SENTENZA N. 95
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 74,
ultimo comma, e 231 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Bari su querela di
Loseto Chiara, iscritta al n. 140 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Bari su denuncia a carico di Guerrieri Pasquale, iscritta al n.
242 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Borgo Valsugana su denuncia anonima a carico di Zotta
Livio Bailo, iscritta al n. 452 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del
20 febbraio 1974;
4) ordinanza emessa il 1 marzo 1974 dal pretore di Montorio
al Vomano nel procedimento penale a carico di Croce
Mario, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno
1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore
Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di una querela per lesioni colpose, il pretore di Bari
emetteva decreto di archiviazione, che rinnovava dopo una nuova
denunzia-querela della parte offesa per lo stesso fatto.
Il procuratore della Repubblica, che aveva vistato il primo decreto,
chiedeva, per il secondo, che fosse dato corso
all'azione penale.
Nel disattendere tale richiesta, il pretore, con ordinanza 19 febbraio
1973, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce
che "il procuratore della Repubblica... può... disporre invece che si
proceda", in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 102 del
1964 di questa Corte, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale della stessa norma per differenti profili, il
giudice a quo precisa di voler contestare non il diritto del procuratore della
Repubblica di richiedere il procedimento penale a seguito di una diversa
valutazione, ma il modo con il quale il dissenso verrebbe da lui
unilateralmente risolto, con effetti vincolanti per il pretore, in contrasto
con la indipendenza del giudice e senza il
contraddittorio né la garanzia di difesa del soggetto in ordine al quale era
stato emesso il decreto di archiviazione.
2. - Analoga questione, negli stessi termini, é stata sollevata con
successive ordinanze dal medesimo pretore di Bari (30 aprile 1973) e dal
pretore di Borgo Valsugana (6 novembre 1973) e, in
riferimento all'art. 25, primo comma, oltre che agli artt.
101, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal pretore di Montorio al Vomano (1 marzo 1974), per il quale la norma denunziata
verrebbe anche a distogliere l'imputato dal giudice naturale.
3. - Con la medesima sua ordinanza, il pretore di Borgo Valsugana -
premesso che il decreto di archiviazione si riferiva a denuncia anonima di una
sopraelevazione abusiva, in ordine alla quale il procuratore della Repubblica
aveva richiesto di procedere all'accertamento di eventuali violazioni della
legislazione edilizia - ha sollevato, in via subordinata, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 231 cod. proc. pen.,
"in quanto non esclude che il pretore possa disporre indagini sul
contenuto di una delazione anonima che addebita un reato a persona
individuata".
Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze in epigrafe,
2. - Le quattro ordinanze hanno per oggetto la stessa questione (e quella
del pretore di Borgo Valsugana anche una questione subordinata) e, pertanto, i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - A prescindere dalle controversie dottrinarie sulla natura giuridica
del decreto di non promovibilità dell'azione penale,
sono da tener fermi i criteri accolti dalla Cassazione, secondo cui il
cosiddetto provvedimento di archiviazione, a differenza della sentenza, ha per
presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni: dunque,
non limita in alcun modo la possibilità per il pubblico ministero o per il
pretore (quando si tratta di reati di sua competenza) di procedere in qualunque
momento, pur se non siano insorte nuove prove e senza che occorra un preventivo
atto di revoca.
4. - In ordine alla denunziata violazione dell'art. 10l,
secondo comma, Cost., é da richiamare la sentenza n. 102 del
1964, per la quale il provvedimento di archiviazione "non chiude né
definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non volere
iniziare e, riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il
carattere di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale". Con
ciò si é voluto intendere che il procuratore della Repubblica, quando dispone
che si proceda, esercita, egli, l'azione dinanzi al pretore, cioé, eccezionalmente, attua il principio della domanda nel
procedimento pretorile.
D'altro canto, come é stato precisato dalla ridetta sentenza della Corte,
nella vicenda prevista dall'art. 74, ultimo comma,
cod. proc. pen.,
"i due diversi organi operano, non in ragione di un rapporto gerarchico da
superiore ad inferiore, ma nell'esplicazione di funzioni diverse, necessarie
per il raggiungimento dei fini che il procedimento persegue".
5. - Non può avere peso il rilievo, avanzato dal pretore di Bari, che il
conflitto di opinioni sul punto se debba o meno
esercitarsi l'azione penale "viene risolto unilateralmente dallo stesso
organo portatore del dissenso e con l'effetto automatico di far modificare
all'altro organo il proprio atteggiamento": invero, la giurisdizione non
viene sottratta al pretore, che conserva le sue attribuzioni di organo
giudicante, la sua libertà di valutazione e di convincimento e ben può emettere
sentenza istruttoria o dibattimentale di proscioglimento.
Per converso, sarebbe, oltre a tutto, irragionevole ed abnorme che il
procuratore della Repubblica, cui spetta l'esercizio dell'azione penale e che é
abilitato ad impugnare la sentenza (istruttoria o dibattimentale) del pretore,
fosse disarmato a fronte di un decreto pretorile di
archiviazione (non impugnabile per il principio della tassatività
delle impugnazioni di cui all'art. l90 cod. proc. pen.). Comunque - anche per queste considerazioni -
6. - Non sussiste la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., perché l'equidistanza del
pubblico ministero e dell'imputato rispetto al giudice può e deve essere
garantita nel processo, ma non é configurabile tra il pubblico ministero,
titolare dell'azione penale, e "la persona cui il decreto é
favorevole": si tratta di due fasi, di due aspetti del tutto diversi che
postulano un'altrettanto diversa (ed opposta) dialettica procedimentale.
7. - Quanto al preteso privilegio, che, secondo il pretore di Bari,
sarebbe attribuito al denunciante per il fatto che può sollocitare
il pubblico ministero ad avanzare la richiesta di procedimento, é facile
obiettare, da un lato, che il denunciante collabora con la giustizia allorché
integra, in sede funzionalmente competente e qualificata, la notitia criminis, dall'altro, che
il pubblico ministero non interviene per impulso e per interesse privati, bensì
nell'esercizio di un suo potere- dovere costituzionalmente sancito.
8. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., dappoiché,
quando l'azione penale dà inizio ad un procedimento, scattano tutte le garanzie
difensive che per il procedimento, appunto, sono disposte per legge: e scattano
anche prima in sede preistruttoria (sentenza n. 86 del
1968 e legge n. 932 del 1969), epperò sempre in
funzione del procedimento stesso.
9. - Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., giacché il meccanismo
accolto nell'art. 74, ultimo comma, cod. proc. pen., non toglie la certezza circa
il giudice che in concreto deve giudicare (giova ricordare che gli artt. 30 e 31 cod. proc. pen., in quanto toglievano tale
certezza, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 88 del
1962). E, per di più, nella nozione di giudice di cui all'art. 25 Cost. non
deve ritenersi compreso il pubblico ministero (sentenza n. 148 del
1963).
10. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 cod. proc. pen.,
promossa in via subordinata dal pretore di Borgo Valsugana, é stata - nelle
more di questo giudizio - dichiarata infondata, in riferimento agli stessi
precetti costituzionali ora richiamati (artt. 3 e 24)
con la sentenza
n. 300 del 1974.
Non vengono addotti argomenti diversi e
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, sollevata, con le quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di
Bari, di Borgo Valsugana e di Montorio al Vomano;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, sollevata, in
subordine, con l'ordinanza del pretore di Borgo Valsugana e già dichiarata non
fondata con sentenza
n. 300 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.