Sentenza n. 192 del 1975
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ORDINANZA N. 192

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 252, terzo e quarto comma, e 281 del codice civile, dell'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dell'art. 83, secondo comma, del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1973 dal tribunale di Caltanissetta sul ricorso dei coniugi Natale Maria Teresa e Le Moli Gaetano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal tribunale di Genova sul ricorso di Ratti Rosa, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1973 dal tribunale di Catania sul ricorso di Lo Cricchio Giuseppe e Alfonso Maria Catena, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

4) ordinanza emessa il 10 dicembre 1973 dal tribunale di Genova sul ricorso di Caputi Maria Consiglia, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

5) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal tribunale di Monza sul ricorso di Romero Sergio, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;

6) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal tribunale di Milano sul ricorso di Rossi Enrico, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Ratti Rosa e Caputi Maria Consiglia;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Enrico Bastreri, per Ratti Rosa e per Caputi Maria Consiglia.

Ritenuto che, con ordinanze 21 maggio e 10 dicembre 1973, il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, terzo comma, del codice civile, che disciplina il riconoscimento dei figli adulterini per decreto del Presidente della Repubblica (e, per connessione, del comma quarto, dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ. ed 83, comma secondo, r.d. 1939, n. 1238, legge sullo stato civile), in riferimento agli artt. 30, comma terzo, 2 e 29 della Costituzione;

che questione sostanzialmente analoga é stata proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai tribunali di Catania, Monza e Milano;

che, infine, anche il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 9 gennaio 1973, ha denunziato - con riferimento agli artt. 30, comma terzo, e 3 della Costituzione - l'art. 252, terzo comma, unitamente all'art. 281 cod. civ. (nonché all'articolo 83, comma secondo, r.d.l. 1939 cit.).

Considerato che dalle ordinanze dei tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano - la cui motivazione si accentra sulla "discrezionalità" del potere attribuito al Presidente della Repubblica - non risulta chiaro, in relazione al dispositivo, se la questione investa tale connotato soltanto del potere (sotto il profilo dell'assenza di controlli anche di natura giurisdizionale) ovvero, in radice, la non automaticità del riconoscimento in presenza di condizioni predeterminate dalla legge;

che si rende, pertanto, necessario restituire gli atti ai giudici a quibus per più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità;

che, in ordine all'altro giudizio di legittimità costituzionale, proposto con l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta e congiuntamente discusso, si palesa opportuno rinnovare la trattazione, e a tal fine vanno restituiti gli atti alla cancelleria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) ordina la restituzione ai tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed in epigrafe indicate;

b) dispone la restituzione alla cancelleria di questa Corte degli atti relativi all'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in data 9 gennaio 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.