Ordinanza n. 10 del 1976
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ORDINANZA N. 10

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 54 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1973 dal pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Rollandin Alessandro, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Susa solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nella parte in cui prevedono pena in misura fissa per chi venda o comunque metta in commercio olii vegetali commestibili senza gli adempimenti prescritti dallo stesso art. 22, nell'assunto che le ipotesi contravvenzionali siano di diversa gravità e che al giudice non é concesso di adeguare la pena base alle ipotesi di minima gravità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 1963, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 54, proposta in relazione al principio di eguaglianza, per il prevedere una pena pecuniaria in misura fissa, poiché da un lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la loro graduazione attraverso l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti e dall'altro lato la valutazione della congruenza tra reato e pena appartiene alla politica legislativa sottratta al sindacato della Corte, a meno che non si addivenga a sperequazioni di dimensioni tali da non riuscire sorrette dalla benché minima giustificazione;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione, in relazione al combinato disposto degli artt. 22 e 54 del citato r.d.l. n. 2033 del 1925.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.