SENTENZA N. 60
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
15 dicembre 1972 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra la
ditta Capra-mobili e Giuliano Giuseppina, iscritta al
n. 37 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975
il Giudice relatore Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile vertente tra la ditta Capra-mobili e Giuseppina Giuliano, il pretore di Asti,
rilevato che la convenuta non era comparsa alla prima udienza e che, nonostante
avesse inviato certificato medico, necessariamente era stata dichiarata
contumace, ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 c.p.c. in riferimento
agli artt. 24, comma terzo, e 3
(in relazione anche all'articolo 294 c.p.c.) della
Costituzione.
Non vi é stata costituzione delle parti private.
É intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza della questione proposta e rilevando, in proposito, come il
diritto di difesa non possa considerarsi assolutamente illimitato, dovendo
armonizzarsi, su di un piano di razionalità e di ragionevolezza, con l'esigenza
di tutelare i diritti dell'altra parte e di assicurare la speditezza del
giudizio, esigenza quest'ultima di particolare rilievo nel procedimento pretorile.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, d'ufficio, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura civile, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione; ciò in quanto la disposizione denunciata "vieta la
declaratoria di contumacia nel caso soltanto in cui il giudice istruttore
rilevi vizi importanti nullità della notificazione della citazione, e non anche
in quello in cui consti, semplicemente, dell'esistenza di un impedimento di
fatto". Si osserva al riguardo che l'impossibilità di dare rilevanza ad
accertare cause che impediscano una concreta attività difensiva sarebbe in
contrasto con la garanzia d'inviolabilità del diritto di difesa, sancita
dall'art. 24 della Costituzione. In particolare, nel giudizio pretorile, non potrebbe farsi carico alla parte convenuta, ritualmente raggiunta dalla notifica della citazione, di
non essersi costituita in causa o di non aver rilasciato procura alle liti
prima dell'insorgere del fatto impeditivo, dato che é
pieno diritto della parte di costituirsi fino alla prima udienza, e di chiedere
l'autorizzazione a stare in giudizio personalmente.
Le disposizioni degli artt. 293 e 294 del
codice di procedura civile - che regolano la purgazione
della contumacia e la eventuale remissione in termine
del contumace - , non fornirebbero adeguata tutela del diritto di difesa, che
deve potersi esercitare "concretamente, efficacemente, con pienezza di
mezzi e senza nessuna, sia pur minima, limitazione", e quindi soltanto
"attraverso la possibilità di una continua presenza a tutti gli atti processuali".
Vi sarebbe, anzi, un contrasto tra la disposizione dell'art. 291, che vieta al
giudice di dare giuridica rilevanza ad un impedimento di fatto prima della
dichiarazione di contumacia, e quella dell'art. 294, che invece consente di
attribuire allo stesso fatto impediente, accertato in seguito, rilevanza ai
fini della rimessione in termini: tale diversità di
disciplina "di situazioni di fatto concettualmente identiche" sarebbe
anche in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
2. - La questione non é fondata. Questa Corte, dichiarando non fondata la
questione di costituzionalità degli articoli 293 e 294 del codice di procedura
civile in riferimento agli artt.
24 e 3 della Costituzione, ha già avuto occasione di precisare che "il
procedimento contumaciale é disciplinato in modo che la tutela dei diritti del
contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del
giudizio", e che, in particolare, "neanche in vista della contumacia
involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche
strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o
ingiustificate disparità di trattamento" (sentenza n. 54 del
1968).
Anche l'art. 291 non lede sotto alcun profilo il diritto di difesa: la
pretesa di una diversa normativa, che consentisse al giudice di differire la
dichiarazione di contumacia, prevista dall'art. 171 del codice di procedura
civile (cfr. art. 59 delle
relative disposizioni di attuazione), nel caso di impedimento involontario, con
l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui
venisse meno la causa di detto impedimento, non trova giustificazione nell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, ed anzi contrasta con l'esigenza non
meno valida di tutela dei diritti della controparte. Il diritto di difesa non
può sotto questo profilo considerarsi assolutamente illimitato, proprio per la
necessità che le modalità del suo concreto esercizio consentano una ragionevole
armonizzazione con l'eguale diritto delle altre parti. Ed é superfluo far cenno
degli abusi ed inconvenienti a cui darebbe sicuramente
luogo la possibilità di impedire od ostacolare il corso dei procedimenti
allegando fatti impeditivi all'assistenza agli atti istruttori.
Queste considerazioni valgono sicuramente anche per il procedimento
davanti al pretore, la cui disciplina é ispirata a maggiori esigenze di
speditezza e semplicità. La declaratoria di contumacia non preclude al
contumace la possibilità di costituirsi successivamente chiedendo di potersi difendere
personalmente, né di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 294. E
d'altra parte, nel caso di documentato impedimento di fatto alla costituzione
nell'udienza di comparizione, il pretore, al pari del giudice istruttore, pur
dichiarando la contumacia, ha sempre il potere di differire ad altra udienza la
decisione della causa, evitando così che la declaratoria di contumacia possa
avere effetti irreparabili. Ciò era precisamente avvenuto nel caso di specie,
in cui la parte convenuta, (alla quale la citazione era stata notificata in
mani proprie), aveva fatto pervenire al pretore un certificato medico
attestante la necessità di quattro giorni di riposo assoluto, e la causa era
stata più volte rinviata; talché fu posta in decisione solo dopo cinque mesi
dalla prima udienza, perdurando tuttavia senza alcuna giustificazione l'assenza
della parte contumace.
3. - Non sussiste nemmeno alcuna violazione del principio di eguaglianza,
per la pretesa disparità di considerazione dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero
successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'articolo 291 del codice di
procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione nell'ipotesi in
cui il convenuto non si costituisca ed il giudice
rilevi un vizio di nullità della notificazione della citazione; l'eventuale
esistenza di un fatto impeditivo alla costituzione
non é qui oggetto di considerazione alcuna, essendo ovvio che un tale fatto non
potrebbe mai giustificare la rinnovazione della notificazione ritualmente eseguita. L'art. 294 disciplina invece la
facoltà del contumace di chiedere la rimessione in
termini per compiere attività istruttorie ormai precluse, dimostrando che la
sua tempestiva costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi
dunque di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la
prospettata disparità di valutazione o di trattamento.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal
pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.