SENTENZA N. 138
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 14 aprile 1973 dal pretore di Lovere nel
procedimento civile vertente tra Capoferri Francesco
e Capoferri Angela e Irene, iscritta al n. 437 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35 del 6 febbraio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Lovere, nel procedimento civile
vertente fra Capoferri Francesco, Capoferri
Irene ed altri, dichiarata la nullità della citazione di alcune delle parti
convenute per omessa osservanza della modalità di notifica previste, per le
persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, dall'articolo 143 c.p.c., e ritenuta la necessità di
ordinare il rinnovo della citazione stessa, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 163 bis c.p.c.
nella parte in cui prevede, nei confronti delle persone di cui al citato art.
143, termini di comparizione più brevi rispetto a quelli stabiliti per le
persone indicate dall'art. 142 c.p.c., cioé non residenti, né dimoranti né domiciliate nella
Repubblica.
Osserva anzitutto il pretore che, in base al combinato disposto degli artt. 143 e 163 bis c.p.c., il termine di comparizione risulta disciplinato in
relazione al luogo della avvenuta notificazione, da effettuarsi mediante
deposito di copie della citazione presso la casa comunale dell'ultima residenza
o, se anche questa é ignota, del luogo di nascita del destinatario, nonché
mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti
al quale si procede. Il termine di comparizione invero, é commisurato in 30, 40
o 60 giorni dalla notifica, a seconda della distanza
dalla sede del giudice adito della circoscrizione territoriale giudiziaria in
cui il luogo della notificazione si trova.
Tale sistema, prosegue il pretore, fondandosi sulla presunzione della
corrispondenza del luogo di notifica a quello dell'effettiva residenza, dimora
o domicilio della parte, esporrebbe i destinatari all'alea delle infruttuose
ricerche dell'ufficiale giudiziario ed alla eventuale malafede della
controparte istante, ed istituirebbe una disciplina differenziata in relazione
a quella prevista per le persone non residenti, dimoranti o domiciliate nel
territorio della Repubblica, nei cui confronti é prevista la notificazione
mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario a mezzo
raccomandata, ed é concesso dall'art. 163 bis c.p.c.
un ben più congruo termine minimo di comparizione di novanta giorni, se il
luogo della notificazione si trova in Stati europei o territori posti nel
bacino del Mediterraneo, e di centottanta giorni se si trova altrove.
Secondo il pretore, la esposta diversità di
disciplina violerebbe il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, né
varrebbe in contrario osservare che l'art. 143 c.p.c.
dispone che l'efficacia della notificazione é differita al ventesimo giorno
dopo il compimento delle descritte formalità, poiché tale differimento, che
dimostra la preoccupazione del legislatore per la situazione di chi può venire
a conoscenza dell'atto con notevole ritardo, é peraltro estesa anche
all'ipotesi della notifica ai residenti all'estero, ed evidenzierebbe così
ancor più la diversa tutela prevista per le persone rispettivamente indicate
dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 febbraio 1974. Non vi é stata costituzione
di parte e la causa é stata pertanto trattata in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo rileva che la differenza della misura dei termini
di comparizione in giudizio, prevista dall'articolo 163 bis del codice di
procedura civile, se considerata nei confronti delle persone di cui é ignota la
residenza, la dimora o il domicilio (art. 143 c.p.c.)
rispetto alla misura più ampia prevista nei confronti della comparizione delle
persone residenti all'estero (art. 142 c.p.c.),
concreti una ingiustificata sperequazione di
trattamento a danno della prima categoria di persone, nei riguardi delle quali
il legislatore avrebbe posto in essere una arbitraria presunzione di
corrispondenza della effettiva residenza al luogo di notificazione della
citazione, ledendo in tal modo anche il diritto di difesa, mentre per gli
appartenenti alla seconda categoria, avrebbe tenuto conto della effettività
della situazione di fatto, concedendo un termine di comparizione concretamente
adeguato e idoneo ai fini di garantire l'esercizio del diritto suddetto.
