SENTENZA N. 111
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei
Presidenti delle Regioni Puglia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna,
rispettivamente notificati il 7, 4, 7 e 10 giugno 1974, depositati il 14, 20,
24 e 28 giugno 1974 ed iscritti ai nn. 8, 9, 10 e 12
del registro 1974, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto
del Ministro per la pubblica istruzione 10 febbraio 1974, recante
"Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino,
per
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 10 febbraio 1974, il Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro per la sanità, ha emanato delle norme
per il riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione, tra le quali quella dell'art. 3 che attribuisce a detto
Ministero, di concerto con quello della sanità, il potere di tale
riconoscimento e di approvazione dello statuto e del regolamento di tali
scuole, sottoposte, peraltro, alla vigilanza della Regione.
2. - Avverso il decreto hanno proposto ricorso a questa Corte, per
conflitto di attribuzione (secondo l'ordine di data del deposito in
cancelleria)
3. - A sostegno del ricorso proposto dalla Regione Puglia vengono dedotti i seguenti motivi:
a) Violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione all'art. 1 lett. f, del d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 10 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e
professionale e del relativo personale) in quanto per il richiamato art. 1,
lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972 sono state
trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti "la
formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie
ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie" e non può contestarsi che i
terapisti della riabilitazione svolgano una professione o arte sanitaria ausiliaria;
b) Violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione in relazione all'art. 1, lett. g, del d.P.R.
n. 10 del
c) Violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione all'art. 1, lett. h, ed all'art. 5, comma primo, del
d.P.R. n. 10 del
4. - Sostanzialmente, motivo fondamentale, comune a tutti gli altri
ricorsi, rimane sempre quello con il quale si denunzia la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 1,
lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972.
Peraltro, tale motivo viene illustrato e
rafforzato con argomentazioni che vorrebbero trovare fondamento in altre norme
legislative e che possono così riassumersi:
a) Per
Secondo la legge sanitaria ospedaliera n. 132 del 1968 ed il susseguente
decreto n. 130 del 1969, la professione di terapista della rieducazione rientra
fra le professioni sanitarie ausiliarie e, quindi, non può negarsi che é ad essa applicabile la previsione di cui alla lettera f
dell'art. 1 del d.P.R. n. 10 del 1972.
Né può opporsi la riserva allo Stato della competenza a disciplinare le
professioni sanitarie e para mediche di cui all'art. 6, nn.
20 e 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (Assistenza
sanitaria ed ospedaliera) perché tale riserva riguarda solo l'esercizio della
professione e non anche la disciplina delle scuole professionali di formazione.
Neppure può invocarsi la riserva allo Stato della competenza in materia
di mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 6, n. 5, dello stesso decreto
n. 4 del 1972, perché nella specie non é in discussione l'assistenza agli
invalidi, ma la formazione professionale dei terapisti.
L'esigenza di unità dei criteri nell'organizzazione di tali scuole ben
può essere soddisfatta dallo Stato mediante quella potestà di indirizzo e
coordinamento che gli compete, ma che deve essere attuata nelle forme dovute,
ossia con legge o con atto equiparato e con deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Presidente del Consiglio e
non con semplice decreto ministeriale.
b) Per
Il decreto ministeriale impugnato, come risulta dal suo preambolo, é
stato emanato in base alla legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente norme a
favore dei mutilati ed invalidi civili e, più specificamente, in applicazione
dell'art. 5 che attribuisce al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per la sanità, il potere di riconoscere le scuole per la formazione
di assistenti educatori e di assistenti sociali specializzati, disciplinandone
l'organizzazione.
Ma la potestà di cui al citato art. 5, risulta, ormai, travolta dall'art.
1 lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972, con il quale vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative
degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti "la formazione
professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di
arti sanitarie ausiliarie".
Né possono invocarsi, in contrario, le disposizioni di cui ai nn.20 e 21 dell'art.6 del d.P.R. n. 4 del 1972, che trasferisce alle Regioni le
funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria, perché i
poteri riservati allo Stato da tali disposizioni sono quelli limitati allo stabilire
i programmi ed i requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie.
