SENTENZA
N. 9
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, promosso con ordinanza
emessa il 15 novembre 1973 dal pretore di San Miniato nel procedimento civile
vertente tra Ruggeri Franca e Barontini Carisio, iscritta al n. 77 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del
27 marzo 1974.
Udito
nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice relatore Leonetto
Amadei. Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento civile, promosso da Franca Ruggeri contro Carisio Barontini e
diretto ad ottenere la reintegrazione nel rapporto di lavoro di collaboratrice
domestica, interrotto per licenziamento in seguito a stato di gravidanza, il
pretore di San Miniato ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 15 novembre
1973, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per avere escluso dal divieto di licenziamento
durante il periodo di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino le
lavoratrici domestiche e familiari, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37
della Costituzione.
Ad avviso del
giudice a quo l'esclusione delle collaboratrici familiari dalla
disciplina prevista per le altre lavoratrici madri sarebbe ingiusta e
irragionevole e contrasterebbe tanto con il principio di eguaglianza, quanto
con il diritto al lavoro e alla sua difesa. In modo particolare sarebbero
violate le norme costituzionali predisposte a tutela della madre
nell'adempimento delle essenziali funzioni familiari e a protezione del
bambino. Osserva, inoltre, il proponente che la estensione alle collaboratrici
domestiche del trattamento riservato alle altre lavoratrici non comporterebbe
nessun onere per il datore di lavoro per quanto attiene alla assistenza e alla
indennità di maternità, poiché tali previdenze sarebbero a completo carico
dell'INAM.
Il datore di
lavoro, d'altra parte, ben potrebbe assumere personale sostitutivo con
contratto a termine, così come sarebbe previsto per le segretarie, le impiegate
e le operaie. Tutto ciò si inquadrerebbe nel principio orientativo desumibile
dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 85 del 1972,
per il quale dovrebbe sussistere parità di diritti tra lavoratrici in genere e
lavoratrici domestiche.
Non vi é
stata costituzione delle parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato in diritto
1. -
L'ordinanza in epigrafe ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e
37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude
dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno
di età del bambino le collaboratrici domestiche; divieto, invece, previsto, per
le altre lavoratrici.
2. - Questa
Corte ha già, con sentenza
n. 27 del 1974, dichiarato non fondata la stessa questione, proposta nei
medesimi termini, ma solo in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
In ordine, pertanto, a tale aspetto, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione. 3. - Non fondata é l'altra parte della questione
che si riferisce agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Con la ricordata sentenza n. 27 del
1974 la Corte ha posto in evidenza, in linea generale, quali particolari
aspetti concorrono a differenziare, nella sostanza, il rapporto di lavoro domestico
da ogni altro tipo di lavoro dipendente, ritenendo, di conseguenza, legittima
la diversa disciplina prevista dal legislatore in tema di rescissione del
contratto a seguito di intervenuta gravidanza. É senz'altro da rilevare che le
argomentazioni poste da questa Corte a sostegno della sentenza valgono ad
escludere la violazione da parte della norma impugnata, come genericamente si
assume nell'ordinanza, dei diritti che la Costituzione riconosce al cittadino a
conseguire una occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) e
dell'obbligo imposto alla Repubblica di tutelare e proteggere la maternità e
l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
(art. 35).
Invero, se i
richiamati articoli della Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre
limiti discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di lavoro
e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva
attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternità e
dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro
stesso, tuttavia non gli impediscono, in senso assoluto, di regolamentare i
rapporti tra datori di lavoro e lavoratore, tenendo conto della particolare
natura che alcuni rapporti vengono ad assumere di fronte ad altri, e prevedendo
di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare e armonizzare tra
loro interessi contrastanti. Non v'é dubbio che una disciplina uniforme che non
si preoccupasse di ciò si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e
irrazionale danno per una delle parti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara a)
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela
delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) non
fondata la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo,
sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 4, 31 e 35 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 15 gennaio 1976.