SENTENZA
N. 7
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma (modificato dall'art.
9 del d.P.R. 28 giugno 1955, numero 930) e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre
1936, n. 2523 (norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo),
promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1973 dal pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Marinello Angelo ed altri, iscritta al n. 429
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 15 gennaio 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza
pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento penale a carico di Angelo Marinello ed altri imputati
"della contravvenzione prevista dagli artt. 20 cpv. e 21 del r.d.l. 23
novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 23 giugno 1955, n.
630 (e non 930, come erroneamente indicato nell'ordinanza), per avere gli uni,
quali dirigenti sindacali e il terzo, quale direttore dell'ETSI, organizzato e
condotto gite e viaggi occasionali a carattere culturale e di svago, senza fine
di lucro, riservati agli aderenti all'organizzazione sindacale, senza chiedere
la prevista autorizzazione all'Ente previdenziale del turismo e dello spettacolo",
il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale del precitato art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. n. 2523
del 1936, e del correlativo art. 9 del d.P.R. n. 630 del 1955, in riferimento
agli artt. 3, prima e seconda parte, 9, prima parte, e 39 della Costituzione.
2. - A parere
del proponente il divieto che discenderebbe dalle norme impugnate per i
comitati enti promotori di movimenti di massa, tra i quali rientrerebbero anche
i sindacati dei lavoratori, di organizzare in proprio viaggi e gite
occasionali, senza la preventiva concessione di deroga, contrasterebbe:
a) col
principio di eguaglianza affermato nel primo comma dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto la differenziazione che sarebbe disposta dalla legge
cui trattasi tra comitati od enti in senso generico e gli enti promotori di
movimenti di massa non poggerebbe su valide giustificazioni;
b) col
principio stabilito dal secondo comma dello stesso art. 3 della Costituzione in
quanto i limiti imposti alla organizzazione di viaggi e gite a scopi culturali
senza fine di lucro da parte di movimenti di massa impedirebbero quel pieno
sviluppo della personalità umana che la Repubblica avrebbe obbligo di garantire
e tutelare;
c) con il
primo comma dell'art. 9 della Costituzione in quanto il divieto si risolverebbe
in un limite allo sviluppo culturale dei lavoratori
d) con l'art.
39 della stessa Costituzione, in quanto rientrando tra i compiti delle
associazioni sindacali anche quello di curare la elevazione culturale degli
aderenti, qualsiasi limitazione normativa di tali compiti finirebbe con
incidere sulla loro libertà organizzativa.
3. - Vi é
stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura
dello Stato conclude nelle deduzioni presentate per l'infondatezza della
sollevata questione.
Non
sussisterebbe la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, non
essendo ipotizzabile, ai fini riguardati dalla legge, una distinzione tra enti
promotori di movimenti di masse od enti in senso generico e comitati;
l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 20, sarebbe necessaria
per qualunque organizzazione che, senza scopi di lucro, promuova viaggi
occasionali di svago o culturali. Verrebbe meno, altresì, la prospettata
violazione della seconda parte dell'art. 3 della Costituzione per la
considerazione che la richiesta autorizzazione non solo non comprimerebbe
libertà individuali costituzionalmente garantite, ma, anzi, favorirebbe, in
deroga allo schema legislativo, la realizzazione delle gite o viaggi stessi.
Nessun
contrasto sarebbe, infine, ravvisabile con gli artt. 9, prima parte, e 39 della
Costituzione.
Nel primo
caso la prescritta autorizzazione avrebbe finalità inerenti esclusivamente a
problemi logistici e di coordinamento delle attività turistiche comuni con lo
spostamento di masse da un luogo all'altro; nel secondo caso, il riferimento
all'articolo 39 non sarebbe pertinente in quanto tale articolo riguarderebbe
solo l'istituzione e l'organizzazione interna dei sindacati e non già la loro
attività esterna, assoggettata nel suo svolgimento, all'osservanza delle leggi
ordinarie.
Considerato in diritto
1. -
L'ordinanza in epigrafe pone in dubbio, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 9, primo comma, e 39 della Costituzione, la legittimità
costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre
1936, n. 2523, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella
parte in cui fa divieto ai comitati e agli enti promotori di movimenti di massa
di svolgere le attività, proprie del settore turistico, previste dall'art. 2
(organizzazione di viaggi) dello stesso r.d.l., senza la preventiva
autorizzazione di deroga.
