Sentenza n. 83 del 1975
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SENTENZA N. 83

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Gregorich Bruno e Brazzati Diego, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 11 Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 22 febbraio 1973 emessa nel corso del procedimento penale a carico di Brazzati Diego, minore degli anni 18, e Gregorich Bruno, rinviati a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali volontarie, reciprocamente cagionatesi nel corso di una lite, il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minori anche per la ipotesi nella quale minori e maggiori siano imputati di reati commessi in danno reciproco.

Osserva il pretore che al caso di connessione sottoposto al suo giudizio non é applicabile la sentenza n. 198 del 1972 con la quale la Corte costituzionale ha statuito che la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni si giustifica solo quando maggiori e minori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. Ciò nondimeno anche per l'ipotesi qui in esame, in cui non v'é concorso nello stesso reato in quanto minore e maggiore sono chiamati a rispondere di due reati diversi ancorché analoghi, ricorre evidente l'esigenza di una valutazione complessiva ed unitaria dei comportamenti individuali di ciascun imputato.

Afferma infine il pretore che ove per il caso di connessione in esame si procedesse a giudizi separati si verificherebbe anche la violazione del diritto di difesa posto che ciascun imputato verrebbe a trovarsi nel giudizio che lo riguarda di fronte non a un coimputato ma a una parte lesa (che non può essere neppure sentita come testimone - art. 348, secondo comma, c.p.p.). L'impossibilità di avere le dichiarazioni della controparte pregiudicherebbe il diritto di difesa specie in relazione alla prova di esimenti (legittima difesa etc.) spesso ricorrenti in casi del genere.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene proposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale, per contrasto col principio di uguaglianza e del diritto di difesa, enunciati dagli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui tale norma non prevede la deroga alla competenza di detto tribunale nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori in danno reciprocamente gli uni degli altri.

2. - Nel proporre la descritta questione il giudice a quo chiede, in sostanza, una decisione di illegittimità che dovrebbe avere l'effetto di ridurre la sfera della parziale illegittimità già pronunciata da questa Corte con sentenza n. 198 del 1972.

Con tale decisione l'art. 9, secondo comma, citato, venne annullato nella parte in cui esso non limitava "la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto sono coimputati dello stesso reato". É quindi evidente che per effetto di tale statuizione la disposizione impugnata é stata dichiarata illegittima per ogni altra sua parte, compresa quella relativa all'ipotesi di connessione di cui si occupa l'ordinanza del pretore di Trieste.

L'attuale questione di legittimità costituzionale, in quanto diretta a far rivivere una fattispecie normativa compresa nella precedente pronunzia di illegittimità, deve essere perciò dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, limitatamente alla parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri, sollevata con ordinanza 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.