SENTENZA
N. 8
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n.
1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); dell'art 72 del r.d. 13
agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti); e dell'art. 60 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della
cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 21 novembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili
- sul ricorso di Venturi Mirzia contro il Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, iscritta al n 447 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;
2) ordinanza
emessa il 12 aprile 1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili -
sul ricorso di Cervone Arcangelo contro la Direzione generale degli Istituti di
previdenza, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto
di costituzione di Cervone Arcangelo;
udito
nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti;
uditi gli
avvocati Giovanni Cassandro e Aurelio Schwarzenberg, per il Cervone.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento relativo al ricorso di Venturi Mirzia, la Corte dei
conti, terza sezione giurisdizionale, con ordinanza emessa il 21 novembre 1972,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 63 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 72 del
regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla stessa Corte, approvato con
r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, nella parte in cui statuiscono, per la
proposizione dei ricorsi in materia di trattamento di quiescenza, un termine
perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del
provvedimento impugnato.
Preliminarmente
l'ordinanza di rimessione pone in rilievo l'origine storica dell'istituto della
decadenza per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali e il collegamento tra
la previsione del termine di decadenza e la struttura originaria di
procedimento di appello del processo in materia di pensioni dinanzi alla Corte
dei conti.
Osserva poi
l'ordinanza che, se il diritto alla pensione, come non si dubita, costituisce
un vero e proprio diritto soggettivo di natura patrimoniale, il provvedimento
amministrativo che dispone in proposito non si pone come atto autoritativo,
costitutivo del diritto stesso, ma assume la chiara natura di atto accertativo
e ricognitivo di tale diritto, in base ai presupposti fissati dalla legge.
A conforto di
questa interpretazione, la Corte dei conti richiama la giurisprudenza del
Consiglio di Stato che, nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva,
concernente il diritto allo stipendio e, in alcune materie, anche quello alla
pensione, dei pubblici dipendenti, da tempo ha affermato che il ricorso
giurisdizionale, proposto contro il provvedimento relativo, non soggiace
all'ordinario termine di decadenza per la impugnazione degli atti
amministrativi, ma, riguardando la sussistenza dì un diritto patrimoniale del
dipendente, può essere proposto entro il termine di prescrizione relativo a
tale diritto, ove esso vi sia sottoposto.
Pertanto, il
giudice a quo ritiene che la previsione di un termine di decadenza nel giudizio
in materia di pensioni si risolve, per i dipendenti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti, in una rilevantissima disparità di
trattamento, non solo nei confronti dei lavoratori dipendenti privati per i
quali l'azione giudiziaria, volta a conseguire i diritti di quiescenza non é
assoggettata ad alcuna decadenza, ma anche degli stessi dipendenti pubblici, in
quella parte della materia pensionistica sottoposta alla giurisdizione del
Consiglio di Stato. In conseguenza, le norme impugnate violerebbero l'art. 3 della
Costituzione, sotto l'aspetto della evidente discriminazione che l'istituto
processuale della decadenza opererebbe in concreto nell'ambito della tutela
giurisdizionale dell'identico diritto a pensione tra le indicate categorie di
soggetti.
Le stesse disposizioni
poi, in quanto comprimerebbero l'esercizio dell'azione e della tutela
giudiziaria di un diritto patrimoniale vantato da una vasta categoria di
cittadini nei confronti della amministrazione, sarebbero in contrasto con gli
artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione.
Infine, in
considerazione della natura di retribuzione differita del diritto a pensione e
del principio di socialità e solidarietà che caratterizza tale diritto, il
giudice a quo deduce la violazione degli artt. 36, primo comma, e 38,
primo e secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nel giudizio
dinanzi alla Corte nessuna delle parti si é costituita né é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - In
termini sostanzialmente analoghi la stessa questione di legittimità
costituzionale é stata riproposta dalla Corte dei conti, terza sezione
giurisdizionale, con ordinanza 12 aprile 1973, emessa nel procedimento relativo
al ricorso promosso da Cervone Arcangelo contro il Direttore generale degli
Istituti di previdenza.
