SENTENZA N. 98
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 28 aprile 1973 dal pretore di Serra San Bruno, nel
procedimento penale a carico di Costa Vincenzo, iscritta al n. 363 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276
del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Serra San Bruno, con ordinanza emessa il 28 aprile 1973 nel
procedimento penale a carico di Costa Vincenzo, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui esige, a pena di inammissibilità, dal
danneggiato dal reato che esercita l'azione civile nel processo penale, la elezione di domicilio nel comune dove é in corso l'istruzione
o il giudizio.
Secondo il giudice a quo, la grave sanzione della inammissibilità,
collegata alla mancata elezione di domicilio nella dichiarazione di
costituzione di parte civile, realizza una disparità di trattamento rispetto ad
analoghe situazioni che possono verificarsi nel sistema processuale civile, in
cui, invece, la mancata elezione di domicilio comporta esclusivamente che le
notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possano essere fatte
presso la cancelleria, salvo contraria disposizione di
legge (art. 58, r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368).
L'ordinanza é stata ritualmente notificata
comunicata e pubblicata.
In mancanza di costituzione di parti, la causa viene
discussa e decisa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione propone
questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte
civile deve contenere la indicazione dell'elezione di
domicilio nel comune ove é in corso l'istruzione o il giudizio e, per il caso
che tale indicazione sia omessa, commina la inammissibilità della stessa
costituzione. Tale inammissibilità determina, per la parte civile, l'esclusione
dalla partecipazione al giudizio; esclusione che, per l'art. 99 dello stesso
codice, può poi essere dichiarata con ordinanza non impugnabile in qualsiasi
stato del procedimento di primo grado, sino all'inizio della discussione finale
nel dibattimento, con l'ulteriore implicita conseguenza che la costituzione non
può più essere rinnovata se la esclusione é
intervenuta oltre il termine massimo stabilito per la sua proposizione (cfr. art. 93, c.p.p.).
La declaratoria di inammissibilità, collegata alla mancata elezione di
domicilio é sembrata al giudice a quo sanzione troppo grave e sproporzionata,
anche perché lo stesso adempimento, nel giudizio civile, viene
configurato semplicemente come un onere della parte, tanto che la sua omissione
produce la sola conseguenza di autorizzare la notifica degli atti presso la
cancelleria del giudice avanti il quale pende il processo (artt.
366, 480, 638, 660, cod. proc. civ.).
2. - La questione é fondata.
La norma denunziata, in effetti, risulta priva di razionalità, perché
collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile, quale l'esclusione
dal giudizio penale della parte lesa costituita parte civile, alla mera
omissione di un adempimento formale. Questa omissione, che certamente deve
comportare per l'interessato qualche effetto negativo sulle modalità di
svolgimento del processo, senza compromettere la partecipazione della parte al
giudizio, ha già trovato, nell'ordinamento processuale civile una semplice ed
adeguata sanzione nel deposito in cancelleria dei vari atti da notificarsi: la
stessa sanzione, anche all'istituto della costituzione di parte civile, senza
alterare la peculiare situazione processuale che si realizza con l'inserimento
dell'azione civile nel processo penale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
stabilisce la inammissibilità della costituzione di parte civile per la
omissione della elezione di domicilio, anziché disporre che, a seguito e per
effetto di tale omissione, gli atti del processo vadano alla stesa parte civile
notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il processo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.