SENTENZA N. 120
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, 339 e
304 quater del codice di procedura penale e dell'art.
8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (nuova legge sulle intercettazioni telefoniche),
promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1972 e il 24 settembre 1974 dal
giudice istruttore del tribunale di Roma nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Taccaliti Luciano ed
altro e di Fiore Maria ed altri, iscritte al n. 130 del
registro ordinanze 1973 e al n. 467 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973 e n. 331
del 18 dicembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il
Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano Taccaliti e Fernando Perelli, il
giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt.
226, quarto comma, e 339 c.p.p.,
secondo cui l'autorità giudiziaria può autorizzare con decreto motivato le
intercettazioni telefoniche e l'accesso agli uffici o impianti telefonici di
pubblico servizio agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ad avviso del giudice
a quo la normativa impugnata violerebbe i principi costituzionali invocati,
perché non rispetta la previsione di particolari "garanzie" richieste
imprescindibilmente dall'art. 15 Cost., che dovrebbero impedire qualsiasi abuso nel compimento
degli atti autorizzati, tutelare gli interessi degli estranei al procedimento
ed assicurare all'imputato un'efficace e tempestiva difesa attraverso
l'immediato controllo da parte del difensore degli atti stessi. La censura
apparirebbe confermata dalla assenza di limiti oggettivi o qualitativi per il
ricorso all'intercettazione telefonica, la cui utilizzazione sembrerebbe in
contrasto con la più recente normativa che impedisce di far valere contro
l'inquisito le dichiarazioni sue proprie, ove non siano
state rilasciate con il concorso di determinate formalità.
Lo stesso giudice istruttore solleva altra questione di legittimità degli
artt. 226, quarto comma, 339 e 304 quater c.p.p.,
nella parte in cui consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di prendere
diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate e non
prescrivono il deposito in cancelleria dei verbali di esecuzione delle
intercettazioni stesse, in riferimento agli artt. 3,
15 e 24 della Costituzione. La violazione del principio d'eguaglianza
risulterebbe dall'ingiustificata differenza rispetto al divieto di prendere
diretta cognizione della corrispondenza sequestrata (art. 338 c.p.p.). L'art. 15 Cost. apparirebbe violato dall'assenza
di ogni tutela a favore del diritto dei terzi alla segretezza delle proprie
comunicazioni. L'esclusione del dovere di depositare in cancelleria i verbali
d'esecuzione delle operazioni contrasterebbe con il diritto di difesa
dell'imputato, il quale non potrebbe controllare immediatamente la regolarità
degli atti compiuti.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 18 aprile 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle
questioni sollevate.
Circa la prima questione la difesa dello Stato ha rilevato che é
formulata negli stessi termini prospettati dal tribunale di Bolzano, e che
La seconda questione non apparirebbe fondata in relazione a nessuno dei
principi costituzionali invocati. La diversità di disciplina rispetto al
sequestro della corrispondenza troverebbe giustificazione nella diversa
funzionalità dei due mezzi di prova, oggettivamente non omogenei. Nell'un caso lo scopo é raggiunto con la consegna al giudice
delle cose sequestrate, nell'altro occorre l'ascolto della comunicazione
intercettata.
L'obbligo del segreto che grava su tutti coloro che effettuano le
intercettazioni garantirebbe la riservatezza dei terzi.
Infine l'art. 304 quater c.p.p., secondo l'interpretazione della dottrina, trova
applicazione anche alle intercettazioni telefoniche, sicché non sussisterebbe
alcuna violazione del diritto di difesa.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fiore Maria ed
altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112
della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili
previste dall'art. 226 quinquies c.p.p.
(introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni
raccolte prima della entrata in vigore della legge stessa. Osserva il giudice a
quo che la nuova normativa in esame, dopo aver tassativamente stabilito i casi
in cui le intercettazioni possono essere autorizzate, e le prescrizioni e
modalità tecniche che devono essere osservate, sancisce la nullità assoluta ed
insanabile delle intercettazioni effettuate con violazione delle suddette
disposizioni. Il denunciato art. 8, derogando al principio generale vigente in
tema di successione di leggi processuali (tempus regit actum), attribuisce
efficacia retroattiva a tutte quelle disposizioni della nuova legge la cui
osservanza é stabilita a pena di nullità. Conseguentemente l'attività
istruttoria posta in essere dal pubblico ministero nell'esercizio del suo
dovere di promuovere l'azione penale, stabilito dall'art. 112 Cost., rimane oggi invalidata a
posteriori anche se effettuata con il pieno rispetto delle disposizioni di
legge all'epoca vigenti, la cui illegittimità costituzionale é stata esclusa
dalla Corte con sentenza
n. 34 del 1973.
