Sentenza n. 72 del 1975
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SENTENZA N. 72

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, promossi con due ordinanze emesse il 19 febbraio 1973 dal presidente del tribunale di Brescia sulle istanze di Boghi Alberto e di Guarneri Ferdinando, iscritte ai nn. 132 e 133 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto

Il presidente del tribunale di Brescia, dovendo provvedere sulle istanze di iscrizione nell'albo dei patrocinatori legali della pretura di Breno, presentate da Alberto Boghi e Ferdinando Guarneri, ha sollevato, di ufficio, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio l901, n. 283, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale non vi é stata costituzione delle parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto il presidente del tribunale di Brescia solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art.6 della legge 7 luglio l901, n.283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La disposizione denunciata, che ammette al patrocinio nei giudizi innanzi ai pretori, sia in materia civile che in materia penale, oltre agli avvocati e procuratori, anche le categorie di persone in possesso di determinati requisiti, indicate alle lettere a e b dell'art. 6, sarebbe in aperto contrasto con la norma costituzionale che espressamente prescrive un esame di Stato "per l'abilitazione all'esercizio professionale". Sebbene la questione sia già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con sentenza n. 58 del 1963, le ordinanze di rimessione osservano che i patrocinatori legali esercitano una vera e propria professione intellettuale, per cui anche l'art. 2229 del codice civile prescrive la necessaria iscrizione nell'apposito albo, ed una professione che richiede particolare preparazione tecnico- giuridica, specie considerando la molteplicità e delicatezza delle materie che la legge attribuisce alla competenza del pretore, talché per essa non potrebbe ritenersi ammissibile una eccezione al chiaro disposto della Costituzione circa la inderogabile necessità dell'esame di Stato.

2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per mancanza, nella specie, del presupposto processuale necessario per la sua proposizione a norma degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate dal presidente del tribunale di Brescia sulle istanze presentate da due laureati in giurisprudenza, per ottenere l'iscrizione nell'albo dei patrocinatori legali della pretura di Breno, a norma dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio l901, n. 283; e in tale ipotesi, come risulta con sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre l901, n. 547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito necessario (ossia del titolo che dà diritto alla iscrizione), "ordina la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per l'abilitazione à sensi dell'art. 6, lett. h, delle persone aventi i requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge n. 283 del 1901.

É pertanto evidente il difetto di legittimazione del presidente del tribunale a proporre, sulla semplice domanda di iscrizione à sensi dell'art. 6, lett. a, una questione di legittimità costituzionale, nell'assenza di un giudizio. E non si esamina qui se la disposizione denunciata possa ritenersi tuttora in vigore, poiché ciò appartiene all'esclusiva competenza dell'organo chiamato ad applicarla nel caso concreto, ed esorbita - di massima - dal giudizio di competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio l901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, sollevata in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal presidente del tribunale di Brescia con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

         Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.