Circa l'esigenza di unità di criteri si deduce, in sostanza, quanto sopra
si é esposto nel riassumere le argomentazioni della Regione Lombardia.
c) Per
Sostanzialmente le argomentazioni addotte a motivazione del fondamentale
motivo di gravame, con il quale si denunzia violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art.
1, lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972, coincidono con
quelle sopra riassunte delle Regioni Lombardia e Piemonte.
5. - Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 luglio
1974,
6. - In tutti i giudizi, come sopra promossi, si é costituito, per
resistervi, il Presidente del Consiglio, debitamente autorizzato e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con distinti
atti di costituzione, confuta i ricorsi e ne chiede il rigetto,
sostanzialmente, per i seguenti motivi:
Le scuole per terapisti della riabilitazione trovano collocazione di gran
lunga prevalente nelle sedi universitarie ed in misura molto minore in sedi di
Enti pubblici e privati.
La collocazione prevalente in sede universitaria lumeggia chiaramente
l'esigenza di una formazione professionale a livello para universitario, che postula,
anche per le scuole affidate ad enti pubblici o privati,
uniformità di criteri per i programmi, la scelta degli insegnanti, i
requisiti necessari per esservi ammessi, che, ripetesi,
attengono alla materia universitaria, per sua natura riservata allo Stato. Come
del resto, anche allo Stato, in forza dell'art. 38 della Costituzione, é
riservata la materia della educazione e dell'avviamento professionale degli
invalidi e dei minorati.
Di qui la conseguenza che l'art. 1, lett. f, del d.P.R.
n. 10 del 1972 va interpretato nel senso che allo Stato debba
essere riservata tutta la materia della normativa sulle scuole, sull'accesso,
sui programmi, sui docenti, sugli esami, mentre soltanto le ulteriori fasi di
qualificazione professionale dei terapisti, una volta che abbiano conseguito il
diploma professionale possono essere affidate alle Regioni.
Alla stregua di questa interpretazione, tutte le argomentazioni che,
sulla base di altre fonti legislative vengono addotte
dalle Regioni ricorrenti, a sostegno delle loro tesi, trovano piena
confutazione.
7. - Con memorie depositate, rispettivamente, il 17 ed il 21 gennaio 1975
il patrocinio della Regione Piemonte e quello della Regione Puglia,
ulteriormente illustrando i motivi dei ricorsi da tali Regioni proposti,
insistono nel chiederne l'accoglimento, confutando l'interpretazione delle
norme impugnate sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato e osservando che
il coordinamento tra le disposizioni dell'art. 1, lett. f, h e g, nonché
dell'art. 5, comma primo, del d.P.R. n. 10 del 1972 e
quella dell'art. 6, nn. 20 e 21, del d.P.R. n. 4 del 1972, conduce a ritenere che l'unica
interpretazione logica di essa sia quella, non
contestata dalle Regioni ricorrenti, che allo Stato siano rimasti riservati,
nella materia delle scuole di cui si contende, soltanto i settori che
riguardano l'ammissione e le materie fondamentali di insegnamento.
8. - Infine, con memoria depositata il 22 gennaio 1975 il patrocinio
della Regione Toscana, dopo aver richiamati ed illustrati ampiamente,
sostenendone la fondatezza, i motivi dedotti a sostegno del ricorso proposto
dalla Regione Emilia-Romagna, si sofferma ad
illustrare, altresì, le ragioni per le quali ritiene ammissibile il proprio
intervento ad adiuvandum
nel giudizio con tale ricorso promosso.
In sostanza, attraverso l'esposizione della giurisprudenza di questa
Corte e della dottrina nella materia dell'intervento nei giudizi di
costituzionalità, sia in sede principale, sia in sede incidentale, si giunge
alla conclusione che nella specie l'ammissibilità dell'intervento della Regione
Toscana non dovrebbe essere negata, per l'assorbente motivo che una eventuale sentenza di annullamento dell'impugnato
decreto ministeriale avrebbe sicuramente efficacia erga omnes.
9. - Con separata ordinanza, emessa nell'udienza di trattazione, questa
Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Regione
Toscana.
