrata della Regione (art. 1), e di continuare a provvedere ai rimborsi
d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo verranno accreditate sui normali
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato o di quello della Regione, a
seconda dell'Ente al cui erario sono affluite le quote d'imposta ammesse a
rimborso, salvo conferma da parte del Ministero delle finanze della
determinazione, di cui alla nota n. 109691 dell'11 novembre 1974, di
provvedere, in linea provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del
bilancio statale (art. 2).
Considerato
che, in disparte ogni altra valutazione, non sussistono, allo stato, per
effetto della disposta disapplicazione dell'impugnato provvedimento nell'ambito
del territorio della Regione siciliana, le gravi ragioni che, ai sensi
dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative
del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano
giustificare la sospensione della sua esecuzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge la
domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio 1975, emanato dal
Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, proposta
dalla Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.