SENTENZA
N. 6
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Manzato Silvio, iscritta al n. 219 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167
del 26 giugno 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Manzato Silvio imputato del delitto di ratto,
e, per lo stesso fatto, già giudicato e condannato in primo e secondo grado per
i reati di atti di libidine violenta e di atti osceni, il tribunale di Venezia
ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di
procedura penale (che sancisce il principio, in ordine al medesimo fatto, della
inammissibilità di un secondo giudizio), sotto due distinti profili, deducendo
rispettivamente la violazione dell'art. 24, secondo comma, e 3 della
Costituzione.
Osserva,
innanzi tutto, il giudice a quo che la interpretazione della giurisprudenza e
della dottrina assolutamente prevalenti, secondo cui la preclusione dell'art.
90 non opera nella ipotesi di concorso formale di reati, viola il diritto di
difesa dell'imputato in quanto incide sul suo interesse a non essere vessato
più volte in relazione al medesimo fatto con distinte procedure giudiziarie,
rimesse alla libera determinazione del pubblico ministero, che avrebbe così il
potere di frazionare nel tempo la contestazione dei diversi reati, in contrasto
con i principi dell'unità dell'azione penale e della eccezionalità dell'accusa
suppletiva.
In secondo
luogo, secondo il tribunale di Venezia, il requisito della irrevocabilità della
sentenza precedente, espressamente richiesto dall'art. 90, vanificherebbe
l'esigenza a cui tende il principio del ne bis in idem ponendosi in contrasto
col principio di eguaglianza, perché non ci sarebbe ragione di regolare
diversamente il caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile e quello in
cui la sentenza emessa irrevocabile non sia ancora divenuta.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata.
Nel giudizio dinanzi
alla Corte nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri: pertanto la causa viene discussa e decisa in camera
di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Dispone
l'art. 90 del codice di procedura penale che l'imputato condannato o prosciolto
con sentenza divenuta irrevocabile non può essere sottoposto a procedimento
penale per il medesimo fatto.
Secondo la
interpretazione comunemente accolta, la norma in esame non si applica nel caso
di concorso formale di reati, che si verifica quando (art. 81 c.p.), con una
sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni di legge. In tal
caso, anche se l'azione é unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno
ontologicamente luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente
perseguiti.
Chiamato a
decidere se un imputato, che era stato condannato per atti di libidine violenti
in persona di una minore degli anni quattordici, potesse in successivo giudizio
essere chiamato a rispondere, in base allo stesso episodio, anche di ratto a
fine di libidine, il tribunale di Venezia ha ritenuto che, nella specie, alla
stregua dell'orientamento interpretativo dominante, dovesse ammettersi la
possibilità di un separato e nuovo giudizio "per lo stesso fatto".
Non condividendo, però, tale soluzione, il tribunale ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 90, in riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione.
Secondo il
giudice a quo, la violazione dell'art. 24 sarebbe determinata dal
disagio materiale e morale che subisce l'imputato, allorché é costretto a
difendersi più volte per uno stesso fatto; l'art. 3, poi, sarebbe violato
perché la norma denunciata, prevedendo la non reiterabilità del procedimento
per uno stesso fatto solo per l'imputato condannato o prosciolto con sentenza
divenuta irrevocabile, non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora
passata in giudicato.
2. - Entrambe
le questioni non sono fondate.
Benché sia
certamente opportuno che, per uno stesso fatto determinante più eventi
criminosi, come per più fatti tra loro connessi, si celebri un unico processo -
il che, del resto, dispongono precise norme processuali (artt. 45 e seguenti
del c.p.p.) - non per questo può dirsi che, ove ciò non si verifichi, possa
restarne violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. É evidente,
infatti, che se i giudizi, invece di essere riuniti, sono separati, il diritto
di difesa é sempre rispettato, purché in ciascuno di essi si faccia
applicazione di quelle norme che sono preordinate alla sua tutela.
In altri
termini, la semplice reiterazione del processo in ordine a uno stesso episodio,
ma con riferimento a più "fatti" in cui esso si scinda, non può
influire sul diritto di difesa dell'imputato, perché, nel caso, la tutela che a
quel diritto é riservata, non viene limitata od esclusa in alcun modo.
Né può dirsi
che sia violato il principio di eguaglianza perché, nella sua funzione
preclusiva alla reiterazione di un procedimento penale, la norma denunciata non
equipara le due situazioni giuridiche, della sentenza divenuta irrevocabile
rispetto a quella che tale ancora non sia. Dette situazioni sono profondamente
differenziate sul piano giuridico e perciò il diverso trattamento é di per sé
giustificato.
Tanto più,
deve aggiungersi, che l'ordinamento processuale penale appresta, a tutela
dell'unità del processo, altri istituti, dalla cui applicazione risulta
oltremodo difficile che ad un procedimento terminato con sentenza, benché non
ancora irrevocabile, altro ne possa seguire per lo stesso fatto, (artt. 45
c.p.p. citato, sulla connessione; 445 c.p.p. sulla contestazione di reati
concorrenti; 447 sulla rimessione al P.M. ove il fatto risulti diverso da
quello contestato ecc.). Nel caso poi di una difettosa applicazione della
normativa connessa ai richiamati istituti, va ricordato che sussiste pur sempre
il rimedio fornito dalla norma di chiusura dell'art. 579 c.p.p., il quale
dispone che, quando più sentenze su un medesimo fatto e contro la stessa
persona siano divenute irrevocabili, la Corte di cassazione deve provvedere a
decidere quale tra esse debba essere eseguita, e ad annullare le altre.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di
procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino
SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 15 gennaio 1976.