SENTENZA N. 59
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n.
30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per
Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana e di
costituzione della società Magazzini STANDA;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975
il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Umberto Coronas,
per la società Magazzini STANDA, e l'avv. Vittorio ottaviano,
per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per
Pur dandosi atto che la questione é stata già esaminata e risolta nel
senso della infondatezza da questa Corte con la sentenza n. 76 del
1972, nell'ordinanza si prospetta nuovamente il dubbio che le differenze
nell'organizzazione di vendita dei grandi magazzini e dei negozi misti non
siano tali da giustificare le disparità di trattamento in ordine all'orario
infrasettimanale, poste nella disposizione impugnata.
2. - In giudizio si sono costituiti il Presidente della Regione siciliana
e la s.p.a. Magazzini STANDA.
Secondo la difesa della Regione la questione dovrebbe essere dichiarata
non fondata poiché tra i grandi magazzini e gli altri esercizi misti
esisterebbero obbiettive e non trascurabili disparità che ben giustificherebbero
la differente regolamentazione.
L'esattezza di tale assunto é contestata dalla difesa della ricorrente la
quale osserva, a sua volta, a sostegno della fondatezza della questione, che,
quanto meno nei magazzini da essa gestiti, lo stesso
personale può essere adibito promiscuamente ai diversi settori di vendita:
verrebbe meno - pertanto - la premessa sulla quale
Considerato in diritto
1. - L'art. 7 della legge della Regione siciliana 16 maggio 1972, n. 30,
sulla disciplina dei negozi e degli esercizi misti di vendita al dettaglio,
dopo aver statuito nel primo comma che tali esercizi devono osservare l'orario
previsto per l'attività prevalente (in ciò uniformandosi alla normativa statale
vigente in materia: art. 7 legge 28 luglio 1971, n. 558), nel secondo comma
dispone che i grandi magazzini di vendita con gamma merceologica promiscua sono
tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura
infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non
alimentare prevalente.
Tale seconda disposizione non trova riscontro nella normativa statale
summenzionata, che non pone alcuna differenza di disciplina, ai fini
dell'orario di vendita, nell'ambito degli esercizi ad attività mista.
Per effetto della norma regionale, pertanto, i grandi magazzini di
vendita debbono rispettare due turni di riposo infrasettimanale a differenza
degli altri negozi misti che sono tenuti ad osservare soltanto l'orario
prescritto per l'attività prevalente e, quindi, un solo turno di chiusura.
Come si é già accennato in narrativa, questa disparità di trattamento
basata sulla norma suddetta fu già sottoposta all'esame di questa Corte per
illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., dal Commissario dello Stato per
Promulgata poi la legge ed emanato in esecuzione di essa
il decreto assessoriale, impugnato dalla soc. STANDA
avanti il Consiglio di giustizia amministrativa per
La precedente sentenza di questa Corte, dopo aver ricordato che la
diversa normativa della legge nazionale non poteva vincolare il legislatore
regionale siciliano titolare di potestà legislativa esclusiva e quindi del
potere di valutare la sussistenza della parità o disparità di situazioni fra
gli esercizi commerciali operanti in Sicilia, si soffermava sulla circostanza
(addotta dalla difesa regionale) che il sistema di vendita dei grandi magazzini
é strutturato in modo sostanzialmente diverso da quello dei negozi misti,
avendo i primi e non i secondi personale distinto addetto ai vari settori di
vendita. E concludeva rilevando che questa diversità può
ragionevolmente porsi alla base della disposizione impugnata che prevede solo
per i grandi magazzini l'obbligo di osservare separatamente gli orari di
vendita stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare
prevalente.
La circostanza di fatto rilevata nella sentenza della Corte e le
conseguenze trattene sono oggetto della critica del giudice a quo il quale,
facendo proprio un argomento della difesa STANDA, oltre ad accettare come
rispondente a realtà la circostanza da questa allegata che nei grandi magazzini
(o almeno in quelli della ricorrente) il medesimo personale viene addetto
promiscuamente al settore alimentare o a qualsiasi altro settore di vendita,
aggiunge che, a parte ciò che riguarda tale personale addetto alla vendita,
l'intera organizzazione del grande magazzino (personale direttivo, di
vigilanza, impiegati amministrativi, etc.) é sempre impegnata, sia che il detto
grande magazzino funzioni in tutti i vari settori merceologici sia che debba
mantenere in funzione alcuni soltanto di essi.
Aggiunge che appare meritevole di particolare considerazione l'altro e
preliminare rilievo della STANDA: l'unicità di orario di apertura e dei turni
di chiusura settimanale risponde ad una esigenza
connaturale allo scopo concreto degli esercizi misti; quello cioé di consentire al cliente di rinvenire in un medesimo
esercizio commerciale una pluralità di generi e quindi di potersi
approvvigionare, al limite, con un unico atto di frequenza dell'esercizio.
