Ordinanza n. 79 del 1975
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ORDINANZA N. 79

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 febbraio, il 2 maggio e il 24 aprile 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna rispettivamente sui ricorsi di Tamba Achille ed altri, di Puviani Erminia ed altri e di Chiodini Bruno ed altri contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritte ai nn. 245, 484 e 491 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 31 luglio 1974 e n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso di Belli Germano ed altro contro la Regione Abruzzo ed il comune di Chieti, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Tamba Achille ed altri e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanze 6 febbraio, 24 aprile e 2 maggio 1974, dal T.A.R. Emilia-Romagna e con ordinanza 9 maggio 1974, dal T.A.R. Abruzzo, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo, e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 del t.u. 1924, n. 1054 (legge del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;

che i relativi giudizi - in quanto, appunto, involgono, la medesima questione di costituzionalità - possono essere riuniti ed esaminati congiuntamente;

che si sono costituite le parti private nel giudizio relativo all'ordinanza 6 febbraio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi instaurati con le ordinanze 6 febbraio, 2 maggio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna e 9 maggio 1974 del T.A.R. Abruzzo.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata é stata già risolta da questa Corte, la quale, con sentenza n.284 del 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.