Considerato in diritto
1. - I quattro ricorsi come sopra proposti debbono essere riuniti per
essere decisi con unica sentenza, dato che con essi
s'impugna lo stesso atto - il decreto 10 febbraio 1974 del Ministero della
pubblica istruzione di concerto con quello della sanità avente per oggetto il
riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione - e, sostanzialmente, viene dedotto per tutti lo stesso
assorbente motivo di gravame: la violazione degli artt.
117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 1, lett. f, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale si é disposto il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni statali in materia di istruzione artigiana e
professionale e del relativo personale.
2. - I ricorsi risultano fondati.
I terapisti della riabilitazione, come non é contestato, esercitano una
professione sanitaria ausiliaria.
L'art. 1 del d.P.R. n. 10, nel disporre il
trasferimento delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici
dello Stato, in materia di istruzione artigiana e professionale, per il
rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario espressamente specifica
che il trasferimento predetto riguarda, fra l'altro, le funzioni amministrative
concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni
sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie (lettera f).
Non dovrebbe, quindi, esservi dubbio che le funzioni amministrative
concernenti le scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione
istituite presso enti pubblici o privati. aventi sede
nel territorio di ciascuna Regione a statuto ordinario, per effetto delle sopra
richiamate disposizioni, a tali Regioni siano state trasferite.
3. - In relazione alle osservazioni prospettate dalle parti, si deve
rilevare:
a) Nelle premesse dell'impugnato decreto si esclude espressamente che le
norme in esso contenute si riferiscono alle scuole
dirette a fini speciali contemplate dall'art. 20 del t.u. delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, ma si
afferma che si rivolgono alle scuole istituite dagli altri enti di cui all'art.
5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente norme a favore dei mutilati ed
invalidi civili.
Tale art. 5, infatti, nel primo comma prevede che presso le università e
presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la
formazione di assistenti educatori, di assistenti sociali specializzati e di
personale paramedico, mentre nel secondo comma dispone che il riconoscimento
delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
Ma il successivo art. 34 dispone che in relazione all'attuazione
dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni di
quella legge, limitatamente alle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione.
Di qui due conseguenze: da un lato, essendo stato attuato l'ordinamento
regionale ed effettuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario dei
poteri amministrativi spettanti agli organi statali, tra l'altro, proprio in
materia di formazione di personale paramedico, il secondo comma del citato art.
5 della legge 118 del
b) Le Regioni non contestano che spettino allo Stato competenze in
materia di professioni sanitarie anche ausiliarie e di determinazione dei
requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione a tali professioni,
nonché delle materie fondamentali di insegnamento prevedute,
rispettivamente, nei nn. 20 e 21 dell'art. 6 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed
uffici.
Ma da ciò non può desumersi che lo Stato si sia
riservato le funzioni relative al riconoscimento delle scuole di cui
sopra.
c) Neppure ha pregio il richiamo da parte dell'Avvocatura generale dello
Stato all'art. 38 della Costituzione, in quanto non é da escludersi che ai
compiti preveduti da tale precetto costituzionale lo Stato possa provvedere
anche attraverso l'ordinamento regionale.
d) Infine non può sostenersi che l'impugnato decreto costituisca
attuazione della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di
carattere unitario, perché proprio l'art. 10 del d.P.R.
n. 10 del 1972 dispone che tale funzione, fuori dei casi in cui si provveda con
legge o con atto avente forza di legge, viene
esercitata mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio stesso, d'intesa con i Ministri interessati.
4. - Dalle considerazioni che precedono risulta che i ricorsi debbono
essere accolti con il conseguente annullamento dell'impugnato decreto, tranne
gli artt. 13 e 16, concernenti
materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 6, n. 21, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta allo Stato il
riconoscimento delle scuole per terapisti della riabilitazione gestite da enti
pubblici o privati diversi dalle Università, aventi sede nel territorio di
Regioni a statuto ordinario e conseguentemente annulla, nei limiti di cui in
motivazione, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la sanità, 10 febbraio 1974 ("Riconoscimento delle
scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.