Sentenza n. 196 del 1975
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SENTENZA N. 196

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal pretore di San Ginesio nel procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 il Pretore di San Ginesio, nel corso di procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio (imputato - tra l'altro - della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per aver omesso di corrispondere ai propri dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al 31 marzo 1972, violando l'art. 1 del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 che ha attribuito forza di legge all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni relativamente al settore industria), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,39,76 e 77, comma primo, Cost., questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 1 d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza in epigrafe, nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato in diritto

1. - L'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, relativo alla scala mobile dei dipendenti delle imprese industriali, cui é stata attribuita efficacia erga omnes con il d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, emanato in attuazione della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, prevede, tra l'altro, che le associazioni stipulanti possano, con successivi accordi, modificare il sistema di rilevazione dei prezzi e di costruzione degli indici (v. dichiarazione a verbale annessa all'art. 5 e protocollo n. 1).

Il giudice a quo, dovendo decidere sulla sussistenza del reato previsto dall'art. 8 della già citata legge n. 741 del 1959 (e del quale era stato chiamato a rispondere un datore di lavoro per aver omesso di versare ai propri dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al 31 marzo 1972 computati anche ai sensi dei successivi accordi 16 luglio 1960 e 29 luglio 1963) prospetta il dubbio che il già citato d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 contrasti:

a) con l'art. 39 Cost., posto a tutela dell'autonomia contrattuale delle associazioni sindacali, in quanto, riconoscendo forza di legge al summenzionato accordo 15 gennaio 1957 anche nella parte in cui attribuisce ai soggetti stipulanti il potere di modificarne il contenuto, avrebbe reso possibile che accordi, successivi allo spirare del termine indicato dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959, assumano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie interessate;

b) con gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sotto il profilo sostanziale che, in tal modo, si sarebbe attribuito ai sindacati, in via di sub-delega, non consentita dalla legge, il potere di modificare l'accordo recepito.

Lo stesso decreto viene poi impugnato nel suo complesso, in riferimento all'art. 3 Cost., sia perché la disciplina della scala mobile contenuta nell'accordo in questione non prevederebbe un trattamento uguale per tutti i dipendenti delle imprese industriali, attesi i differenti valori, in lire giornaliere. che lo scatto di contingenza assume per le diverse categorie; e sia perché la sua disciplina non sarebbe applicabile a tutti i lavoratori subordinati.

2. - Le questioni vanno dichiarate inammissibili.

Per vero, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può consentire (art. 5) che clausole, pur non estranee all'oggetto della delega (art. 1) ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e non a questa Corte, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse con norme imperative di legge e con precetti costituzionali e, in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro forza di legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, dal pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.