ORDINANZA N. 80
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del
decreto del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, n. 15423
(concernente il trasferimento alla Regione siciliana e agli Istituti autonomi
case popolari dell'Isola, del personale degli enti edilizi soppressi), che ha
determinato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con
ricorso notificato il 14 febbraio 1975, depositato in cancelleria il 19
successivo ed iscritto al n. 6 del registro 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo
1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Pietro Virga,
per
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 febbraio 1975 e depositato il
19 successivo, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 28 dicembre 1974, n. 15423, che ha trasferito
alla Regione il personale proveniente dagli enti edilizi soppressi;
che
che nel giudizio innanzi a questa Corte si é
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso e della
domanda incidentale di sospensione.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riservata ogni decisione sull'ammissibilità del
conflitto e sulle questioni di merito con esso sollevate;
rigetta l'istanza di sospensione del decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, presentata dal
Presidente della Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.