SENTENZA
N. 2
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n.
607 (norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno
1973 dal tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - nel procedimento
civile vertente tra il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e
Santini Sofia, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l'atto
di costituzione del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli;
udito
nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso
del procedimento per l'affrancazione dell'enfiteusi di un fondo rustico
(l'enfiteusi - risulta dagli atti é stata costituita anteriormente al 28
ottobre 1941) vertente tra il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli
e Sofia Santini, il tribunale di Napoli, su eccezione del Convitto concedente
ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1973, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il
tribunale le disposizioni denunziate, in quanto e perché vengono ad abrogare
l'art. 962 del codice civile riguardante la revisione dei canoni enfiteutici,
contrasterebbero con il principio di eguaglianza sotto profili diversi da
quelli esaminati dalla Corte nella sentenza n. 37 del
1969, con la quale peraltro é stata dichiarata l'illegittimità delle norme
in esame solo relativamente alla parte in cui comprendono i rapporti costituiti
successivamente alla data del 28 ottobre 1941.
Sempre
secondo il tribunale, infatti, la legge n. 607 del 1966 avrebbe parificato
illegittimamente la situazione dell'utilista che é coltivatore diretto con
quella dell'utilista che trae dai fondi solo la rendita, per quanto attiene
all'immutabilità del canone enfiteutico. Essa, ancora e sempre in contrasto con
il principio di eguaglianza, non avrebbe previsto alcuno strumento di
rivalutazione del canone rispetto alla svalutazione monetaria, creando per di
più una disparità tra il cittadino domino diretto e tutti gli altri cittadini,
i quali, a norma dell'art. 1467 cod. civ., hanno diritto di chiedere la
risoluzione del contratto per intervenuta eccessiva onerosità.
Infine l'art.
3 della Costituzione risulterebbe violato perché la legge n. 607 del 1966 (e
quella n. 1138 del 18 dicembre 1970) avrebbero introdotto discipline diverse
per enfiteusi urbane ed enfiteusi rustiche, spezzando l'unità del medesimo
istituto giuridico, regolato nei secoli sempre con norme uniformi, determinando
così una diversità di trattamento tra le due categorie di concedenti.
2. -
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Si é
costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Convitto nazionale Vittorio
Emanuele II, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio De Martino.
Nel chiedere
che la questione venga accolta, il Convitto pone a sostegno dell'eccezione di
illegittima parificazione fra utilisti che siano o non siano coltivatori diretti
la sentenza n.
155 del 1972 di questa Corte, con la quale é stata ritenuta
incostituzionale la parificazione operata tra affittuari coltivatori diretti e
affittuari imprenditori, ai fini della determinazione del canone nei fitti
agrari.
Richiama la
medesima decisione in ordine all'assenza di un sistema di rivalutazione dei
canoni rispetto alla perdita di valore d'acquisto della moneta, mentre contesta
che l'immutabilità del canone costituisca principio generale per le enfiteusi
costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, citando, al proposito, la legge 11
giugno 1925, n. 998, che aumentò tutti i canoni enfiteutici del 20%, proprio in
conseguenza della svalutazione monetaria verificatasi a seguito della prima
guerra mondiale.
Quanto alla
mancata previsione della risoluzione per intervenuta eccessiva onerosità, essa,
secondo il Convitto, era giustificata nel sistema previgente dall'art. 962 cod.
civ., che consentiva la periodica revisione del canone. Di conseguenza con
l'abrogazione della norma suddetta si sarebbe venuta a porre in essere una
ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, specie se si considera
che la legge 18 dicembre 1970, n. 1138, espressamente prevede la rivalutazione
del canone per le enfiteusi urbane (artt. 5 e 6).
Considerato in diritto
1. -
L'ordinanza in epigrafe denunzia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966,
n. 607, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi rustici
anteriormente al 28 ottobre 1941.
Il giudice a
quo, richiamandosi alla sentenza n. 37 del
1969 con la quale la Corte ha già esaminato la costituzionalità della legge
impugnata e in particolare la legittimità dell'art. 1 di questa in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, afferma di sollevare nuovamente questioni di
legittimità costituzionale "sotto profili in parte diversi da quelli già
esaminati e decisi" dalla sentenza citata e precisamente:
a) Sarebbe
violato il principio di uguaglianza in quanto l'art. 1 della legge denunziata
avrebbe dettato uguale trattamento per l'utilista coltivatore diretto e per
chi, non avendo tale qualifica, trae dal possesso del dominio utile soltanto la
rendita. Tale questione, afferma l'ordinanza, sarebbe stata solo
incidentalmente esaminata nella citata sentenza n. 37 del
1969 della Corte costituzionale.
b) Altra
violazione dell'art. 3 della Costituzione si ravviserebbe nell'art. 18, secondo
comma, della legge citata per avere questo abrogato l'art. 962 del codice
civile, senza avere previsto alcuno strumento di rivalutazione del canone in
ordine alla svalutazione monetaria.
c) Il
medesimo art. 18, abrogando l'art. 962 del codice civile, avrebbe, con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, creato "una
disparità di trattamento fra il cittadino domino diretto e tutti gli altri
cittadini che, a norma dell'ar. 1467 del codice civile, hanno diritto di
chiedere la risoluzione del contratto per intervenuta eccessiva
onerosità". Secondo il giudice a quo, l'inapplicabilità
all'enfiteusi, affermata dalla costante giurisprudenza anteriore alla legge n.
