SENTENZA N. 93
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 217, secondo comma, e 219, terzo comma, del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa
il 10 febbraio 1972 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bianchi Ennio, iscritta al n. 86 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio
1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Ennio Bianchi, il pretore
di Livorno ha sollevato, di ufficio, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 217,
capoverso, e 219, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante
"disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa".
Non vi é stata costituzione di parte privata.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, l'infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 217, secondo comma, e 219, terzo comma,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Si osserva al riguardo che la disposizione dell'art. 217, secondo
comma, configurando la omessa o irregolare tenuta dei
libri e delle altre scritture contabili, secondo l'interpretazione della Corte
di cassazione, come reato di pericolo presunto, rispetto al quale non viene
fatta "alcuna distinzione tra irregolarità meramente formali, che non
creano ostacoli alla ricostruzione dell'attivo é del passivo, e irregolarità
sostanziali che creino un danno ai creditori", sarebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza, per cui a situazioni oggettivamente diverse dovrebbe
corrispondere un trattamento differenziato. Con lo stesso principio
contrasterebbe altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 219, ove é
prevista la riduzione della pena fino ad un terzo quando
il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, perché,
secondo il giudice a quo, detta attenuante non potrebbe applicarsi nel caso in
cui "la tenuta irregolare delle scritture contabili non abbia cagionato
alcun danno ai creditori".
2. - Le questioni sono entrambe infondate. L'art. 217 della vigente legge
fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di tenere i libri e le
scritture contabili, la cui inosservanza, collegata al fallimento, dà luogo ad
un reato di pericolo presunto, ed é punita per se stessa, indipendentemente
dalle conseguenze dannose che ne possano derivare.
Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare al riguardo che l'articolo
217 "prende in considerazione un'unica o unitaria situazione di fatto
(della quale fa parte integrante ed essenziale la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore commerciale), e per essa opera una
unitaria previsione del fatto come reato, e delle sanzioni penali" (sentenza n. 110
dell'anno 1972).
Deve d'altra parte rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena edittale della reclusione é prevista nella misura "da
sei mesi a due anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la
sua determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 del codice penale; e che inoltre le
disposizioni dell'art. 219 consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni
con riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la
possibilità di una equa graduazione anche in rapporto
alla entità del danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla cosiddetta
bancarotta semplice documentale. É infine superfluo ripetere che l'attenuante
prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale tenuità
deve essere a maggior ragione applicata, come
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 217, secondo comma, e 219,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.