ORDINANZA N. 79
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 6 febbraio, il 2 maggio e il 24 aprile 1974 dal
tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
rispettivamente sui ricorsi di Tamba Achille ed
altri, di Puviani Erminia ed altri e di Chiodini
Bruno ed altri contro
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo sul ricorso di Belli Germano ed altro contro
Visti gli atti di costituzione di Tamba Achille
ed altri e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio
1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanze 6 febbraio, 24 aprile e 2
maggio 1974, dal T.A.R. Emilia-Romagna e con
ordinanza 9 maggio 1974, dal T.A.R. Abruzzo, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo, e (implicitamente) 3 della
Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo)
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti
espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma
apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti
impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato
dall'art. 39 del t.u. 1924, n. 1054 (legge del Consiglio di Stato) ed ora
dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;
che i relativi giudizi - in quanto, appunto,
involgono, la medesima questione di costituzionalità - possono essere riuniti
ed esaminati congiuntamente;
che si sono costituite le parti private nel
giudizio relativo all'ordinanza 6 febbraio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna
ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi
instaurati con le ordinanze 6 febbraio, 2 maggio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna e 9 maggio 1974 del T.A.R. Abruzzo.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata é stata già
risolta da questa Corte, la quale, con sentenza n.284
del
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe
indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza
n. 284 del 19 dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.