SENTENZA N. 177
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 32, lettera b, della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal tribunale di Novara nel
procedimento civile vertente tra Ceratti Costantino e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Novara nel procedimento vertente tra Brunazzi
Pietro ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
6 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Ceratti
Costantino, di Brunazzi Pietro e di
Guaita Carlo;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975
il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Ceratti, e l'avv. Franco Agostini,
per Brunazzi e Guaita.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Costantino Ceratti, ex operaio giornaliero del Comune di Borgomanero, contro l'INPS, per ottenere l'indennità per la
disoccupazione involontaria, il tribunale di Novara ha sollevato, in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro
la disoccupazione ai soli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui
non sia garantita la stabilità d'impiego, escludendone gli operai.
Osserva il giudice a quo che non é giustificata la limitazione ai soli
impiegati dell'estensione del suddetto obbligo assicurativo, perché la norma
che la prevede realizza un illegittimo trattamento discriminatorio in danno
degli operai rimasti privi di lavoro. D'altra parte, ad avviso del tribunale,
non é possibile superare tale discriminazione interpretando l'espressione
"impiegati" che figura nella legge del
Si é costituito in giudizio il Ceratti,
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con atto depositato il 14
agosto 1973, chiedendo accogliersi l'eccezione di illegittimità prospettata dal
tribunale di Novara.
Osserva la parte privata che qualora si ritenga esatta l'interpretazione
seguita dal tribunale, secondo cui l'obbligo assicurativo é previsto per gli
impiegati comunali non di ruolo ma non per gli operai
giornalieri che, come il Ceratti, erano soggetti a
trattamento previdenziale da parte del CPDEL, allora risulterebbe evidente
l'illegittimità della normativa impugnata la quale non prevede per l'operaio
ciò che garantisce all'impiegato, in presenza di eguali condizioni di bisogno.
2. - Con distinta ordinanza del 27 maggio 1974 il giudice unico del
lavoro del medesimo tribunale, nel corso di un giudizio promosso da taluni ex
manovali dei comuni di Novara e Galliate avverso
l'INPS per ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria, ha
sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale sopra indicata, nei
termini già esposti.
Si sono costituiti in questa sede Guaita Carlo e Brunazzi
Pietro, attori nel processo di merito, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Agostini, con atti di deduzioni depositati il 16 ottobre
1974, chiedendo dichiararsi fondata la questione sottoposta a questa Corte.
Osserva la difesa delle parti private che
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni
prese.
Considerato in diritto:
1. - I due giudizi, attesa l'identità delle questioni prospettate, devono
esser riuniti e definiti con unica sentenza.
2. -
La questione é fondata.
La vigente disciplina in tema di assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione
mostra contraddittorietà di orientamenti laddove ricollega (giustamente) il
suddetto obbligo assicurativo all'assenza di stabilità per gli impiegati delle
pubbliche amministrazioni, mentre esclude dall'assicurazione gli operai solo
che fruiscano di un trattamento di quiescenza o di previdenza che rileva a tutt'altri fini, indipendentemente quindi dalla sussistenza
della stabilità d'impiego (art. 38, n. 2, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827).
Poiché l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
copre il rischio della mancanza di lavoro, e senza lavoro possono venire a
trovarsi tutti i dipendenti, anche di enti pubblici, quando non abbiano
stabilità d'impiego, a prescindere dalla loro condizione di
"impiegati" o di "operai", é evidente che la denunciata
disparità di trattamento contrasta con il principio costituzionale
d'eguaglianza, creando un'illegittima situazione deteriore per gli operai
rispetto agli impiegati, a parità di condizione di bisogno. Aggiungasi che la
censura prospettata concerne un diritto munito di particolare tutela, atteso
che secondo l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, "i lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di... disoccupazione involontaria",
indipendentemente quindi dalla loro qualità di impiegati o di operai.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui
esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la
stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.