Ordinanza n. 194 del 1975
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ORDINANZA N. 194

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso di Rizzo Cesareo contro il Comune di Lecce e la Regione Puglia, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanza 13 marzo 1974, dal T.A.R. della Puglia questione di legittimità - in riferimento agli artt. 113, secondo comma, e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisprudenziale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 t.u. 1924 n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;

che é intervenuto, nel relativo giudizio innanzi questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione sopraddetta.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata é stata già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 284 del 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.