SENTENZA N. 196
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali),
promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal pretore di San Ginesio nel
procedimento penale a carico di Tirabasso
Piergiorgio, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975
il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 il Pretore di San Ginesio, nel
corso di procedimento penale a carico di Tirabasso
Piergiorgio (imputato - tra l'altro - della contravvenzione di cui all'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per aver omesso di corrispondere ai propri
dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al
31 marzo 1972, violando l'art. 1 del d.P.R. 28 agosto
1960, n. 1273 che ha attribuito forza di legge all'accordo interconfederale 15
gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni relativamente al settore industria), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,39,76 e 77, comma primo, Cost., questioni di legittimità costituzionale del predetto art.
1 d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
l'ordinanza in epigrafe, nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato in diritto
1. - L'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, relativo alla scala
mobile dei dipendenti delle imprese industriali, cui é stata attribuita
efficacia erga omnes con il d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, emanato in attuazione della
delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, prevede, tra l'altro, che
le associazioni stipulanti possano, con successivi accordi, modificare il
sistema di rilevazione dei prezzi e di costruzione degli indici (v.
dichiarazione a verbale annessa all'art. 5 e protocollo n. 1).
Il giudice a quo, dovendo decidere sulla sussistenza del reato previsto
dall'art. 8 della già citata legge n. 741 del 1959 (e del quale era stato
chiamato a rispondere un datore di lavoro per aver omesso di versare ai propri
dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al
31 marzo 1972 computati anche ai sensi dei successivi accordi 16 luglio 1960 e
29 luglio 1963) prospetta il dubbio che il già citato d.P.R.
28 agosto 1960, n. 1273 contrasti:
a) con l'art. 39 Cost.,
posto a tutela dell'autonomia contrattuale delle associazioni sindacali, in
quanto, riconoscendo forza di legge al summenzionato accordo 15 gennaio 1957
anche nella parte in cui attribuisce ai soggetti stipulanti il potere di
modificarne il contenuto, avrebbe reso possibile che accordi, successivi allo
spirare del termine indicato dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959, assumano
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie interessate;
b) con gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sotto il profilo
sostanziale che, in tal modo, si sarebbe attribuito ai sindacati, in via di
sub-delega, non consentita dalla legge, il potere di modificare l'accordo
recepito.
Lo stesso decreto viene poi impugnato nel suo
complesso, in riferimento all'art. 3 Cost., sia
perché la disciplina della scala mobile contenuta nell'accordo in questione non
prevederebbe un trattamento uguale per tutti i
dipendenti delle imprese industriali, attesi i differenti valori, in lire
giornaliere. che lo scatto di contingenza assume per
le diverse categorie; e sia perché la sua disciplina non sarebbe applicabile a
tutti i lavoratori subordinati.
2. - Le questioni vanno dichiarate inammissibili.
Per vero, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza
di questa Corte, il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di
lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741,
non può consentire (art. 5) che clausole, pur non estranee all'oggetto della
delega (art. 1) ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti
costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole,
in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario
carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e
non a questa Corte, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse
con norme imperative di legge e con precetti costituzionali e, in base ai
risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro
forza di legge.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960,
n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
dalle imprese industriali), sollevate, in riferimento agli artt.
3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, dal
pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.