607 del 1966, del principio di cui all'art. 1467 del codice civile
"derivava dallo specifico sistema delle norme regolanti l'istituto,
particolarmente quella contenuta nell'art. 962 del codice civile; dal che
consegue", prosegue l'ordinanza, "che, per effetto dell'abrogazione
disposta dall'art. 18 della legge 607, il divieto di revisione del canone e la
mancata previsione di uno strumento di adeguamento, si converte in una ingiusta
disparità di trattamento a danno di una categoria di cittadini che si trovino
in situazioni eguali, specie ove si consideri che la legge 18 dicembre 1970, n.
1138, espressamente prevede la facoltà di rivalutazione delle enfiteusi urbane
(artt. 5 e 6)".
d)
L'ordinanza in epigrafe denunzia inoltre la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per avere la legge n. 607 del 1966 e la legge n. 1138 del 1970
"determinato modalità diverse per un unico istituto giuridico, regolato
nei secoli sempre con norme uniformi, creando così disparità di trattamento fra
concedenti per enfiteusi urbane e concedenti per enfiteusi rustiche".
Argomenti
analoghi sono invocati dalla parte privata costituita in giudizio.
2. - La prima
censura alle disposizioni denunziate si riallaccia alla sentenza n. 155 del
1972 della Corte costituzionale, con cui appunto venne ritenuta illegittima
la parificazione tra affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei
propri familiari ed affittuari imprenditori, ai fini della determinazione del
canone nell'affitto dei fondi rustici.
La questione
é infondata.
É infatti
arbitraria qualsiasi assimilazione del rapporto enfiteutico a quello preso in
considerazione con la pronunzia richiamata, sia sotto il profilo giuridico, sia
sotto quello economico-sociale. Quanto al primo, é fin troppo noto che, a
differenza del contratto di locazione-conduzione, generatore di rapporti di
obbligazione fra i contraenti, la costituzione di enfiteusi fa sorgere un
diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi interamente l'esercizio
della proprietà sulla cosa, attribuendo all'enfiteuta oltre al potere di
disporre del proprio diritto, anche il godimento del fondo enfiteutico nonché
il diritto di acquistarne la proprietà mediante l'affrancazione, diritto questo
considerato un requisito essenziale dell'istituto stesso.
Inoltre, é
elemento naturale dell'enfiteusi, caratterizzante anche sotto l'aspetto
economico e sociale, l'obbligo di migliorare il fondo, da cui si trae l'utilità,
obbligo non inerente al contratto di affitto di fondi rustici e presidiato, in
caso di inosservanza, dall'istituto della devoluzione di cui all'art. 972 cod.
civ., rimasto in vigore anche a seguito della legge n. 607 del 1966 (art. 8).
Tale obbligo
di miglioramento del fondo, che grava in maniera indifferenziata su tutti gli
utilisti, conferma la ragionevolezza di non distinguere tra le specifiche
posizioni degli utilisti, disponendo l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.
3. -
Consapevole e precisa scelta del legislatore é poi quella di non predisporre
alcuno strumento di rivalutazione della misura del canone, anche in
considerazione dei suoi riflessi sull'affranco, simile a quello previsto
dall'abrogato art. 962 cod. civ., ma di fissare tale misura con riferimento al
reddito dominicale dei terreni per le enfiteusi d'antica data costituite
anteriormente al 28 ottobre 1941.
La
considerazione che in materia sembra risolutiva é che, per le enfiteusi in
esame, principio indiscusso nel corso dei secoli (e confermato dall'isolato
esempio addotto dalla parte costituita) era quello dell'immutabilità del
canone, in tale inalterabilità ravvisandosi l'originalità dell'istituto a
vantaggio dell'utilista vincolato al miglioramento del fondo.
Come già
ritenuto nella più volte citata sentenza n. 37 del
1969 ne consegue che il sindacato sull'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.
disposta dal legislatore (art. 18 legge n. 607 del 1966) e sulla commisurazione
del canone ai parametri della rendita catastale, con l'effetto del ritorno alla
tradizione, appartiene ad una valutazione discrezionale dei motivi che non può
formare oggetto di sindacato di questa Corte.
4. - Data la
particolare unitaria struttura dell'istituto e la sua netta differenziazione
dalla locazione dei fondi rustici (struttura e differenziazione che la Corte ha
tenuto presenti nelle sue precedenti pronunzie) non si vede come possa
prospettarsi l'affrancazione in base alle leggi vigenti di un'enfiteusi
costituita prima del 28 ottobre 1941 sotto l'aspetto di un'espropriazione.
