SENTENZA N. 94
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1970 dal tribunale di
Potenza nel procedimento civile vertente tra la società Filotecnica
Salmoiraghi e il fallimento di Barbagli Renato,
iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice relatore
Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 19 novembre 1966 la società Filotecnica
Salmoiraghi chiedeva di essere ammessa al passivo del
fallimento di Barbagli Renato, dichiarato dal tribunale di Potenza il 14
ottobre 1966. La domanda era però accolta solo parzialmente dal giudice
delegato e pertanto la società ricorrente proponeva opposizione
avverso lo stato passivo, ai sensi degli artt.
98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
Spedita la causa in decisione, il tribunale, con ordinanza in data 3
luglio 1970 (pervenuta alla Corte solo il 13 novembre 1973), sollevava
d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt.
98 e 99 della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 101, 102, IO8, 3 e 24 della Costituzione.
2. - L'ordinanza é stata ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata, ma non vi é stata costituzione di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Nell'ordinanza si prospetta il dubbio che gli artt.
98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte
in cui affidano al giudice delegato l'istruzione delle cause di opposizione
allo stato passivo da lui predisposto ai sensi degli artt.
95 e seguenti della legge fallimentare (prevedendo altresì che in tale qualità
egli partecipi alla decisione delle cause medesime) siano in contrasto:
a) con il principio dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice,
desumibile dagli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., in quanto il giudice
delegato sarebbe chiamato a riesaminare un provvedimento da lui emesso in una
precedente fase giudiziaria, sia pure con cognizione sommaria;
b) con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24, comma secondo, Cost.,
in considerazione del pregiudizio che il creditore potrebbe risentire per il
fatto di essere costretto a sottoporre l'accertamento del suo credito ad un
organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice delegato, che si é
pronunziato in senso a lui sfavorevole.
2. - Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, non sono fondate
sotto alcun profilo.
Per vero questa Corte, con sentenza n. 158 del
18 novembre 1970, ha già escluso che la partecipazione del giudice delegato
alla istruzione e alla decisione delle cause di opposizione allo stato passivo
comporti violazione dei precetti costituzionali dell'imparzialità e
dell'indipendenza del giudice, in base al rilievo che detta partecipazione,
mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior
rendimento dell'attività giurisdizionale, non può pregiudicare la decisione del
tribunale, giacché l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e
le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in
grado di operare sempre con assoluta obbiettività.
Né priva di rilievo appare la circostanza che la cognizione del giudice
delegato nella prima fase del procedimento di verifica dei crediti, che si
conclude con il decreto di approvazione dello stato passivo,
sia sommaria e certamente non rispondente ai moduli ordinari. Infatti,
nel vigente ordinamento processuale civile sono riscontrabili numerose
disposizioni che, in relazione ad accertamenti effettuati con cognizione
sommaria ed incompleta, affidano il riesame del provvedimento allo stesso giudice
che lo ha emesso o ad un organo giudiziario di cui fa parte. Nell'ambito della
legge fallimentare, é questo il caso del giudizio del processo civile
ordinario, fra gli altri, quello dei giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo, e di convalida del sequestro.
3. - Quanto si é detto é rilevante anche ai fini
dell'altro profilo, prospettato dal giudice a quo, secondo il quale la
partecipazione del giudice delegato ai giudizi di opposizione allo stato
passivo comporterebbe violazione del diritto di difesa del creditore non
ammesso.
Infatti una volta escluso che detta
partecipazione pregiudichi l'imparzialità e la libertà della decisione non si
vede quale pregiudizio possano risentire le parti private in ordine
all'esercizio del diritto di difesa, posto che - com'é pacifico - nessuna limitazione
é apposta dalla legge all'esplicazione della loro attività processuale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24,101,102 e 108 della
Costituzione, dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.