SENTENZA N. 118
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1972 dal giudice conciliatore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Chianese Luigi e
l'Istituto Vittorio Alfieri di Firenze, iscritta al n. 45 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del
28 marzo 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il
Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Luigi Chianese avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore
dell'Istituto Vittorio Alfieri di Firenze, il giudice conciliatore di quella
città - a seguito dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata
dall'Istituto sul riflesso che l'opponente si sarebbe fatto rappresentare in
giudizio da persona non abilitata ad assisterlo dinanzi a quel giudice - ha
posto in dubbio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, e 23, quinto comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale
dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la
norma denunziata, nel consentire alle parti di farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto soltanto dinanzi ai conciliatori che siano "fuori della sede di pretura", opererebbe
una discriminazione all'interno di una medesima categoria di giudici, con
violazione del principio di eguaglianza dei cittadini, anche sotto il profilo
del diritto di difesa, nonché dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Non é maggiormente impegnativa - argomenta il giudice a quo - la difesa degli
interessi della parte dinanzi al conciliatore del comune che é sede di pretura,
rispetto a quello del comune dove, non essendovi sede di pretura, sarebbe,
anzi, più utile la collaborazione di patroni meglio qualificati.
Le parti del giudizio a quo non si sono costituite.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
Dopo aver fatto presente che, secondo
Sotto questo profilo, la questione sarebbe inammissibile, essendo la
motivazione sulla rilevanza meramente apparente e, comunque, erroneamente
posta.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte, la disparità di disciplina sarebbe pienamente giustificata,
perché conforme a situazioni obiettivamente diverse, e sarebbe del tutto
razionale anche per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto di
difesa.
Irrilevante sarebbe, comunque, la censura avanzata in ordine al quinto
comma dell'art. 33 Cost.,
dato che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
che autorizza il patrocinio di persone prive dell'abilitazione all'esercizio
della professione davanti al conciliatore fuori della sede di pretura non
potrebbe avere alcuna influenza sul giudizio a quo, pendente dinanzi a un
ufficio di conciliazione di un comune sede di pretura.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe é stato denunziato, in
riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo (rectius, anche secondo)
comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 319, primo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui statuisce che dinanzi al
conciliatore in un Comune che sia sede di pretura, a differenza di quello di un
Comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona
diversa da un difensore tecnico.
2. - Il singolare quadro processuale del giudizio a quo
é caratterizzato: a) dal rilascio della delega, in citazione, al firmatario
dell'atto, non esercente la professione forense nel luogo ove si svolge il
giudizio stesso; b) dalla validità della citazione in tale ipotesi,
riconosciuta da giurisprudenza e dottrina, supplendo alla mancanza di
sottoscrizione della parte la firma della delega; c) dalla costituzione in
giudizio della controparte; d) dalla possibilità di regolarizzazione
dell'eventuale difetto di rappresentanza ed assistenza (art. 182 cod. proc. civ.).
A prescindere da tutto ciò, non hanno fondamento i dubbi di legittimità
costituzionale dell'art. 319, primo comma, cod. proc. civ. in parte qua.
3. - Non é violato l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della diversità di trattamento, perché,
ferma la regola generale che dinanzi al conciliatore le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore (art. 82, primo comma, cod. proc. civ.,
che non é derogato dall'art. 319), nulla vieta loro di rilasciare a chiunque il
mandato sostanziale ad negotium (o generale ad negotia comprensivo del promovimento delle azioni civili e di resistenza
giudiziaria nelle cause civili), sufficiente a legalizzare, nel giudizio, la
presenza personale del mandatario in sostituzione del mandante.
Né l'art. 3 é violato sotto il profilo della ragionevolezza, perché -
come ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello Stato - non é
irrazionale che si consenta a chi non voglia o non possa comparire dinanzi
all'ufficio di conciliazione di un Comune non sede di pretura di farsi
rappresentare da persona non esercente la professione forense: in una sede di
pretura non é difficile rivolgersi ad un procuratore legale e ciò comporta una
spesa che può dirsi proporzionata al modesto valore della causa, ma in un
Comune che non é sede di pretura difficilmente un procuratore legale é
disponibile e il costo dell'assistenza tecnica può diventare troppo gravoso.
Per cui, anziché di arbitraria differenziazione tra cittadini che versano in
situazioni eguali, deve parlarsi di logica diversità di normativa rispetto a
situazioni obiettive difformi.
4. - Non é violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., non tanto e non solo perché
la rinuncia alla difesa tecnica dinanzi al conciliatore é una facoltà e non un
obbligo, quanto anche perché sia chi compare di persona dinanzi al conciliatore
di un Comune sede di pretura o non sede di pretura, sia chi, dinanzi al
conciliatore di Comune non sede di pretura, si faccia rappresentare da un
mandatario non qualificato, ben può procurarsi da un professionista forense -
oltre alla consulenza e all'indirizzo difensivo - memorie e pareri pro veritate
da produrre in causa.
5. - In ordine alla pretesa lesione dell'art. 33, quinto comma, Cost., é sufficiente obiettare -
indipendentemente dalla irrilevanza e dalla contraddittorietà logica in cui é
caduto il giudice a quo - che la "persona" indicata nell'articolo 319
cod. proc. civ.,
occasionalmente ed eccezionalmente incaricata, non é un esercente il patrocinio
a titolo professionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui prevede che dinanzi al giudice conciliatore in Comune sede di
pretura le parti che non stiano in giudizio di persona, possono farsi
rappresentare soltanto da procuratori o patrocinatori legali, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.