SENTENZA N. 82
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi sull'incidente di
esecuzione proposto da Grimaldi Alberto, iscritta al
n. 432 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Grimaldi
Alberto;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli
ed Elio Fazzalari, per il Grimaldi.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 22 marzo 1972 il procuratore della Repubblica di Firenze
ordinava il sequestro in tutto il territorio nazionale del film "Nanà
70" ravvisando in esso un contenuto osceno. Con
sentenza del 12 febbraio 1974 il tribunale di Brindisi, escluso il carattere di
oscenità del film, assolveva Grimaldi Alberto, rappresentante
legale della s.p.a. PEA distributrice in Italia della suddetta pellicola
dall'imputazione di cui all'art. 528 del codice penale, perché il fatto non costituisce reato, ordinando nel contempo il dissequestro e
la restituzione del film. Avverso tale sentenza
proponeva appello il p.m. ed il film non veniva restituito all'avente diritto
avendo il tribunale ritenuto che, ai sensi degli artt.
622, ultimo comma, del codice di procedura penale e
240, comma secondo, n. 2, del codice penale, non possa disporsi la
restituzione, prima della sentenza definitiva di proscioglimento, di cose
sequestrate delle quali va ordinata la confisca in caso di condanna.
Il Grimaldi perciò con istanza del 6 aprile
1974 sollevava incidente di esecuzione insistendo nella propria richiesta ed
eccependo, tra l'altro, l'incostituzionalità dell'art. 622,
ultimo comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione.
L'eccezione é stata accolta dal tribunale di Brindisi che con ordinanza
10 giugno
Il mantenimento del sequestro di un'opera del pensiero anche dopo una
sentenza non definitiva di proscioglimento equivale ad una pronunzia di
colpevolezza a carico dell'imputato che si pone in contrasto col disposto
dell'art. 27, comma secondo, della Costituzione.
La norma denunziata, comporterebbe, infine, la violazione dell'art. 33,
comma primo, della Costituzione in tutti quei casi in cui si é in presenza di un'opera cinematografica alla quale
l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto, anche in modo non definitivo, valore
artistico o scientifico.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Grimaldi Alberto rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo
Sandulli e Elio Fazzalari,
i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24 luglio 1974 ed in una
successiva memoria del 4 gennaio 1975, sostengono la fondatezza della proposta
questione e chiedono che
Sostiene la difesa del Grimaldi che il film,
quale opera dell'ingegno, gode di una particolare tutela costituzionale
privilegiata (artt. 2, 21 e 33 Cost.) e non può
essere annoverato tra le cose che possono formare oggetto di confisca
obbligatoria. L'opera dell'ingegno é, come il suo autore, immune da mende fino
a quando non ne sia accertata l'oscenità con sentenza passata in giudicato.
Il film, quale opera di pensiero, può essere tenuto sotto sequestro
soltanto nella misura in cui serve strettamente all'esigenza del processo a
norma dell'art. 337 del codice di procedura penale.
Il sequestro di tutti gli esemplari sarebbe quindi un modo abnorme e
illecito di punire l'opera e l'autore prima di averli
condannati.
In conclusione, secondo la difesa, l'opera dell'ingegno può divenire
oggetto di misura repressiva soltanto se ed in quanto - dopo una sentenza
definitiva di condanna del suo autore - sia
riconosciuta "corpo di reato del quale debba essere disposta la confisca".
L'interpretazione data dalla giurisprudenza al combinato disposto degli artt. 622 c.p.p. e 240, n. 2,
c.p. sarebbe altresì in contrasto con l'art. 27 Cost. che enuncia il principio
della non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva.
I motivi d'incostituzionalità anzi svolti sono ancor più appariscenti nel
caso in esame in cui il film sottoposto a sequestro é già stato ritenuto non
osceno con sentenza di proscioglimento in primo grado.
Caduto pertanto il sospetto di oscenità formulato dal p.m. ogni ulteriore
ostacolo alla libera diffusione del film si risolverebbe nella violazione
dell'art. 21 della Costituzione.
L'affermazione che, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il sequestro debba essere mantenuto in quanto, a seguito
dell'impugnazione del p.m., la sentenza di
proscioglimento potrebbe essere riformata conduce infatti ad una conclusione -
inaccettabile sul piano costituzionale - di lasciare prevalere, ai fini della
circolazione dell'opera del pensiero, il sospetto (tradotto in accusa) del p.m.
sul giudizio (sia pure non definitivo) di un giudice.
Conclude pertanto la difesa chiedendo che
Considerato in diritto
1. - Il problema posto alla Corte dal tribunale di Brindisi é se il
sequestro di tutte le copie di un film sull'intero territorio nazionale, che il
pubblico ministero suole ordinare quando promuove
procedimento penale per spettacolo osceno ai sensi dell'art. 528 del codice
penale, debba o non restare operante anche dopo una sentenza di primo grado che
abbia escluso il carattere di oscenità dell'opera filmistica. La norma su cui
si appuntano le censure di incostituzionalità, in
riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., é quella contenuta
nell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale, la quale, secondo
l'interpretazione ormai consolidata datane dalla giurisprudenza, é intesa nel
senso che non possa procedersi alla restituzione di
un film sequestrato prima della sentenza definitiva di proscioglimento, dovendo
il film considerarsi cosa di cui va ordinata la confisca (ex art. 240, comma
secondo, n. 2, cod. pen.) allorché successivamente
intervenga sentenza di condanna.
