Sentenza n. 63 del 1975
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SENTENZA N. 63

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, ultimi tre commi, e/o 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 i1 Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 19 febbraio 1972, i1 Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino, ha proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, ultimi tre commi, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, e/o degli artt. 5,7,11 e 12 dello stesso provvedimento (cvt. in l. 11 marzo 1970, n. 83), per contrasto con l'art. 7, ultimo comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, secondo cui "i cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza".

La difesa della Provincia premette che la decisione della Corte n. 192 del 1970, con la quale venne accolto un analogo ricorso, ha prodotto effetti circoscritti alle aziende agricole con non più di sei dipendenti, mentre oltre questo limite riprende vigore la regola generale dell'osservanza, nell'avviamento al lavoro, dell'ordine di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, regola generale che pregiudica il diritto alla precedenza costituzionalmente garantito ai residenti nella Provincia di Bolzano. Ad avviso della ricorrente l'art. 10 del citato d.l. vanifica, nel settore del lavoro agricolo, il suddetto diritto alla precedenza costituzionalmente garantito, consentendo a qualsiasi cittadino, anche non residente nella Provincia di Bolzano, di trasferire la propria iscrizione nelle relative liste di collocamento, senza cambiare la propria residenza, con conseguente necessaria applicazione della regola generale sopra ricordata.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 marzo 1972, chiedendo dichiararsi inammissibile, o respingersi nel merito, il ricorso della Provincia.

Osserva la difesa dello Stato che la soluzione del problema dei rapporti tra preesistente disciplina legislativa dello Stato e sopravvenuta modifica dello Statuto speciale deve aver luogo garantendo la continuità dell'ordinamento giuridico senza produrre vere e proprie lacune nella preesistente disciplina legislativa. L'interpretazione sistematica e le norme transitorie della legge costituzionale n.1 del 1971, dimostrerebbero che il nuovo statuto regionale non determina immediatamente l'illegittimità costituzionale delle preesistenti leggi dello Stato con esso confliggenti, dovendosi invece attendere l'emanazione delle necessarie norme di attuazione.

Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto dell'emanazione del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280.

Considerato in diritto

La Corte costituzionale dovrebbe decidere se violino o meno il diritto alla precedenza costituzionalmente garantito ai lavoratori residenti nella provincia di Bolzano (art. 7, ultimo comma, legge costituzionale n. 1 del 1971), gli artt. 10, ultimi tre commi, 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83), secondo cui, essendo consentito ai lavoratori agricoli non residenti nella provincia di trasferire la loro iscrizione nelle relative liste di collocamento, deve seguirsi, nel conseguente avvio al lavoro, l'ordine derivante dall'anzianità di iscrizione, con equiparazione tra cittadini residenti e non residenti.

La provincia di Bolzano ha precisato, nel proposto ricorso, di aver denunciato le norme impugnate nella parte in cui avrebbero potuto vanificare il diritto alla precedenza riconosciuto ai cittadini residenti nella provincia di Bolzano.

Occorre ora ricordare che con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, sono state emanate norme di attuazione delle nuove disposizioni statutarie, in materia di collocamento al lavoro, con le quali si é provveduto, tra l'altro, alla necessaria armonizzazione tra la preesistente legislazione generale in argomento e i nuovi principi corrispondentemente enunciati dalla legge costituzionale n. 1 del 1971. In particolare, per effetto degli artt. 5 e 7 del citato d.P.R. n. 280 del 1974, pubblicato nelle more del presente giudizio, risultano abrogate le norme denunciate dalla ricorrente, essendosi garantito, con opportune disposizioni, che i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano precedano gli altri lavoratori iscritti nelle relative liste di collocamento, a prescindere dall'anzianità di iscrizione maturata in altre provincie.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.