La questione
non é fondata.
2. - Il
r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, contenente norme per la disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo, fa divieto, nel primo comma dell'art. 20, ai
comitati o enti promotori di movimenti di massa di svolgere l'attività
promozionale, organizzativa e direttiva di cui all'art. 2, se non per il
tramite di aziende autorizzate. Il secondo comma dello stesso articolo
stabilisce che alla disposizione generale di cui al primo comma possono essere
consentite deroghe ministeriali per la organizzazione di viaggi o gite
occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale senza scopi
speculativi.
L'art. 9 del
d.P.R. 26 giugno 1955, n. 630 - decentramento dei servizi del commissariato del
turismo, - in modifica del precitato secondo comma dell'art. 20 del r.d.l.
1936, estende all'ente provinciale del turismo la facoltà di concedere deroga.
Dal combinato
disposto delle norme impugnate é dato rilevare che il legislatore, in tema di
attività turistica, ha seguito due direttive aventi per oggetto sia la tutela
di interessi statali o settoriali, sia l'incremento di attività turistiche
promosse da privati in relazione ai fini specifici, agevolandole e sottraendole
ad ogni legame con gli enti a cui la legge, in via generale riconosce la
facoltà di esercitarle nella loro pienezza e, per questo, sottoposte ad un
regime di vigilanza e di controllo diretto a garantire un effettivo svolgimento
dell'attività stessa nello stretto ambito del settore di competenza.
Il proponente
si duole, come primo punto di contestazione delle norme, che la formulazione di
queste porterebbe ad escludere i sindacati dalla facoltà di organizzare viaggi
o gite occasionali, senza scopo di lucro, avvalendosi delle agevolazioni
previste dal secondo comma dell'art. 20 del r.d.l. del 1936.
Da qui la
violazione del principio di eguaglianza.
Giustamente
l'Avvocatura dello Stato nota, nelle sue deduzioni, che l'art. 20, per effetto
della modifica apportata dal d.P.R. 26 giugno 1955, n. 630, non legittima, ai
fini della facoltà in esso contemplata, alcuna distinzione tra ente e ente
promotore, per cui qualsiasi organizzazione, e quindi anche un sindacato,
rimane libera di promuovere e realizzare in proprio gite patriottiche,
religiose e culturali senza scopi speculativi, previa concessione, a richiesta,
di deroga alle disposizioni di carattere generale. Non sussiste più, pertanto,
a giudizio della Corte, nessuna differenziazione dei sindacati dai comitati od
enti promotori per quanto riguarda il trattamento.
Non é esatto,
altresì, affermare che comunque anche la normativa relativa alla deroga
rappresenterebbe una limitazione al pieno sviluppo della persona umana (art. 3
secondo comma) e una non accettabile compressione allo sviluppo culturale dei
lavoratori (art. 9, primo comma).
Invero le
agevolazioni previste dal legislatore si inquadrano nei fini propri delle norme
costituzionali che si assumono violate. L'intervento amministrativo di
concessione di deroga assume in concreto valore promozionale e la sua ragione
d'essere trova piena giustificazione nella necessità di salvaguardare nei
limiti quel complesso di interessi generali dello Stato che, in ogni
circostanza, devono essere tenuti presenti dai pubblici poteri e con i quali
ogni attività libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare.
In ordine
all'asserita violazione dell'art. 39 della Costituzione, la Corte osserva che
con esso si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati
e la libertà delle associazioni che ne derivano.
Sotto questo
profilo sono pertanto da rigettare le censure mosse alla disciplina giuridica
impugnata.
In questa,
invero, difetta qualsiasi negazione o violazione delle libertà sindacali e
della conseguente libertà di azione sindacale.
L'organizzare
gite o viaggi a carattere culturale, religioso e patriottico se può
rappresentare un complemento apprezzabile dell'attività sindacale, intesa in
senso lato, tuttavia costituisce pur sempre attività che rimane al di fuori
della istituzione e organizzazione interna dei sindacati stessi e, pertanto, va
soggetta all'osservanza delle leggi ordinarie dello Stato così come per ogni
altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo e
terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9
del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo
e secondo comma, 9, primo comma, e 39 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola
REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 15 gennaio 1976.