Sulla base di siffatta interpretazione della norma impugnata
2. - É noto che la proiezione dei film non é libera. Un controllo preventivo
alla loro diffusione é infatti previsto dalla legge 21
aprile 1962, n. 161: questa subordina la circolazione dell'opera
cinematografica ad un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro
competente previo parere di apposite commissioni, presiedute da magistrati, che
hanno appunto il compito di visionare il film.
La stessa legge contempla poi la possibilità di sequestro sia del film
che non é stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di quello a cui il nulla osta é stato negato.
Sul piano della tutela penale e sempre nell'interesse del bene collettivo
del buon costume un ulteriore mezzo di prevenzione é costituito dal sequestro
del film che il pubblico ministero può disporre ex art. 337 cod. proc. pen.
sulla base di un semplice sospetto di oscenità dell'opera. Sebbene non previsto
da alcuna specifica disposizione di legge questo sequestro, secondo una prassi
ormai in atto, coinvolge tutte le copie del film che sono in proiezione sul
territorio nazionale. L'estensione di efficacia di siffatta misura si suole
giustificare non già in relazione ad esigenze probatorie processuali - per le
quali sarebbe sufficiente il sequestro di una o più copie soltanto della
pellicola - bensì per esigenze cautelari, volte ad impedire che con la
potenzialità offensiva di numerose copie della pellicola contemporaneamente
proiettate in luoghi diversi vengono a perpetrarsi più violazioni del medesimo
precetto penale.
ora é di tutta evidenza che se il diritto di
manifestare e divulgare il proprio pensiero mediante la proiezione di un film
può essere in via preventiva e provvisoria compresso mediante l'indicata misura
per la tutela del buon costume fin tanto che il giudice non abbia dissipato il
sospetto di oscenità prospettato dal p.m., nessun
motivo sussiste per tener fermi gli effetti limitativi di tale mezzo di cautela
quando sia in prosieguo intervenuto l'accertamento giudiziale che esclude
l'oscenità dell'opera.
Il sequestro, infatti, quale strumento di prevenzione diretto a tutelare
il buon costume, può trovare fondamento costituzionale nell'art. 21, u.c., Cost. quando
venga disposto prima di una sentenza di proscioglimento oppure quando sia
tenuto fermo in caso di sentenza di condanna, ma non ha più ragione d'essere e
va quindi revocato se la decisione emessa dal giudice, sebbene gravata
d'appello, abbia accertato l'assenza di antigiuridicità nella condotta
dell'imputato e la non oscenità del bene sequestrato. In presenza
di una decisione del genere cade il fumus boni iuris dell'accusa; viene
meno l'esigenza di tutela del buon costume e, cessati i presupposti che
giustificarono l'adozione della misura cautelare, sorge l'obbligo di restituire
tutte le copie del film sequestrato - salvo naturalmente quelle necessarie per
finalità processuali degli ulteriori gradi di giudizio - non essendo più
giustificabile il ritardo della concreta attuazione del diritto di
manifestazione del pensiero che
Conservare lo stato di sequestro anche dopo la sentenza di
proscioglimento in relazione alla possibilità di una riforma di detta sentenza
e di definitiva condanna del film con conseguente applicazione della misura di
sicurezza della confisca, significa attribuire alla semplice impugnazione del
rappresentante dell'accusa una forza superiore alla valutazione di non oscenità
dell'opera espressa dal giudice; significa altresì snaturare la funzione del
sequestro trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento di
provvisoria esecuzione dell'eventuale futuro provvedimento di confisca.
Conseguenze queste che non sono accettabili sia sul piano logico che
giuridico in quanto il film, quale opera del pensiero, non può essere
annoverato tra le cose di cui debba, in ogni caso, essere ordinata la confisca
a norma dell'art. 240, n. 2, cod. pen. (cose delle quali "la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione o alienazione costituisce reato"), non avendo in sé quel
connaturale carattere di illiceità che la norma richiede per l'obbligatoria
adozione di tale misura. L'illiceità di un film non può basarsi sul mero
sospetto di oscenità da parte del p.m. ma va accertata
con una definitiva sentenza di condanna, per effetto della quale soltanto può
essere adottata e posta in esecuzione la confisca del film.
Alla stregua delle considerazioni anzi svolte deve pertanto ritenersi in
contrasto con l'art. 21 Cost. la norma impugnata nella parte in cui, secondo
l'interpretazione vivente, essa impedisce la restituzione di un film
sequestrato agli aventi diritto nel caso in cui con
sentenza non definitiva, perché impugnata dal p.m.,
sia stata dai giudici esclusa l'oscenità dell'opera. Pronuncia questa che
dispensa
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla
parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di
oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del
film sequestrato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della
Consulta, il 21 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1975.