Inoltre dalle intercettazioni telefoniche emergono elementi idonei a
diminuire la responsabilità di alcuni imputati, ma di esse
non può tenersi conto ai sensi della disposizione impegnata, con violazione
d'ogni criterio di ragionevolezza. Nel caso di concorso di più persone nel
reato, come nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo, i mandanti e
finanziatori della impresa criminosa rimarrebbero impuniti, mentre coloro che
parteciparono alla sola operazione finale subirebbero tutto il peso dell'accusa
perché colti in flagrante.
Si osserva ancora nell'ordinanza di rimessione
che dall'esame degli atti parlamentari risulta che la norma impugnata venne considerata come pleonastica e approvata, su tale
presupposto, per evitare che il provvedimento venisse rinviato alla Camera.
Questo rilievo consentirebbe di escludere che il legislatore abbia
voluto disporre la retroattività delle norme per la tutela di un
superiore interesse pubblico, trascendente la sfera dei diritti sopra
evidenziati, o che l'abbia ritenuta necessaria per una supposta
incostituzionalità della precedente normativa, esclusa dalla citata sentenza
della Corte costituzionale.
Infine la norma impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria e
contrastante con l'art. 3 Cost.,
perché vieterebbe l'utilizzazione processuale di intercettazioni ritualmente assunte dall'autorità giudiziaria, se viziate
dall'inosservanza delle disposizioni tecniche - amministrative introdotte con
la legge nuova, pur consentendo, nel contempo, la utilizzazione di un mezzo di
prova illecito ottenuto da un soggetto estraneo alla autorità giudiziaria in un
luogo non di privata dimora.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 31 dicembre 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione sollevata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione supposta dal
giudice istruttore appare errata. Invero l'impugnato art. 8, approvato dal
Parlamento come norma pleonastica, non introduttiva di una deroga al principio
generale tempus regit actum, va interpretato alla lettera, nel suo riferimento
all'articolo 226 quinquies c.p.p., nel senso cioé che ha inteso
chiarire espressamente che la sanzione della nullità assoluta ed insanabile per
le intercettazioni abusive deve trovare applicazione anche alle operazioni
effettuate prima dell'entrata in vigore della legge n. 98 del 1974.
Tuttavia l'illegittimità da cui consegue la nullità deve esser riferita
alle sole norme processuali precedentemente in vigore, e non anche a quelle
introdotte dalla nuova legge. La disposizione, così intesa, eliminerebbe il
dubbio sorto precedentemente in dottrina circa la possibilità, per il giudice,
di valutare liberamente le intercettazioni illegittime.
Peraltro, quand'anche si condividesse l'interpretazione del giudice a
quo, non sussisterebbero i vizi denunciati, perché l'invalidazione, sia pure a
posteriori, di uno dei mezzi di prova spettanti al p.m., non violerebbe il principio che sancisce l'obbligatorietà
dell'esercizio dell'azione penale. La situazione discriminata in cui si
verrebbero a trovare i vari coimputati di uno stesso reato discende da
situazioni oggettivamente diverse, ossia dal fatto che taluni sono raggiunti da
elementi di prova, e tal altri no. Infine l'ultima
censura prospettata, di irrazionalità della norma denunciata, apparirebbe non
pertinente perché formulabile in relazione non tanto
all'impugnato art. 8, quanto agli artt. 614, 615 e
615 bis c.p., e sarebbe
comunque irrilevante nel procedimento pendente innanzi al giudice a quo perché
originato da intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo dei
carabinieri.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze sollevano questioni connesse, che possono essere
decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.
2. -
Le norme del codice di procedura penale sono state denunciate a questa
Corte con ordinanza 18 dicembre 1972 del giudice istruttore presso il tribunale
di Roma, nel testo antecedente alla riforma introdotta con la legge 8 aprile
1974, n.98.
Tutte le censure prospettate appaiono infondate.
La questione più ampia, attinente alla legittimità delle autorizzazioni
ad effettuare intercettazioni telefoniche, é stata decisa con la sentenza n. 34 del
1973, né sono addotti nuovi argomenti che possano
indurre
Relativamente alle altre questioni si osserva.
Il fatto che gli ufficiali di polizia prendano diretta cognizione delle
comunicazioni telefoniche intercettate, mentre sono obbligati, ex art. 338 c.p.p., ad inviare ancora chiusi
al giudice le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non
contrasta con il principio di ragionevolezza, perché le due ipotesi comparate
non presentano, sul piano oggettivo e funzionale, identità di caratteri. Nel
caso che il giudice abbia bisogno di ottenere una lettera o un plico, e ne
abbia delegato il sequestro alla polizia, non c'é ragione che quest'ultima ne
prenda cognizione. Qualora invece si verta nel caso di intercettazioni
telefoniche, possono essere indispensabili le audizioni da parte della polizia,
sempre sotto il vincolo del segreto.