In questa
ordinanza, il giudice a quo, oltre ad impugnare i citati artt. 63 del
t.u. n. 1214 del 1934 e 72 del r.d. n. 1038 del 1933, deduce anche la
illegittimità, per gli stessi motivi inerenti alla perentorietà del termine,
dell'art. 60 dell'ordinamento, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, della
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.
Inoltre, la
illegittimità delle norme denunciate é prospettata non solo dal punto di vista
della perentorietà, ma anche sotto il profilo della incongruità del termine di
novanta giorni che, in considerazione del rilevante valore sociale riconosciuto
al diritto pensionistico, sarebbe lesivo del diritto di difesa tutelato dagli
artt. 24 e 113 della Costituzione.
Anche questa
ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.
In questo
giudizio si é costituito dinanzi alla Corte il Cervone che, con deduzioni del
24 gennaio 1974, chiede che le disposizioni impugnate vengano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
All'udienza
di discussione la parte costituita ha ulteriormente illustrato le proprie
deduzioni scritte.
Considerato in diritto
1. - Poiché
le ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di costituzionalità, i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte
dei conti, sezione terza giurisdizionale pensioni civili, propone questione di
legittimità costituzionale degli artt. 63, primo comma, del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 72 del
regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla stessa Corte approvato con
r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; e 60 dell'ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo
1938, n. 680, "nella parte in cui statuiscono, per l'utile proposizione
dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi di concessione o di diniego di
pensione, di assegno o di indennità, un termine perentorio di novanta giorni
dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato".
Secondo il
giudice a quo, le norme denunziate, che stabiliscono tale termine di
decadenza per l'impugnazione di un provvedimento concernente un diritto, per
altro non soggetto a prescrizione, sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24,
36, primo comma, 38, secondo comma, e 113, della Costituzione.
3. - La
questione é fondata.
Occorre
premettere che il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel
più ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione e
da essa corrisposte in base alla legge sia a titolo di remunerazione del
servizio prestato dall'impiegato, sia, dopo la cessazione dal servizio, come
corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni,
che sono oggetto di un diritto soggettivo di natura patrimoniale, trovano nel
nostro ordinamento tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, (tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato) per
quanto concerne il diritto allo stipendio (ma, in determinati casi, anche alla
pensione) e dinanzi alla Corte dei conti, per quanto riguarda il diritto alla
pensione e agli altri assegni di quiescenza (art. 103, primo e secondo comma,
Cost.).
É noto che
per i diritti che, come quelli in esame, sono devoluti alla sua giurisdizione
esclusiva dall'art. 29 del t.u. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, il
Consiglio di Stato ha, da tempo, elaborato una giurisprudenza, ormai fermamente
consolidata, la quale ha escluso che, per la proposizione di ricorsi contro
provvedimenti che non hanno causa nell'esercizio di una potestà autoritativa,
possa valere il termine di decadenza di sessanta giorni, stabilito in via
generale dall'art. 36 del citato t.u.
Il Consiglio
di Stato ha motivato il suo orientamento facendo riferimento sia alla natura
del provvedimento amministrativo in tema di questioni patrimoniali dei pubblici
dipendenti che, essendo di carattere così detto paritetico e non autoritativo,
ha per oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi; sia all'oggetto
stesso della controversia in sede giurisdizionale, che non é limitata all'esame
della legittimità del provvedimento amministrativo, ma si estende al rapporto
controverso e quindi a tutti i presupposti del diritto soggettivo in questione.
4. - I
principi così elaborati si attagliano perfettamente alle controversie relative
al trattamento di quiescenza, riservate alla giurisdizione della Corte dei
conti. Anche in questo caso, oggetto del giudizio é un diritto soggettivo
patrimoniale, rispetto al quale il provvedimento amministrativo, che lo
riconosce o lo esclude, é privo di ogni carattere autoritativo, perché si
limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla
spettanza del diritto al detto trattamento, sia alla determinazione del suo
ammontare.
Donde la
conseguenza che non esistono, in rapporto a un provvedimento siffatto, quelle
esigenze che legittimano la previsione di un breve termine di decadenza per
l'impugnazione, invece, dei provvedimenti autoritativi.
Nella prassi
giurisprudenziale, del resto, il giudizio che si instaura a seguito del
ricorso, pur avendo formalmente carattere di giudizio d'impugnazione di un
provvedimento amministrativo, sostanzialmente é volto all'accertamento del
diritto a pensione attraverso un indagine che comprende tutti gli elementi del
diritto medesimo.