Se tale può ritenersi (conclude la motivazione della ordinanza) la
funzione pratica di siffatto tipo di esercizio, la legge regionale, nel
consentire l'orario unificato agli esercizi misti di minore importanza e nel
negarlo ai grandi magazzini, viola l'art.
2. - orbene, le nuove e più dettagliate censure non valgono a indurre
Fra i magazzini di grande distribuzione e quelli di media e piccola
vendita al dettaglio esistono evidenti differenze di mole, di struttura, di
organizzazione, di funzionamento che portano a diversità, anche notevoli, fra i
primi ed i secondi. Tali diversità trovano espresso riconoscimento in varie
disposizioni legislative: basti citare per tutte la legge
nazionale 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio ed in
essa, ad esempio, le norme speciali riguardanti la grande distribuzione con
particolare riferimento ai piani comunali di sviluppo e di adeguamento e alle
necessarie autorizzazioni amministrative.
Se ciò é, resiste alla critica del giudice a quo la ragione di diversità
accolta dalla sentenza
n. 76 del 1972, riuscendo agevole chiarire, seguendosi la difesa regionale,
che le diversità tra i due tipi di distribuzione non possono certo essere
eliminate dalla circostanza che anche nei grandi magazzini il medesimo
personale può essere addetto promiscuamente ai diversi settori.
Infatti, ciò che importa non é se il medesimo personale addetto ad un
grande magazzino possa venire trasferito da un reparto
ad un altro, bensì se esso possa far funzionare contemporaneamente i diversi
settori in cui é articolata la struttura organizzativa dell'esercizio
commerciale. orbene non v'é dubbio che, mentre nei negozi
ad attività mista, che normalmente sono di modeste dimensioni i pochi addetti
(tra i quali non di rado figurano il titolare ed i suoi familiari) provvedono
alla vendita dei diversi prodotti senza delimitazioni di competenza, nei grandi
magazzini il personale é suddiviso e stabilmente impiegato in singoli reparti,
ognuno dei quali provvede alla vendita di un solo tipo di prodotti, e non può
in un unico contesto di tempo attendere ad operazioni di vendita anche in altri
reparti, senza creare vuoti ed altri non piccoli inconvenienti.
La circostanza poi che il personale dirigente, amministrativo, di
custodia, etc. potrebbe, in ogni caso, rimanere impegnato costituisce un
inconveniente di portata quantitativamente minore, eliminabile con opportuni e
meno dispendiosi turni, mentre non può escludersi che l'inconveniente si
presenti anche negli esercizi commerciali medi o piccoli: si pensi al personale
eventualmente necessario alla custodia del magazzino, anche se chiuso, e alla
sorveglianza di macchinario a continuo funzionamento.
3. - Non può non aggiungersi che appare esatto l'assunto della Regione,
secondo cui la norma impugnata, vietando ai grandi magazzini, che hanno anche
un settore dedicato alla vendita di generi alimentari, di continuare l'attività
quando la generalità degli altri esercizi destinati alla vendita di generi
alimentari, in modo esclusivo o prevalente, osserva il turno di riposo, mira ad
evitare che i primi facciano dannosa concorrenza ai secondi e risponde pertanto
ad una finalità che non é estranea anche alla normativa statale (arg. ex art.
12 legge 11 giugno 1971, n. 426), finalità di impedire che nel campo della
distribuzione si creino a vantaggio di alcune grandi imprese situazioni di
privilegio tali da alterare l'equilibrio fra le varie forme di attività
commerciale.
Si potrebbe osservare che la norma regionale é, sul punto, in contrasto
con quella della legge nazionale. Ma non può d'altra parte negarsi che
nell'esercizio dei poteri già riconosciutile da questa Corte in materia,
Ed é appena il caso di aggiungere che, di fronte all'appagamento di
esigenze di spiccato carattere sociale, non possono non passare in secondo
piano l'interesse individuale del consumatore ad acquistare, in una sola
occasione, prodotti di generi diversi e quello, del pari individuale,
dell'imprenditore, inerente alla scelta delle soluzioni organizzative meglio
rispondenti alla efficienza della propria azienda (sent.
n. 111 del 1974).
4. - Concludendo, si deve concordare con la precedente decisione di cui alla
sentenza n. 76 del 1972 di questa Corte e riaffermare, anche di fronte alle
nuove censure dell'ordinanza in epigrafe, la non fondatezza, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione in quanto la norma
deriva da scelta non irrazionale del legislatore regionale siciliano.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16
maggio 1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.