Infatti al titolare del diritto reale di enfiteusi, spetta sin dal momento
della costituzione dell'enfiteusi, il diritto di acquistare con affrancazione
la proprietà dell'immobile mediante il pagamento di una somma risultante dalla
capitalizzazione del canone; l'espropriazione consiste invece non
nell'esplicazione di un preesistente diritto soggettivo, ma nell'esercizio di
un potere avente l'effetto di privare il proprietario del suo diritto a fini di
pubblico interesse. Come ha rilevato la Corte nella sentenza n. 53 del
1974 "appare arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio
della facoltà di riscatto della piena proprietà mediante l'affrancazione, e
l'enfiteuta non può essere considerato come il beneficiano d'un ingiustificato
trasferimento dell'altrui proprietà fonte di indebito arricchimento di un
soggetto privato ai danni di un altro".
E tanto meno
può prospettarsi che il diritto di affranco, inerente alla struttura
dell'istituto, possa essere diverso nelle modalità e nell'esercizio o comunque
possa subire modificazioni a seconda che l'enfiteuta coltivi direttamente
l'immobile oggetto del suo diritto o lo faccia lavorare da altri.
Fondatamente
la Corte nella sentenza
n. 37 del 1969, limitando la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.
1 della legge n. 607 del 1966 alle sole enfiteusi costituite posteriormente al
28 ottobre 1941, ha sottolineato che l'art. 962 del codice civile,
(espressamente abrogato dalla legge n. 607 del 1966) il quale ammetteva, su
richiesta dell'interessato, la revisione del canone, ha segnato "una importante
demarcazione" fra le enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in
vigore del codice e quelle costituite successivamente, in quanto, ha soggiunto,
"i nuovi rapporti sono sorti ab initio - e si sono svolti sotto la
garanzia della possibile operatività di quel diritto".
Il medesimo
criterio di distinzione fra le enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 e
quelle costituite successivamente é stato assunto ed applicato dalla Corte
nella sua sentenza
n. 53 del 1974 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli
artt. 9, 10, 11 e 12 della legge n. 1138 del 1970 "limitatamente alla
parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi
urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre
1941".
Le
motivazioni della Corte svolte nelle due sentenze citate, investono,
confutandoli in pieno, gli argomenti addotti in questa sede per sostenere
l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della legge n. 607 del 1966
per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, argomenti che si
appalesano pertanto infondati. Non é pertinente il richiamo del giudice a quo e
della parte privata alla sentenza n. 155 del
1972, la quale concerne materia affatto diversa e cioè la legittimità degli
artt. 1, 3 e 4 di altra legge n. 11 del 1971, concernente la disciplina dei fondi
rustici e non l'enfiteusi, per violazione dell'art. 42, secondo comma, della
Costituzione. É fin troppo evidente che le considerazioni svolte nella sentenza
in tema di contratti di affitto di fondi rustici, creativi di rapporti di
obbligazione fra le parti, non possano in alcun modo valere per i diritti reali
sorti attraverso una antica costituzione di enfiteusi anteriormente al 28
ottobre 1941.
5. - Ancor
meno é sostenibile l'incostituzionalità dell'art. 18 sotto il profilo che il
domino diretto non può, a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art.
1467 del codice civile.
É infatti
pacifico in giurisprudenza e dottrina che questa ultima norma é applicabile
esclusivamente nel campo di diritti obbligatori e non certo in ordine
all'esercizio di diritti reali. Come afferma la Corte di cassazione, l'istituto
dell'enfiteusi, "anche quando abbia origine contrattuale e ancorché possa
successivamente risolversi nel trasferimento della proprietà all'enfiteuta
mediante l'affrancazione, é pur sempre costitutivo di uno "ius in re
aliena", con effetto istantaneo, e non può equipararsi ad una
compravendita sotto condizione potestativa, ad esecuzione differita".
La norma
denunziata, abrogando l'art. 962 del codice civile e ripristinando con ciò
l'antico regime dell'enfiteusi, non dà luogo ad alcuna situazione di disparità
lesiva dell'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto razionale ed anzi
consequenziale a basilari principi giuridici che la richiesta di risoluzione di
un contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità siano legittimati i titolari
di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti
direttamente sulla cosa.
6. - Non
violano il principio di uguaglianza nemmeno le denunziate diverse modalità
previste nelle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 per le enfiteusi urbane
e per quelle rustiche, trattandosi di norme regolatrici di situazioni
oggettivamente diverse e rispondenti a criteri razionali. Sulla distinzione fra
l'una e l'altra enfiteusi e sui suoi riflessi nel campo legislativo si é già
espressa la Corte nella sua sentenza n. 53 del
1974 osservando che "il legislatore, proprio per considerazioni delle
speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o
terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una
speciale disciplina, diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche e i
rapporti alle medesime assimilati".
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della
legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue) sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.