L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a conoscenza
delle intercettazioni telefoniche (artt. 230 e 307 c.p.p.) tutela altresì il diritto alla riservatezza dei
terzi estranei alle indagini ma in comunicazione con il soggetto inquisito,
così come già riconosciuto dalla citata sentenza di questa Corte n. 34 del 1973.
D'altro canto anche il sistema precedente alla novella del 1974 non autorizzava
la divulgazione in pubblico dibattimento di comunicazioni telefoniche non
pertinenti al processo. Pertanto non é fondata l'eccezione d'incostituzionalità
in relazione all'art. 15 della Costituzione.
Neppure sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa (art. 24
Cost.) sotto il profilo che non é previsto l'immediato deposito dei verbali
d'esecuzione delle intercettazioni telefoniche (art. 304 quater
c.p.p.). Il principio costituzionale invocato non
impone che alla difesa sia data immediata notizia di ogni atto istruttorio
effettuato. É sufficiente che al momento del deposito di tutti gli atti
istruttori sia obbligatorio il deposito del verbale d'intercettazione
telefonica, così come imposto, prima della decisione di rinvio a giudizio o di
proscioglimento, nel rito formale, dall'art. 372 del codice di procedura
penale. Dall'innovazione introdotta in proposito con l'art. 5 della citata
legge n. 98 del 1974, non può arguirsi l'illegittimità della precedente
disciplina, ma soltanto un diverso apprezzamento, effettuato dal legislatore
nell'esercizio della sua discrezionalità politica, in ordine all'opportunità di
consentire un più immediato controllo sui verbali d'intercettazione da parte
della difesa.
3. - Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte concerne
l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili
previste dall'art. 226 quinquies c.p.p.
(introdotto dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni
raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al
principio tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta
invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla autorità
giudiziaria - ma senza il rispetto delle nuove disposizioni - possa contrastare
con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In
particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe l'obbligo
del pubblico ministero di esercitare l'azione penale creando inoltre
un'ingiustificata disparità di trattamento tra più imputati, per alcuni dei
quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero successivamente colpite da
nullità assoluta.
La questione non é fondata.
A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale
delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98 del 1974, con la
ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, tenendo nel
debito conto che il legislatore ha voluto innovare alla disciplina preesistente
anche per adeguarsi ai principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del
1973.
Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies
c.p.p. - introdotto dall'art. 5 della legge in esame
- impedisce di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi
consentiti dalla legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo
una nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può derivare da
intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti (non
interessa, perché irrilevante, l'equiparazione, a tali ipotesi, delle notizie o
immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615 bis c.p.).
La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore,
adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza
e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere il principio del
libero convincimento del giudice, anche con riferimento a prove assunte senza
l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano.
Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui le
nullità sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche alle intercettazioni
precedentemente raccolte, non vuol significare che le prove già assunte in
piena aderenza alle regole all'epoca vigenti, siano invalidate ex post, ma
risolvere il contrasto sopra indicato, nel senso che le prove assunte, in
contrasto con le norme allora vigenti, nella interpretazione datane da questa
Corte con la sentenza
n. 34 del 1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche
se raccolte prima dell'entrata in vigore della legge.
Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle
ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la quale,
nel riconoscere la legittimità delle intercettazioni autorizzate dal giudice,
ebbe tuttavia ad esprimere il timore che "intercettazioni telefoniche
assunte illegittimamente, senza previa motivata autorizzazione" se avessero potuto valere come indizi o come prove, avrebbero
esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come
inviolabile dalla Costituzione.
Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel significato
erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per giunta, di una
chiara volontà del legislatore di derogare al principio generale vigente in
materia, indicato con l'espressione tempus regit actum.
Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante
l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove ritualmente
assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio
costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza validi
motivi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
226, ultimo comma, e 339 del codice di procedura penale (nel testo antecedente
alla legge n. 98 del 1974), sollevata, in riferimento
agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza 18 dicembre
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, 339
(testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304 quater
del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione,
con l'ordinanza 18 dicembre
dichiara non fondata, nei sensi della
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
8 aprile 1974, n. 98 (tutela della riservatezza e della libertà e segretezza
della corrispondenza), sollevata, in riferimento agli articoli 112 e 3 della
Costituzione, con l'ordinanza 24 settembre
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.