SENTENZA N. 97
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 392, U1tima parte, del codice di procedura penale,
promossi con ordinanze emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973 dal tribunale di
Livorno nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pasquinucci
Claudio ed altri e di Carboni Doriano ed altri, iscritte al n. 349 del registro
ordinanze 1973 e al n. 68 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973 e n. 82 del 27
marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e l'8
ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di Claudio Pasquinucci ed altri e di Doriano Carboni ed altri - il
tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha
sollevato questione di legittimità - in riferimento
all'art. 25 della Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di
avocare a sé l'istruzione sommaria.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di
parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte
impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé l'istruttoria
sommaria".
La legittimità di tale norma é posta in dubbio, nelle ordinanze di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della
Costituzione (e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio
del potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione
dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e la
conduce), violazione del precetto del giudice naturale.
2. - In tale prospettiva, la questione é infondata.
Con sentenza
n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale
dell'art. 25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234,
primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo ed
analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab initio )
dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a motivazione della
soluzione adottata, a considerare, da un lato, che "l'esercizio di questa
potestà non provoca spostamento dal giudice istruttore alla Sezione
istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che
possono essere necessari nel corso del procedimento" e, dall'altro, che la
riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non
riguarda le competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare
della potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso tecnico.
(Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del
1975, depositata in pari data).
Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in
relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato
dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il profilo
(che, si ripete, é l'unico qui prospettato) di collisione con il principio
costituzionale del giudice naturale - realizza una fattispecie complementare e
sostanzialmente equivalente a quella prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le medesime esaminate
ragioni, si sottrae alla formulata censura di incostituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale,
concernente il potere del procuratore generale di avocazione dell'istruttoria
sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.