5. - Alla
stregua delle considerazioni che precedono, le norme che, nei giudizi dinanzi
alla Corte dei conti in materia di pensione dei pubblici dipendenti,
prescrivono, per la presentazione dei ricorsi, il termine di novanta giorni
decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di
concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità, si
presentano prive di ogni giustificazione sul piano della razionalità e, in
quanto determinano, con riferimento a situazioni tra loro assimilabili, una
rilevante disparità di trattamento, risultano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Ed invero, la
antica previsione di un breve termine di decadenza (risalente alla legge 26
luglio 1869, n. 4516) per la tutela del diritto a pensione, ritenuto già
imprescrittibile dalla giurisprudenza della Corte dei conti e oggi
espressamente dichiarato tale dalla legge (art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092.ce, se può trovare la sua spiegazione nella antica struttura del
giudizio pensionistico e nelle concezioni del legislatore dell'epoca, non
appare più consona al riconoscimento dei diritti che, nell'ambito del pubblico
impiego, attraverso una lenta ma sicura evoluzione giurisprudenziale e
legislativa dell'istituto, sono stati riconosciuti ai dipendenti della pubblica
Amministrazione.
D'altra
parte, non é chi non veda come non sussista più alcuna ragione per
differenziare, dal punto di vista della sua tutela, i diritti patrimoniali
nascenti in costanza del rapporto di impiego pubblico, da quelli che invece
sorgono dalla cessazione dal servizio e che attengono al trattamento di
quiescenza del dipendente, specie se si considera che i principi giuridici
affermati con riferimento a tutti i provvedimenti non autoritativi relativi
alle situazioni patrimoniali dei dipendenti pubblici non possono trovare una
differente applicazione in ragione della distribuzione della giurisdizione tra
il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato da una parte e la
Corte dei conti dall'altra.
Dalla
accertata violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, consegue che
deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 63 del r.d.
12 luglio 1934, n. 1214, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3
marzo 1938, n. 680, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di
novanta giorni per la presentazione dei ricorsi in materia di pensione da parte
degli aventi diritto al trattamento di quiescenza. Ed é appena il caso di
precisare che il termine assegnato al Procuratore generale per il deposito del
ricorso, quando egli ricorra in via principale, ai sensi dell'articolo 76 del
r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, avendo diverso fondamento e differenti finalità
rispetto a quello denunciato dalla ordinanza di rimessione, non viene travolto
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella presente
decisione.
6. - A seguito
della dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate, vengono dichiarati
assorbiti gli altri motivi di censura proposti dalle ordinanze di rinvio.
7. - In
conseguenza della pronuncia di incostituzionalità delle norme denunciate, va
dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimità delle seguenti altre disposizioni, nella parte in cui
prevedono lo stesso termine di decadenza di novanta giorni per la proposizione
dei ricorsi dinanzi alla Corte dei conti, e cioè:
1) l'art. 22,
secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229;
2) l'art. 24,
secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7
aprile 1921, n. 369;
3) l'art. 49
del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312;
4) l'art. 54,
primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035;
5) l'art. 63,
primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in quanto richiamata
dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379;
6) l'art. 59,
primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934;
7) l'art. 90,
primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656;
8) l'art. 29,
secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,
72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680,
nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di
pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del
provvedimento impugnato;
b) dichiara
altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
negli stessi limiti, la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai seguenti articoli:
1) art. 22,
secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale
delle ferrovie dello Stato;
2) art. 24,
secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7
aprile 1921, n. 369, che migliora il trattamento di quiescenza del personale
delle ferrovie dello Stato;
3) art. 49
del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
4) art. 54,
primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul regolamento della Cassa di
previdenza per le pensioni ai sanitari;
5) art. 63,
primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sull'ordinamento del
Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto richiamata dall'art. 6
della legge 11 aprile 1955, n. 379;
6) art. 59,
primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;
7) art. 90,
primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, sulle disposizioni in materia di
ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di
portalettere rurali;
8) art. 29,
secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente
Fondo trattamento quiescenza al personale del lotto.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.