Sentenza n. 97 del 1975
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SENTENZA N. 97

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 392, U1tima parte, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973 dal tribunale di Livorno nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pasquinucci Claudio ed altri e di Carboni Doriano ed altri, iscritte al n. 349 del registro ordinanze 1973 e al n. 68 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973 e n. 82 del 27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di Claudio Pasquinucci ed altri e di Doriano Carboni ed altri - il tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento all'art. 25 della Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di avocare a sé l'istruzione sommaria.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé l'istruttoria sommaria".

La legittimità di tale norma é posta in dubbio, nelle ordinanze di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione (e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e la conduce), violazione del precetto del giudice naturale.

2. - In tale prospettiva, la questione é infondata.

Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art. 25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234, primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo ed analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab initio ) dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che "l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento dal giudice istruttore alla Sezione istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento" e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata in pari data).

Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il profilo (che, si ripete, é l'unico qui prospettato) di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale - realizza una fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale, concernente il potere del procuratore generale di avocazione dell'istruttoria sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.