Sentenza n.140 del 1975
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SENTENZA N. 140

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690 (Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Del Giacco Maria Giuseppa, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto

La Corte dei conti, giudicando sul ricorso proposto dal Del Giacco Maria Giuseppa, già insegnante elementare, avverso il decreto con cui era stato negato il riscatto oneroso di alcuni servizi prestati, ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dal pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza della Corte dei conti solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", in riferimento agli artt. 24, primo comma; 36 e 38; nonché all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche all'art. 6, primo, secondo e quinto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Secondo l'ordinanza, il termine di novanta giorni sarebbe inidoneo, per la sua brevità, a consentire l'esercizio della facoltà di riscatto, configurabile, per i riflessi sulla misura della pensione, come "diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto patrimoniale é anche eminentemente sociale", e ciò tanto più considerando che, nel caso di specie, la decorrenza del termine di legge era venuta a coincidere con la chiusura estiva delle scuole. Oltre al principio sancito dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione, la disposizione impugnata violerebbe anche i principi di proporzionalità retributiva e di adeguatezza dell'assistenza sociale, rispettivamente garantiti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione; ed infine contrasterebbe anche con il principio di eguaglianza, in quanto l'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel disciplinare il riscatto dei servizi non di ruolo prestati alle dirette dipendenze dello Stato dagli impiegati in attività di servizio, pone più ampi termini per l'esercizio del diritto da parte degli interessati.

2. - Occorre preliminarmente ricordare che la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo, agli effetti della indennità o della pensione, era stata riconosciuta agli insegnanti elementari dall'art. 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, relativa all'ordinamento del monte pensioni per tale categoria di insegnanti, e che l'art. 77 della stessa legge aveva disposto che le domande per ottenere il riscatto dovessero essere presentate, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego, e non oltre cinque anni dalla prima effettiva iscrizione al monte pensioni, o dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione al monte pensioni, ovvero dalla data di pubblicazione dell'ordinamento del monte pensioni, secondo i diversi periodi di prestazione dei servizi in questione.

Con la successiva legge 13 giugno 1952, n. 690, é stato regolato secondo nuovi criteri uniformi il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze dello Stato, estendendo ai maestri già soggetti all'ordinamento del monte pensioni in base alla legge n. 176 del 1941, il trattamento di quiescenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato (art. 1). A tal fine, anche gli insegnanti incaricati o supplenti già iscritti al monte pensioni in data anteriore al 1 ottobre 1942, divenivano soggetti, per i servizi resi a partire dal 1 ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato, e detti servizi venivano considerati ad ogni effetto utili a pensione (art. 2); mentre per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 si applicavano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (art. 3).

L'art. 18 della nuova legge stabiliva che le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del monte pensioni dovessero essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, precisando che al riscatto doveva procedersi applicando le disposizioni relative al monte pensioni, e versando allo Stato i contributi ancora dovuti o in corso di pagamento alla data del 1 ottobre 1948. Questa disposizione, dettata in correlazione con quella dell'art. 3, era diretta a favorire i maestri già iscritti al monte pensioni, il cui ordinamento conteneva in taluni casi norme più vantaggiose di quelle vigenti per gli impiegati civili dello Stato. La relazione sul disegno di legge, presentata al Senato dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione il 22 marzo 1950, dichiarava espressamente al riguardo: "con l'art. 18 si concede agli insegnanti la possibilità di chiedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, il riscatto di servizi in base all'ordinamento del monte pensioni. Tale disposizione transitoria si rende necessaria in quanto alcuni servizi ammessi a riscatto con l'ordinamento del monte non potrebbero in alcun modo essere valutati come utili in pensione secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato".

3. - Ciò premesso, appare evidente l'infondatezza della questione. Indipendentemente dalla considerazione che un termine di novanta giorni non può di per sé ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto, (e che non può attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), sembra decisivo il rilievo che la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo era stata già consentita fin dal 1941, con le modalità stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talché, in rapporto a tale speciale esigenza, non può disconoscersi la opportunità del nuovo termine perentorio, né la sua congruità.

Non sussiste dunque, nella particolare fattispecie normativa, lesione del diritto garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione; e questa constatazione conduce anche ad escludere, per logica conseguenza, l'ipotizzato contrasto con i principi sanciti dagli artt. 36 e 38, tanto più considerando che la garanzia costituzionale ivi stabilita a favore dei lavoratori concerne essenzialmente l'adeguatezza delle retribuzioni e delle pensioni, e non le modalità per il loro conseguimento, sempreché queste corrispondano alle esigenze della tutela giuridica, come dianzi si é accertato, riconoscendo la congruità del termine di legge.

La particolarità della fattispecie disciplinata dall'art. 18 della legge n. 690 del 1952, sia per quanto concerne la categoria degli interessati, sia in rapporto allo speciale regime preesistente per i maestri iscritti al monte pensioni, esclude infine che si possa ravvisare una arbitraria o ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina stabilita in via generale dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dagli impiegati civili dello Stato. Deve altresì osservarsi al riguardo che l'art. 6, dopo aver fissato nel primo comma un termine per gli impiegati in servizio, e nei commi seguenti altri speciali termini per l'esercizio del riscatto, sotto pena di decadenza (fra cui quello di novanta giorni dalla cessazione dal servizio, quando questa abbia luogo prima della scadenza del termine di cui al primo comma), espressamente dispone al sesto comma: "Nulla é innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo". É pertanto evidente che la disposizione denunciata non confligge con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, che richiede parità di trattamento quando siano eguali le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari", sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1975.