SENTENZA N. 63
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 10, ultimi tre commi, e/o 5, 7, 11 e 12 del
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in
materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), promosso con ricorso
del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio
1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del
registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
i1 Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto notificato il 19 febbraio 1972, i1 Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino,
ha proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10,
ultimi tre commi, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, e/o degli artt.
5,7,11 e 12 dello stesso provvedimento (cvt. in l. 11 marzo 1970, n. 83), per contrasto con l'art. 7,
ultimo comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, secondo cui
"i cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla
precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa,
esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o
sull'anzianità di residenza".
La difesa della Provincia premette che la decisione della Corte n. 192 del 1970,
con la quale venne accolto un analogo ricorso, ha
prodotto effetti circoscritti alle aziende agricole con non più di sei
dipendenti, mentre oltre questo limite riprende vigore la regola generale
dell'osservanza, nell'avviamento al lavoro, dell'ordine di iscrizione nelle
liste di collocamento obbligatorio, regola generale che pregiudica il diritto
alla precedenza costituzionalmente garantito ai residenti nella Provincia di
Bolzano. Ad avviso della ricorrente l'art. 10 del citato d.l. vanifica, nel
settore del lavoro agricolo, il suddetto diritto alla precedenza
costituzionalmente garantito, consentendo a qualsiasi cittadino, anche non
residente nella Provincia di Bolzano, di trasferire la propria iscrizione nelle
relative liste di collocamento, senza cambiare la propria residenza, con
conseguente necessaria applicazione della regola generale sopra ricordata.
Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 9 marzo 1972, chiedendo dichiararsi inammissibile, o respingersi
nel merito, il ricorso della Provincia.
Osserva la difesa dello Stato che la soluzione del problema dei rapporti
tra preesistente disciplina legislativa dello Stato e sopravvenuta modifica
dello Statuto speciale deve aver luogo garantendo la continuità
dell'ordinamento giuridico senza produrre vere e proprie lacune nella
preesistente disciplina legislativa. L'interpretazione sistematica e le norme
transitorie della legge costituzionale n.1 del 1971,
dimostrerebbero che il nuovo statuto regionale non determina immediatamente
l'illegittimità costituzionale delle preesistenti leggi dello Stato con esso confliggenti, dovendosi
invece attendere l'emanazione delle necessarie norme di attuazione.
Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del
contendere per effetto dell'emanazione del d.P.R. 22
marzo 1974, n. 280.
Considerato in diritto
La provincia di Bolzano ha precisato, nel proposto ricorso, di aver
denunciato le norme impugnate nella parte in cui avrebbero potuto vanificare il
diritto alla precedenza riconosciuto ai cittadini residenti nella provincia di
Bolzano.
Occorre ora ricordare che con d.P.R. 22 marzo
1974, n. 280, sono state emanate norme di attuazione delle nuove disposizioni
statutarie, in materia di collocamento al lavoro, con le quali si é provveduto, tra l'altro, alla necessaria armonizzazione
tra la preesistente legislazione generale in argomento e i nuovi principi corrispondentemente enunciati dalla legge costituzionale n.
1 del
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.