SENTENZA N. 87
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al
codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal giudice conciliatore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Boschetti Wilma e Frigerio
Anna Maria, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9
ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Melissari Loredana
Marina e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 511 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Boschettti
Wilma e del Ministero dell'interno;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il
Giudice relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Giovanni Maria Ubertazzi,
per Boschetti Wilma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero dell'interno.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Wilma Boschetti e
Anna Maria Frigerio, il giudice conciliatore di
Milano, con ordinanza emessa il 24 maggio
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
Sulla non manifesta infondatezza il giudice conciliatore ha rilevato che,
per l'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadina italiana che,
sposando uno straniero, ne acquisti la cittadinanza, perde automaticamente la
nazionalità italiana, mentre, al contrario, il cittadino che sposi una
straniera mantiene la propria nazionalità. Tale disparità di trattamento non
apparirebbe in armonia con il principio generale di eguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione, concretandosi in una tipica discriminazione per ragione
di sesso.
Il regime dell'art. 10 integrerebbe inoltre altra discriminazione
rispetto alla ipotesi di perdita della cittadinanza, contemplata dall'art. 8
della stessa legge 13 giugno 1912. Infatti, mentre per l'art. 8 il cittadino
italiano che abbia acquisito la cittadinanza straniera perde la sua
cittadinanza per esplicita dichiarazione di rinuncia e per trasferimento della
residenza del cittadino all'estero, la donna che sposa uno straniero perde la
cittadinanza italiana anche se in contrasto con la sua volontà e anche se non
trasferisce all'estero la sua residenza.
Le discriminazioni anzidette sarebbero rilevanti anche in rapporto con
l'art. 29 della Costituzione, poiché la prevalenza della nazionalità del marito
non sembra indispensabile al principio dell'eguaglianza morale e giuridica fra
coniugi.
Sull'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, il giudice
a quo osserva che la disposizione per cui rapporti
patrimoniali tra una cittadina italiana (che abbia conservato la propria
cittadinanza) e il marito straniero debbono essere regolati dalla legge
nazionale di quest'ultimo può essere ritenuta discriminatoria e inconciliabile
con la parità di condizione dei soggetti in generale e dei coniugi in ispecie, parità alla quale si ispirano rispettivamente
l'art. 3 e l'art. 29 della Costituzione.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, é stata sollevata dal tribunale di Firenze nel
procedimento promosso da Loredana Marina Melissari in
Firouze Bakhate contro il
Ministero dell'interno, perché l'ufficiale di stato civile la mantenesse nel
registro dei cittadini italiani, nonostante l'attrice avesse contratto
matrimonio con un cittadino persiano.
Secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost., perché il trattamento
differenziato tra uomo e donna non appare improntato a criteri di razionalità.
Non si comprenderebbe, infatti, perché anche la donna italiana che si marita
con uno straniero non possa comunicare allo straniero la cittadinanza italiana
o perché, per converso, l'uomo cittadino che si sposa con una straniera non
perda la cittadinanza italiana, sempreché la moglie
possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lui si comunichi.
Il principio dell'unità familiare contenuto nell'art. 29 della
Costituzione non risulterebbe rafforzato dalla normativa vigente che invece
parrebbe vulnerare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi enunciata nello
stesso art. 29. Anzi, secondo il tribunale, a ben vedere l'art. 10 é contrario
all'unità della famiglia, perché la donna italiana che sposa
uno straniero, perdendo la cittadinanza italiana, sarebbe costretta per
esempio a perdere un impiego dello Stato italiano e potrebbe essere spinta a
sciogliere il matrimonio per tale motivo estraneo alla normale logica dei
rapporti coniugali.
3. - Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti la signora Wilma Boschetti in Lepuschiz, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni
Maria Ubertazzi, Fausto Capelli e Marco Polastri Menni, e il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Come soluzione ragionevole,
In ordine all'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, la
difesa della Boschetti si diffonde innanzitutto sulla
possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle norme di
diritto internazionale privato anche per quel che attiene alla scelta del
criterio di collegamento. osserva nel merito che il
legislatore avrebbe potuto far ricorso ad altri criteri, diversi da quello
della nazionalità di un solo soggetto, quale per esempio la legge del luogo in
cui é stato celebrato il matrimonio, ed insiste sulla discriminazione
introdotta dall'art. 19, che non sarebbe giustificata dal principio di unità
familiare.
4. - Secondo l'Avvocatura dello Stato é certo vero che nella società
naturale fondata sul matrimonio vige il principio dell'eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (art. 29 Cost.): ma tale principio incontra tuttavia un
limite costituzionalmente sancito, e cioé le
differenziazioni dettate per legge a garanzia dell'unità familiare, onde é
legittima una differenza di trattamento fra coniugi razionalmente disposta per
la realizzazione di tale tutela.
Quanto alla cittadinanza, il criterio ispiratore del legislatore italiano
in materia di unità familiare sarebbe univoco e mira a tutelare l'unità del
nucleo, conferendo forza assorbente allo status del marito rispetto a quello
della moglie.
Non si vuole ovviamente sostenere che tale soluzione sia l'unica
astrattamente possibile: quello che é certo, secondo l'Avvocatura dello Stato,
é che l'attuale legislazione italiana sulla cittadinanza - ed in particolare
sull'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie per iuris comunicatio con correlativa
perdita della propria - oltre ad essere analoga a quella vigente in altri paesi
civili sarebbe razionalmente ispirata alla tutela dell'unità del nucleo
familiare.
Né sarebbe lecito far carico al legislatore italiano di non aver adottato
altre soluzioni, quali quelle accennate e quale potrebbe essere quella seguita
da altri Stati, di consentire la doppia cittadinanza.
Le valutazioni de iure condendo
sarebbero comunque riservate esclusivamente al legislatore.
5. -
Considerato in diritto
1. - due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono essere riuniti
e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe questioni di
legittimità costituzionale.
2. - L'ordinanza del tribunale di Firenze denunzia, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la
legittimità dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555,
nella parte in cui dispone che una cittadina italiana che si marita ad uno
straniero perde la cittadinanza italiana sempreché il
marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.
La questione appare fondata.
La norma impugnata stabilisce infatti che,
rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana
avvenga automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente
dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria,
sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del
marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioé
che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna
italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio.
L'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti
susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di
considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come
persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non
erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano
estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione
che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che
attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i
cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi.
É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente
della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata
e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.
La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di
minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima é posta dalla norma impugnata si
evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza,
stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti
nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in
particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in
alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la
volontà di questa.
La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di
trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del
matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della
cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioé di una circostanza estranea alla loro volontà.
La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto
commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola
automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino
italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto
all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della
Costituzione, ma anzi é ad essa contraria, in quanto
potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la
cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata
ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a
non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta
compiuto.
3. - Pertanto é in contrasto con
Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la illegittimità
costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 10 della
legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede che la donna cittadina, che si
marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la
cittadinanza, sempreché il marito possieda una
cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi.
4. - Il giudice conciliatore di Milano denunzia, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,
anche l'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile,
il quale prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla
legge nazionale del marito al tempo della celebrazione.
Nell'ordinanza non é motivata la rilevanza della questione per il
giudizio a quo avente come oggetto la produttività di effetti di un contratto
di alienazione di cosa mobile ad una donna, espressamente subordinato alla
condizione che la cosa dovesse rimanere in proprietà esclusiva di cittadini
italiani, non essendo fra l'altro indicata la natura della condizione e gli
effetti di essa in ordine all'efficacia e alla
risoluzione del contratto.
Devesi pertanto ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo
perché motivi in ordine alla rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo,
della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana),
nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna;
b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Milano,
per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.