SENTENZA N. 62
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge approvata dal Consiglio regionale della Campania il 28 luglio 1973 e
riapprovata il 13 febbraio 1974, recante "Ricostituzione in comune
autonomo della frazione di San Marco Evangelista", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 marzo 1974,
depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 6 del registro
ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
i1 Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, e l'avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 2 marzo 1974 i1 Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha proposto
questione di legittimità costituzionale della legge regionale, approvata nelle
sedute del 28 luglio 1973 e del 13 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della
Campania, con cui la frazione di San Marco Evangelista dei Comuni di Caserta e
di Maddaloni é distaccata dai rispettivi capoluoghi
ed é costituita in comune autonomo.
Secondo il ricorrente la legge impugnata sarebbe in contrasto con l'art.
133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 60 dello Statuto regionale
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, perché nel relativo procedimento
formativo non sono state "sentite le popolazioni interessate". Tale
adempimento é, infatti, previsto dalla disposizione costituzionale di
raffronto, e l'art. 60 dello Statuto in conformità ad essa
ammette il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni. E si
sarebbe dovuto quindi procedere o ad un formale referendum consultivo previsto
da legge-quadro ovvero ad una qualsiasi altra forma di partecipazione diretta
popolare per l'espressione del parere sul distacco della frazione dai due
comuni e sulla sua erezione in comune autonomo, e non si sarebbe potuto
ritenere al fine sufficienti eventuali pareri espressi dai consigli comunali
contro o cointeressati, in quanto - come già detto - é prescritta la
partecipazione diretta delle popolazioni.
Ha concluso il ricorrente chiedendo alla Corte di voler dichiarare
l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
Davanti a questa Corte si é costituita
Secondo la resistente,
All'udienza del 22 gennaio 1975 il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese e l'avv. prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita hanno svolto
le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed insistito nelle precedenti
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio é impugnata in via
principale, per contrasto con l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e
con l'art. 60 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge 22
maggio 1971, n. 348, la legge, recante "Ricostituzione in comune autonomo
della frazione di San Marco Evangelista", approvata il 28 luglio 1973 e
riapprovata il 13 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania.
2. - A fondamento della richiesta di declaratoria dell'illegittimità
costituzionale della legge impugnata, il ricorrente Presidente del Consiglio
dei ministri deduce che
3. - Nella specie, il procedimento che si é concluso con la riapprovazione della legge impugnata ha avuto inizio con la
presentazione alla Prefettura di Caserta di una istanza
sottoscritta da 1254 cittadini elettori del Comune di Caserta, abitanti nella
frazione di San Marco Evangelista e costituenti la maggioranza degli elettori
di quella frazione. Sono successivamente intervenute deliberazioni del
Consiglio comunale di Caserta, nonché di quelli di Marcianise
e Maddaloni (dai cui territori si sarebbe dovuto
operare il distacco di parti in favore del costituendo comune), e del Consiglio
provinciale di Caserta. Ed infine - come si legge nella memoria della
resistente - si é avuta la determinazione della
Regione, di seguire la procedura prevista dal testo unico della legge comunale
e provinciale del 1934 "non essendo ancora stata approvata la legge regionale
concernente il referendum consultivo".
4. - Per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale
sottoposta al suo esame,
Indubbiamente, a seguito della costituzione della Regione Campania, é
venuto meno il fatto che, secondo la sentenza n. 38 del
1969 di questa Corte, ha per il passato impedito il concreto ricollegamento alla Regione del potere ad essa riconosciuto con l'art. 133, comma secondo, della
Costituzione, di provvedere, al posto dello Stato, alla costituzione di nuovi
comuni e di attendervi con legge.
Senonché alla Regione, nonostante che la stessa
non abbia dato il dovuto seguito al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60
dello Statuto (secondo cui le modalità per il ricorso al referendum consultivo,
per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge
regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica), non può
apparire precluso l'esercizio del detto potere ad essa
costituzionalmente riconosciuto. Ove, infatti, dovesse ritenersi il contrario,
gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e che sono considerati
di portata regionale, verrebbero ad essere in atto privi
di una concreta tutela dato che non potrebbe
Soccorre nel senso esposto la possibilità giuridica che alle norme di cui
agli artt. 33 e seguenti del t.u. del 1934 si faccia
ricorso, ed in relazione ad esse si valutino gli
adempimenti che hanno preceduto, in ordine alla legge de qua, l'intervento
conclusivo del Consiglio regionale della Campania.
In detta disciplina legislativa, infatti, accanto alle norme che
esclusivamente concernono l'esercizio, mediante attività amministrativa, del
potere di costituire nuovi comuni, ve ne sono altre che si riferiscono al modo
di formazione e di accertamento della volontà autonomistica
delle borgate o frazioni di comuni e più ampiamente al modo di
esteriorizzazione e conoscenza dell'avviso delle popolazioni comunque
interessate alle variazioni di circoscrizione dei comuni. E queste norme non
possono non avere rilievo in relazione alla specie. Con la ricordata sentenza n. 38 del
1969 si é implicitamente dato atto che codeste norme, ancorché in quell'occasione l'assunzione come parametro dell'art. 133,
comma secondo, della Costituzione fosse considerata non pertinente (perché si
trattava, allora, della costituzione di un nuovo comune realizzata a mezzo di procedimento amministrativo e prima che
Il caso che é oggi all'esame della Corte, presenta aspetti o elementi che
possono essere ricondotti direttamente all'art. 133, comma secondo, della
Costituzione perché
Si può quindi concludere ritenendo che alla Corte, in sede di controllo
della legittimità costituzionale di una legge regionale come quella in esame, é
riservato il compito di accertare se il procedimento in concreto seguito dalla
Regione sia conforme a Costituzione, e specificamente alle disposizioni
indicate come parametro, senza poter sindacare il merito del provvedimento
legislativo riservato alla discrezionale valutazione degli interessi in gioco
da parte del competente organo; e che nel caso de quo il "fatto", nei
sensi e per le ragioni che precedono, risulta adeguato alle previsioni
normative.
E ciò con la conseguenza che debba essere dichiarata non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso indicato in
epigrafe.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata
il 13 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante:
"Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco
Evangelista", questione sollevata, in riferimento all'art. 133, comma
secondo, della Costituzione ed all'art. 60 dello Statuto regionale, approvato
con legge 22 maggio 1971, n. 348, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.