SENTENZA N. 91
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme
di polizia delle miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 26
novembre 1973 dal tribunale di Lucera nel
procedimento penale a carico di Lupardi Bruno,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
i1 Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 26 novembre 1973, nel procedimento penale a
carico di Lupardi Bruno, il tribunale di Lucera ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9
aprile 1959, n. 128, nella parte in cui consente al funzionario del Corpo delle
miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere
accertamenti tecnici peritali senza le garanzie di difesa stabilite, per l'imputato
o l'indiziato di reato, dagli artt. 304 bis e 225 del
codice di procedura penale.
L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di
legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte e intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata infondata la questione
di legittimità costituzionale promossa dal tribunale di Lucera.
Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata contiene null'altro che una mera
attribuzione di competenza, perché non disciplina in alcun modo le forme e il
procedimento da seguire nel compimento dell'attività istruttoria: ne deriva che
il funzionario del Corpo delle miniere, nel compiere gli accertamenti previsti
dall'art. 55 del decreto n. 128 del 1959, é tenuto ad osservare tutte le norme
di procedura relative alle indagini di polizia giudiziaria e in particolare
quella prevista dall'art. 225 del codice di procedura penale, nel testo di cui
all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, che assicura la tutela del diritto
di difesa col prescrivere la assistenza del difensore
a determinati atti, tra cui gli accertamenti tecnici.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si é riportata alle
proprie deduzioni scritte.
Considerato in diritto
Il tribunale di Lucera denunzia l'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia
delle miniere e cave, perché, nel disciplinare l'inchiesta infortunistica,
demanda al funzionario del Corpo delle miniere accertamenti tecnici su fatti
che possono anche costituire reati, senza nulla disporre per il rispetto delle
garanzie di difesa, previste, in via generale, dall'art. 304 bis c.p.p., ed estese alla fase delle
indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice.
Secondo il giudice a quo, tali omissioni, in rapporto alle dette
garanzie, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.
La questione non é fondata.
Il funzionario del Corpo delle miniere, incaricato di compiere
l'inchiesta infortunistica, ha ovviamente il compito di accertare tutti gli
elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'evento,
compresi quelli che possono integrare estremi di reato, e di tutto ha l'obbligo
di riferire, per il tramite dell'ingegnere capo, all'autorità giudiziaria.
Come persona incaricata di ricercare ed accertare determinate specie di
reati, il funzionario delle miniere, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.p., é certamente da ritenersi
ufficiale di polizia giudiziaria e, come tale, vincolato al rispetto di tutti
gli adempimenti previsti nell'art. 225 c.p.p. (nel
testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62) e nell'art. 223 dello
stesso codice. Egli deve perciò osservare, nel compimento degli accertamenti
commessigli, le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste
dall'art. 304 bis c.p.p.; e
ciò in base al preciso disposto delle norme citate.
Può aggiungersi in via generale, ed in conformità di quanto deciso dalla Corte nella sentenza 145 del 1974, che quando una
norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere
all'accertamento di fatti costituenti reato, senza nulla disporre in merito
alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di difesa
dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione di norme che
tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme generali, al cui
rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere é conferito.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave; questione
proposta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.