2. - É da osservare che la censura, così sollevata dal pretore, muove dal
presupposto che le situazioni raffrontate siano di natura strettamente
omogenea, e che la differenza della disciplina dei termini sopra indicata sia
fondata su una irrazionale valutazione del
legislatore. Ma deve osservarsi, al riguardo, che il sistema di notificazione
della citazione alle persone indicate dall'art. 143 c.p.c.
se pure é indubbiamente ispirato al fine generale cui risponde l'istituto
stesso della notificazione degli atti processuali, cioé
rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, consegue alla necessità di
contemperare tale esigenza con l'altra, di non minore rilievo, della certezza
degli atti processuali e del tempo del loro compimento.
Qualora, invero, nell'ipotesi di notificazione ex art. 143 c.p.c. (che, per costante giurisprudenza, presuppone
l'avvenuta effettuazione delle indagini possibili nei casi concreti, con l'uso
della comune diligenza), non fosse prevista una forma sostitutiva della
effettiva comunicazione dell'atto di citazione mercé il compimento di precise
formalità, idonee a rendere probabile al massimo l'effettivo verificarsi della
comunicazione, verrebbe meno il rispetto dell'esigenza di certezza giuridica
sopra menzionata, con le inammissibili conseguenze processuali che tale carenza
necessariamente comporterebbe. Il legislatore, di ciò datosi carico, ha
utilizzato gli elementi di fatto noti, ai fini di individuare il luogo che, per
la sua relazione con la persona del destinatario, fornisse la maggiore
probabilità possibile di esito positivo, ed ha fissato coerentemente termini di
comparizione commisurati alla distanza dei luoghi così individuati dalla sede
del giudice adito, ritenendoli idonei a consentire l'esercizio del diritto di
difesa. E ciò tenuto anche conto della imputabilità all'interessato della
situazione di fatto, per avere egli trascurato gli adempimenti formali
sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed all'art. 11 del relativo regolamento
approvato con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.
Sostanzialmente diversa é invece la situazione disciplinata dal combinato
disposto degli artt. 142 e 163 bis c.p.c., poiché riflette la
notifica della citazione a persona la cui residenza, dimora o domicilio, sono
noti, anche se situati in luoghi non soggetti alla giurisdizione italiana. La
relativa disciplina, quindi, non solo tende a contemperare le due esigenze
poste in luce rispetto alle persone di cui all'art. 143 c.p.c., ma ha di mira un sistema che, tenendo conto delle
indicazioni concernenti il luogo dove effettivamente si trova la persona da
citare, adegui le modalità di comunicazione ed i termini di comparizione alla
situazione concreta.
Ciò che appunto il legislatore ha fatto, sia disponendo la comunicazione
per raccomandata della citazione, sia prevedendo termini di comparizione
effettivamente adeguati alle distanze.
3. - Da quanto premesso risulta, quindi, che il legislatore, nel
prevedere i termini di costituzione, rispettivamente, per le persone di cui
agli artt. 142 e 143 c.p.c., ha regolato situazioni non identiche ed ha tenuto conto
delle rispettive loro peculiarità, adattando ad esse le modalità della notifica
dell'atto di citazione ai destinatari, e fissando, in particolare, termini di
comparizione determinati con riferimento alle diverse fattispecie. Risulta così
dimostrato che la disciplina impugnata ha una ragionevole giustificazione, e
deve quindi escludersi il lamentato contrasto col principio di eguaglianza, da
considerare violato solo quando sia riscontrabile una
irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
4. - É nota, d'altra parte, la costante giurisprudenza con cui questa
Corte ha ritenuto, sia che la congruità di un termine deve essere valutata
tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un
certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in rapporto alla funzione
assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, sì che la lesione
del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ha solo quando
l'irrazionalità del termine di preclusione o di decadenza renda meramente
apparente o estremamente difficile la possibilità del suo esercizio (sentenze nn. 10 del 1970, 11 del 1971, 114 del 1972 e 85 del 1973).É,
quindi, evidente l'infondatezza anche della censura mossa in relazione all'art.
24 della Costituzione. Come si é detto, invero, il legislatore ha fissato i
termini impugnati in base a valutazione di elementi obbiettivi ed in funzione
dell'osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve
certamente escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia
irrazionale nel senso suddetto. Il che é sufficiente per escludere altresì ogni
ulteriore sindacabilità in questa sede della
congruità dei termini in questione, che, concorrendo le citate condizioni,
resta affidata al discrezionale apprezzamento del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Lovere,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1975.