SENTENZA N. 85
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e
rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di
guerra), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1972 dalla Corte dei conti
- sezione III pensioni civili - sul ricorso di Ferrante Maria, iscritta al n.
365 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.
Visto l'atto di costituzione di Ferrante Maria;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito l'avv. Ettore Patrizi, per
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento pendente avanti alla Corte dei conti a
seguito del ricorso di Ferrante Maria contro il provvedimento con cui le era
stata negata in sede amministrativa la pensione civile ordinaria di riversibilità, richiesta nella qualità di orfana
maggiorenne di Ferrante Mariano, ex dipendente del Ministero della pubblica
istruzione, il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni scritte,
contrarie pregiudizialmente all'esame del merito per mancato pagamento della
tassa fissa di registro, conclusioni notificate alla Ferrante il 7 agosto 1967.
Sulla copia così notificata veniva apposta, in analogia con l'art. 6 del r.d. 6
febbraio 1942, n.
Con atto depositato il 27 maggio 1969, lo stesso pubblico ministero,
superata la eccezione di improcedibilità
per avere, nel frattempo,
Con ordinanza 20 aprile 1972
Pertanto, l'art. 6 del citato r.d. n. 50 del 1942 sulle pensioni di
guerra dovrebbe essere dichiarato illegittimo per la parte in cui, appunto,
limita l'obbligo di apporre l'avvertenza in questione ai soli ricorsi
concernenti pensioni di guerra.
Quanto alla rilevanza della questione così sollevata, il giudice a quo
osserva espressamente che nell'applicazione della garanzia in discorso anche
alle procedure concernenti pensioni ordinarie, deriverebbe che, nella specie,
la decisione sul giudizio principale sarebbe condizionata dalla invalidità
delle conclusioni del P.M. perché sostanzialmente sprovviste dell'annotazione,
in quanto questa illeggibile, e dalla conseguente infondatezza della eccezione
di abbandono del ricorso sollevata dal P.M., che non osterebbe quindi più all'esame del merito del
ricorso.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.
Davanti a questa Corte si é costituita
Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti - sezione
giurisdizionale sulle pensioni civili - concerne l'art. 6 del r.d. n. 50 del
2. - La questione é fondata.
Va dato atto che diversa é l'identificazione della natura giuridica delle
une e delle altre pensioni, consistente, per quelle ordinarie, nella
preesistenza di un rapporto di servizio e nel concorso di determinate condizioni
e modalità della relativa prestazione e, per quelle di guerra, dall'intento risarcitorio del danno subito in conseguenza di fatti
bellici. Ma tale distinzione non ha rilevanza, ai fini della regolamentazione
processuale della tutela, davanti allo stesso organo giurisdizionale dei
diritti fatti valere rispettivamente dagli interessati, per quanto riguarda le
modalità della proposizione dei relativi ricorsi. Questa Corte ha, infatti, più
volte deciso che la diversità del titolo in base al quale viene
attribuita la pensione, sia ordinaria che di guerra, non può riflettersi sulla
esigenza di una pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede
amministrativa. Così, con le sentenze: n. 170
del 1971 (in tema di decorrenza del termine utile per ricorrere mediante
uso del servizio postale); n. 38 del 1972
(in tema di decadenza del diritto a ricorrere per chi abbia riscosso
l'indennità una tantum sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria); n. 41 del 1973
(in tema di sottoscrizione dei ricorsi per pensioni di militari invalidi a
causa di servizio, a seconda si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o
pensioni di guerra); n. 252 del 1974
(in analogia di quanto deciso con la citata sentenza n. 38 del 1972).
3. - Tale riconoscimento di un uguale criterio direttivo generale, non
può che valere anche per la situazione in esame, nella quale si evidenzia una
modalità procedurale (inserzione dell'"apposita nota" di avvertenza)
strettamente attinente, nella interpretazione datane dal giudice a quo, alla
decorrenza del termine entro cui chiedere la fissazione di udienza, sotto
comminatoria di presunzione di abbandono del ricorso.
La gravità di siffatte perentorie conseguenze esige pari tutela per tutte
le parti interessate, affinché siano, senza eccezioni, poste tempestivamente
sull'avviso del pericolo derivante da una inattività procedimentale protratta oltre il termine prescritto. Non
può rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare
esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiché altrettanto non può non
essere riconosciuto, data l'affinità della materia, per le pensioni ordinarie,
riguardanti anch'esse categorie di persone sovente sprovviste di precise
informazioni e cognizioni atte ad evidenziare il limite di tempo cui é
condizionata la concretizzazione del diritto reclamato. In entrambi i casi, se
da un lato v'é l'interesse pubblico di evitare una sensibile pendenza di
ricorsi del genere, mediante l'eliminazione di quelli non evidenziati, per un
certo tempo, dalle parti istanti, dall'altro lato v'é da tutelare in modo
egualmente preminente l'interesse privato, mediante un richiamo ufficiale ai
modi e termini dell'attività da svolgere inderogabilmente, per conseguire
l'intento.
La disposizione impugnata, nel concentrare, con irrazionale privilegio,
la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di richiedenti, non é
conforme al principio dell'uguaglianza di trattamento per situazioni omogenee e
va, quindi, dichiarata illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 Cost.
nella parte concernente i limiti di applicazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e
rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di
guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni
ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui
gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito
dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.