SENTENZA N. 65
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 6
del contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959 per gli operai edili
della provincia di Pavia, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1974 dal
pretore di Mede nel procedimento penale a carico di Angeleri
Filippo, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
In data 4 dicembre 1973 il pretore di Mede emetteva decreto di citazione
a giudizio nei confronti di Filippo Angeleri
"per avere, contrariamente al combinato degli artt.
34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 e 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, recepiti in legge per effetto
del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, omesso l'accantonamento
presso
Nel giudizio la difesa dell'imputato proponeva questione di legittimità
costituzionale per eccesso di delega (art. 76 della Costituzione) dell'articolo
unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte
in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo
dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.
Il pretore, in accoglimento alla richiesta, ha sollevato, con ordinanza
del 15 gennaio 1974, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'eccepito
eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n. 741, dell'articolo
unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte
in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo
dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre l9S9 relativo
agli operai edili della provincia di Pavia.
Nella motivazione dell'ordinanza il pretore si é richiamato alla sentenza n.
129/1963 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 34, per il riferimento alle casse edili di cui
all'ultima parte del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24
luglio 1959, che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti
alle industrie edilizie ed affini; dell'articolo unico del d.P.R.
9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del
contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in relazione
all'articolo 76 della Costituzione.
Gli stessi motivi sviluppati dalla Corte costituzionale nella su richiamata sentenza si adatterebbero, a parere del
proponente, alla prospettata fattispecie.
Non vi é stata costituzione delle parti e non é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del pretore di Mede solleva la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio
1961, n. 740 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai
dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese - nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del
contratto collettivo provinciale di lavoro 26 settembre 1959, relativo agli
operai della provincia di Pavia, che impone agli imprenditori del settore di
accantonare in un conto presso
2. - L'ordinanza si richiama alla sentenza della Corte n.129 del 1963, con cui é stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 34, pel riferimento
alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma, e l'art. 62 del
contratto collettivo 21 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali casse
per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, nonché all'articolo
unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 865, per la parte
in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
3. - La fattispecie, alla quale si riporta l'ordinanza del pretore di
Mede, é sostanzialmente diversa da quella che sta a
fondamento della richiamata sentenza n. 129 del
1963, alla quale poi sono seguite le sentenze nn. 31,59,78,79 del 1964, n. 100 del 1965
ed altre.
Infatti, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi nei
quali si sono avute le pronunce di questa Corte con le sentenze suindicate, il contratto integrativo 26 settembre 1959 per
gli operai delle industrie della provincia di Pavia e di cui é causa non
contiene alcuna norma istitutiva di una cassa edile alla quale debbano essere
versate le previste percentuali di paga dovute per gratifica natalizia, ferie e
festività.
Trattasi di una disposizione non estranea, come lo é invece quella
relativa alla costituzione delle casse edili contenuta nei contratti cui si
riferiscono la sentenza
n. 129 del 1963 e le successive, alla diretta disciplina dei rapporti di
lavoro, a cui, come rilevato, ha riguardo la legge
delegante.
4. -
In tali sentenze questa Corte ha statuito che l'eventuale contrasto di
norme delegate attributive di efficacia erga omnes a clausole della contrattazione collettiva per
effetto della legge 1959, n. 741, con norme imperative di legge a e, a maggior
ragione, con precetti costituzionali, non dà luogo ad una questione di
competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera
interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario".
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961,
n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes
l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale di lavoro 26
settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia), sollevata dal
pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.