SENTENZA N. 74
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di
Cremona nel procedimento penale a carico di Saljihi Asim ed altro, iscritta al n. 237 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8
agosto 1973.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso
del procedimento penale a carico di Saljihi Asim e Riza Akif,
cittadini jugoslavi, imputati per aver posto in circolazione un'autovettura
senza che fosse coperta di assicurazione, il pretore
di Cremona, con ordinanza emessa il 22 gennaio
Il giudice a
quo, dopo aver rilevato che dagli atti del giudizio non risultava se i due
imputati erano stati edotti, al momento del loro ingresso in Italia, del
vigente regime di assicurazione obbligatoria, osserva che simile circostanza
sarebbe peraltro ininfluente, dato il principio dell'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale contenuto nella
norma denunziata. Ha ricordato quindi le critiche mosse da parte della dottrina
alla disposizione in esame, la diversa soluzione data al problema dal progetto
Ferri e da talune legislazioni straniere ed ha ritenuto non manifestamente
infondato il contrasto dell'art. 5 codice penale, specificatamente nella parte
in cui si riferisce alle contravvenzioni, anche se di mera omissione, sia con
l'art. 2 della Costituzione, perché la norma denunziata comporterebbe la
lesione di un diritto inviolabile dell'uomo, sia con l'art. 25 della stessa
Costituzione (principio di legalità), poiché la mancata conoscenza di una legge
equivale alla mancata emanazione della stessa.
2. -
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato.
Nel chiedere
che la questione venga dichiarata inammissibile, o
comunque infondata, l'Avvocatura rileva che il principio dell'assicurazione
obbligatoria appare diffuso nei paesi civili e che comunque gli imputati nel
processo a quo risultavano circolare a bordo di una autovettura immatricolata
in Italia. Di qui l'irrilevanza della questione dato che l'ignoranza della
legge penale, nella specie ricorrente, risulterebbe comunque ingiustificata e
dovrebbe in ogni modo darsi luogo all'applicazione dell'art. 5.
Sul merito
l'Avvocatura osserva che il principio denunciato si fonda su una necessità di
carattere politico riguardante la difesa delle condizioni essenziali di
esistenza della società e dello Stato. Esso sarebbe un corollario
dell'obbligatorietà della legge, sancita dall'art. 54 della Costituzione,
mentre apparirebbe del tutto arbitraria l'equivalenza
tra mancata conoscenza della legge e mancata emanazione della stessa, in
particolare in relazione all'art. 73 della Carta fondamentale.
Considerato in diritto
1. - La
questione sottoposta alla Corte verte sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 25
della Costituzione, dell'art. 5 del codice penale specificatamente per la sua
applicazione a carico di stranieri in caso di comportamenti meramente omissivi.
2. - Non é da
accogliersi l'eccezione di irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato
basata sulla considerazione che dall'esposizione dei fatti contenuta
nell'ordinanza di rinvio risulta che i due imputati stranieri non potevano
ignorare l'esistenza della norma di cui all'art. 32, comma primo, della legge
24 dicembre 1969, n. 990. Ciò in quanto l'istituto dell'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli non
é peculiare del nostro ordinamento, ma é vigente in
quasi tutti i paesi civili, e in quanto i due imputati circolavano a bordo di
un'autovettura immatricolata in Italia e quindi avevano un particolare obbligo
di conoscere le norme regolanti la circolazione degli autoveicoli nel nostro
paese.
Ma questi
rilievi, in linea di fatto esatti, non rendono inammissibile la questione di
legittimità costituzionale proposta dal giudice a quo nei confronti dell'art. 5
del codice penale in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, nella parte in cui la
norma impugnata non prevede la possibilità di dare, in concreto, la prova
dell'ignoranza della norma in casi di reati contravvenzionali
di carattere meramente omissivo e soprattutto per gli stranieri.
Ed infatti, ove fosse accolta la questione, spetterebbe al
giudice ordinario e non alla Corte costituzionale valutare se le circostanze
predette dimostrano che l'ignoranza della legge penale sia colpevole e quindi
ingiustificata.
3. - La
questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo non é
fondata. L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia
applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari, costituisce principio
fondamentale di ogni ordinamento giuridico.
Nel vigente
ordinamento italiano e in particolare per l'applicabilità della legge penale,
il legislatore nella sua discrezionalità prescinde dall'informazione del
destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma. Base costituzionale del
principio espresso nell'art. 5 del codice penale, va rintracciata nell'art. 73,
comma terzo, della Costituzione, il quale subordina l'entrata in vigore delle
leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento
essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, articolo coordinato
con il 25, comma secondo, che esclude la retroattività della norma penale.
Sistema questo dal quale può ricavarsi la possibilità offerta a chiunque di
avere la conoscenza precisa della norma nel testo promulgato e che, applicato
in quasi tutti gli ordinamenti attuali, ha indotto ad identificare l'antico
principio ignorantia iuris non excusat con quello di nemo censetur ignorare legem.
L'indagine
storica conferma che l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per
l'applicazione della legge soprattutto di quella penale é stata costantemente
attuata in tutte le epoche, casi che si sogliono citare in dottrina come esempi
di deroga si rivelano ad un attento esame delle fonti come dei casi di
privilegi concessi a favore di singoli individui o di determinate categorie di
persone di essere esentati dall'applicabilità di date norme, privilegi la cui
esistenza sarebbe esclusa nel nostro ordinamento in
virtù del principio di uguaglianza dichiarato nell'art. 3 della Costituzione.
Non di rado la giurisprudenza romana e quella più tarda di diritto comune hanno
fatto leva non sull'ignoranza della disposizione normativa, ma sull'ignoranza o
inesatta conoscenza del fatto cui la norma era applicabile, lasciando così
intatta sul piano teorico e dottrinale l'inderogabilità del principio che l'ignoranza
della legge non può essere invocata.
4. - Non
fondate si appalesano le argomentazioni attraverso le
quali l'ordinanza in epigrafe tenta di sostenere la parziale illegittimità
della norma impugnata in riferimento agli artt. 2 e 25 della Carta.
Riguardo al
primo non si vede come la disposizione dell'art. 5 del codice penale possa confliggere con i diritti inviolabili dell'uomo, sotto il
profilo del principio affermato dal giudice a quo, ma di cui non vi é traccia
nella legislazione italiana, che lo straniero riguardo ai comportamenti
meramente omissivi avrebbe "diritto di scegliere liberamente fra un
comportamento lecito e un comportamento illecito". É superfluo rilevare
che un siffatto ipotetico diritto non potrebbe certo rientrare fra quelli
inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, anche in quanto sarebbe in
aperto contrasto col principio dell'obbligatorietà della legge, il quale
costituisce un'esigenza assoluta del viver civile in una comunità
giuridicamente organizzata. Parimenti non può accogliersi l'altra affermazione
del giudice a quo che "fra i diritti inviolabili dell'uomo c'é certamente
anche quello di potersi conformare liberamente alla legge".
Ugualmente non
si ravvisa come la norma che nessuno possa invocare a propria scusa l'ignoranza
della legge penale possa contrastare con il principio che nessuno può essere
distolto dal giudice naturale costituito per legge, che nessuno può essere
punito se non in forza di legge entrata in vigore prima del fatto commesso e
che nessuno fuori dei casi previsti dalla legge può essere sottoposto a misure
di sicurezza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25 della
Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo
1975.