SENTENZA N. 68
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 25
luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, recepito nel d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, promosso con ordinanza emessa
il 23 giugno 1972 dal pretore di orvieto nel procedimento penale a carico di Menconi Alessandro, iscritta al n. 282 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247
del 20 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975
il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
In data 10 febbraio
Il pretore di Orvieto emetteva decreto penale di condanna regolarmente
opposto.
Nel giudizio di opposizione il pretore ha sollevato d'ufficio,
ritenendola rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, del contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria
calzaturiera, recepito nel 25 settembre 1960, n. 1433, limitatamente
all'avverbio "normalmente", in riferimento
agli artt. 3, primo comma,
25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.
La violazione del primo comma dell'art. 3 della
Costituzione é prospettata sotto il profilo che l'eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge non può considerarsi realizzata da norme positive che, per
l'incertezza del comando, richiedono una particolare accortezza nell'afferrare
l'essenza e la portata del comando stesso; dell'art. 25, secondo comma, perché
risulterebbe violato nella parte che "scolpisce il principio di
legalità"; dell'art. 101, secondo comma, infine, perché non sarebbe
pensabile che il giudice resti soggetto ad una legge che sia tale solo "in
apparenza" e che palesi la sua insufficienza a tal punto da poter dare
luogo "ad arbitrii".
Non vi é stata costituzione di parte. É intervenuto, invece, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Questa contesta, in via preliminare, la rilevanza della proposta
questione, che sarebbe stata affermata e non
sviluppata nell'ordinanza di rimessione. In sostanza
il proponente avrebbe omesso di dare risalto al nesso esistente tra la norma
impugnata e la imputazione contestata e alle
conseguenze che potrebbero derivare dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di essa norma. Nel merito l'Avvocatura ritiene infondata la
questione.
L'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo cui trattasi, nello
stabilire che "l'assunzione verrà normalmente
comunicata per iscritto all'interessato", non farebbe altro che applicare
il principio, generalmente accolto nel nostro ordinamento giuridico, della
"libertà di forma nella manifestazione di volontà" così come sancisce
l'art. 1325, n. 4, del codice civile.
Conseguirebbe da ciò che nessun contrasto esiste tra la disposizione
contestata e le norme costituzionali, richiamate in
riferimento dalla ordinanza pretorile; l'avverbio
"normalmente", per il suo carattere meramente indicativo, non
attribuirebbe, pertanto, forza cogente alla norma, ma solo valore di indirizzo,
incapace di determinare "l'azione e gli inconvenienti prospettati
nell'ordinanza di rinvio".
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del pretore di orvieto pone la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo
nazionale per gli operai delle industrie calzaturiere, reso obbligatorio erga omnes col
d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, limitatamente
all'avverbio "normalmente", in riferimento
agli artt. 3, primo comma,
25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.
La questione é inammissibile.
2. - L'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 - Norme transitorie per
garantire minimi salTimes New Romani - concede delega al Governo di emanare norme
giuridiche aventi forza di legge ai fini di assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad
una medesima categoria e stabilisce che nell'emanazione delle predette norme il
Governo deve uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e
contratti collettivi, anche intercategoriali,
stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge.
L'art. 8 della stessa legge stabilisce che il datore di lavoro che non
adempie gli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 é punito con
ammenda da lire
Con d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433 - Norme
sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese
esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie - veniva reso esecutivo, a norma della legge delega surrichiamata, il contratto collettivo nazionale di lavoro
25 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie calzaturiere.
L'art. 1 del precitato contratto stabilisce, nel secondo comma, che
l'assunzione degli operai deve essere "normalmente comunicata per iscritto
all'interessato...".
3. -
Spetterà pertanto al giudice ordinario stabilire se l'espressione
"normalmente" contenuta nell'art. l, secondo comma, del contratto
collettivo di lavoro 25 luglio 1959 sia stata o meno
recepita nel decreto delegato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. l, secondo comma, del contratto collettivo
nazionale per gli operai delle industrie calzaturiere, reso esecutivo erga omnes con
d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo
1975.