Sentenza n. 91 del 1975
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SENTENZA N. 91

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 i1 Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 26 novembre 1973, nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, il tribunale di Lucera ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui consente al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali senza le garanzie di difesa stabilite, per l'imputato o l'indiziato di reato, dagli artt. 304 bis e 225 del codice di procedura penale.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal tribunale di Lucera.

Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata contiene null'altro che una mera attribuzione di competenza, perché non disciplina in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attività istruttoria: ne deriva che il funzionario del Corpo delle miniere, nel compiere gli accertamenti previsti dall'art. 55 del decreto n. 128 del 1959, é tenuto ad osservare tutte le norme di procedura relative alle indagini di polizia giudiziaria e in particolare quella prevista dall'art. 225 del codice di procedura penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, che assicura la tutela del diritto di difesa col prescrivere la assistenza del difensore a determinati atti, tra cui gli accertamenti tecnici.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si é riportata alle proprie deduzioni scritte.

Considerato in diritto

Il tribunale di Lucera denunzia l'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e cave, perché, nel disciplinare l'inchiesta infortunistica, demanda al funzionario del Corpo delle miniere accertamenti tecnici su fatti che possono anche costituire reati, senza nulla disporre per il rispetto delle garanzie di difesa, previste, in via generale, dall'art. 304 bis c.p.p., ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice.

Secondo il giudice a quo, tali omissioni, in rapporto alle dette garanzie, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.

La questione non é fondata.

Il funzionario del Corpo delle miniere, incaricato di compiere l'inchiesta infortunistica, ha ovviamente il compito di accertare tutti gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'evento, compresi quelli che possono integrare estremi di reato, e di tutto ha l'obbligo di riferire, per il tramite dell'ingegnere capo, all'autorità giudiziaria.

Come persona incaricata di ricercare ed accertare determinate specie di reati, il funzionario delle miniere, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.p., é certamente da ritenersi ufficiale di polizia giudiziaria e, come tale, vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62) e nell'art. 223 dello stesso codice. Egli deve perciò osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis c.p.p.; e ciò in base al preciso disposto delle norme citate.

Può aggiungersi in via generale, ed in conformità di quanto deciso dalla Corte nella sentenza 145 del 1974, che quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza nulla disporre in merito alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere é conferito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave; questione proposta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.